Art. 11 Domanda di autorizzazione 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza; c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3 lettera c); e) l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili; g) eventuali impegni per compensazioni industriali; h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. 3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi: a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti; b) copia del contratto o del subcontratto di forniture o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana; c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione della autorita' italiane preposte a tale compito. 4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. 5. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.
Nota all'art. 11: - Il D.P.R. n. 454/1987 concerne: "Disposizioni in materia valutaria". Il testo dei relativi articoli 12 e 20 e' formulato nel modo seguente: "Art. 12 (Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele). - 1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani. 2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1". "Art. 20 (Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi). - 1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarita' delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarita' e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresi' contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresi' all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'art. 12. 2. Il Ministro del commercio con l'estero con decreto puo' disporre, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformita' delle operazioni alle norme valutarie".