Art. 14. 
                    (Bacini di rilievo nazionale) 
 
  1. Fatti salvi gli accordi  internazionali  che  riguardano  bacini
interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali,  sono
bacini di rilievo nazionale: 
  a) per il versante adriatico: 
  1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia); 
  2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 
  3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 
  4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 
  5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige); 
  6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige); 
  7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,  Lombardia,  Trentino-Alto
Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna); 
  b) per il versante tirrenico: 
  1) Arno (Toscana, Umbria); 
  2)  Tevere  (Emilia-Romagna,  Toscana,   Umbria,   Marche,   Lazio,
Abruzzo); 
  3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo); 
  4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania). 
  2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord  del
bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo,  sopra  indicati  alla
lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli  del  medio  Tirreno,
sopra  indicati  alla  lettera  b),  nn.  3)  e   4),   e'   preposta
rispettivamente un'unica Autorita' di bacino, che opera anche per  il
coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo
alla valutazione degli effetti sulle aree costiere. 
  3. Nei bacini di rilievo nazionale resta  fermo  il  riparto  delle
competenze previsto dalle vigenti  disposizioni  di  legge.  Ai  fini
della  razionalizzazione  delle  competenze  amministrative  e  della
coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e
del servizio di pronto intervento, in essi  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, su richiesta del comitato istituzionale  interessato  e  su
conforme parere del Comitato  nazionale  per  la  difesa  del  suolo,
individua con proprio decreto, entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso
le  aste  principali  dei  bacini,  per   i   quali   le   competenze
amministrative  relative  alle  opere  idrauliche  ed  alla   polizia
idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.