Art. 22. 
                       (Copertura finanziaria) 
1. Alle spese derivanti dall'applicazione  della  presente  legge  si
provvede  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   15,   all'uopo
utilizzando i relativi stanziamenti iscritti  ai  fini  del  bilancio
pluriennale 1989-1991, nonche' con l'ulteriore stanziamento  di  lire
4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 da  iscrivere
in  apposito  fondo  nella  rubrica  da  istituire  nello  stato   di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della
successiva ripartizione, con decreti  del  Ministro  del  tesoro,  su
proposta dei Ministri interessati. 
2. All'onere di lire 4.500 milioni  per  ciascuno  degli  anni  1989,
1990, e 1991 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1989-1991,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 9 maggio 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  RUBERTI, Ministro per il 
                                  coordinamento delle iniziative per 
                                  la ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI