ART. 15. 
                 (Bacini di rilievo interregionale). 
1. Bacini di rilievo interregionale sono: 
a) per il versante adriatico: 
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 
2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto); 
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna); 
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche); 
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna); 
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo); 
7) Sangro (Abruzzo, Molise); 
8) Trigno (Abruzzo, Molise); 
9) Saccione (Molise, Puglia); 
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia); 
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); 
b) per il versante ionico: 
1) Bradano (Puglia, Basilicata); 
2) Sinni (Basilicata, Calabria); 
c) per il versante tirrenico: 
1) Magra (Liguria, Toscana); 
2) Fiora (Toscana, Lazio); 
3) Sele (Campania, Basilicata); 
4) Noce (Basilicata, Calabria); 
5) Lao (Basilicata, Calabria); 
2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni  territorialmente
competenti le funzioni amministrative relative alle opere  idrauliche
e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse  idriche.
Le  regioni  esercitano  le  predette  funzioni  previa  adozione  di
specifiche intese. 
3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa: 
a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del  comitato
tecnico; 
b) il piano di bacino; 
c) la programmazione degli interventi; 
d) le modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative  per  la
gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione,
la gestione e il funzionamento degli incentivi,  degli  interventi  e
delle opere. 
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita  entro  un
anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il
comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).