Art. 11 
                      Domanda di autorizzazione 
 
  1. Per i materiali assoggettati alle  disposizioni  della  presente
legge   la   domanda   di    autorizzazione    per    l'esportazione,
l'importazione, le cessioni di licenza e  il  transito,  deve  essere
presentata al Ministero degli affari esteri che  ne  da'  notizia  al
Ministero del commercio con  l'estero.  Tale  domanda  dovra'  essere
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato  allo  scopo
designato. 
  2. Nella domanda devono essere indicati: 
a) tipo   e   quantita'   del   materiale   di   armamento,   oggetto
   dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno  essere
   indicati  i  tipi  di  materiali  identificati   ai   quali   esse
   appartengono; 
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei  termini  finali  di
   consegna,  anche  frazionata,  previsti  dal  contratto  medesimo,
   nonche' le condizioni  per  la  disponibilita'  alla  consegna  di
   ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione  o  per  la
   cessione di altri servizi di assistenza; 
c) l'ammontare di eventuali compensi di  intermediazione  nonche'  la
   dichiarazione di cui  agli  articoli  12  e  20  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; 
d) il Paese di destinazione finale  del  materiale  ovvero  eventuali
   Paesi, enti, imprese  e  soggetti  di  destinazione  intermedia  o
   finale ai sensi del comma 3 lettera c); 
e) l'identificazione del destinatario  (autorita'  governativa,  ente
   pubblico o impresa autorizzata); 
f) eventuali  obblighi  economici  verso  lo  Stato  per  diritti  di
   proprieta' e di brevetto e simili; 
g) eventuali impegni per compensazioni industriali; 
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato  per
   la esecuzione della operazione pattuita. 
  3. Alla domanda di autorizzazione  all'esportazione  devono  essere
acclusi: 
a) copia  dell'autorizzazione  a  trattare  o  del  nulla  osta,  ove
   previsti; 
b) copia del contratto o del subcontratto di forniture o  acquisto  o
   trasporto per la parte  inerente  alle  condizioni  commerciali  e
   finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in  lingua
   straniera, la copia deve  essere  corredata  dalla  traduzione  in
   lingua italiana; 
c) 1)  un  certificato  d'importazione  rilasciato  dalle   autorita'
   governative del Paese destinatario, per i  Paesi  che  partecipano
   con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle  esportazioni
   di materiali di armamento;  2)  per  tutti  gli  altri  Paesi,  un
   "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative
   del  Paese  destinatario,  attestante  che  il   materiale   viene
   importato per proprio uso e che non verra'  riesportato  senza  la
   preventiva autorizzazione della autorita' italiane preposte a tale
   compito. 
  4. Il certificato di  uso  finale  deve  essere  autenticato  dalle
autorita' diplomatiche o consolari  italiane  accreditate  presso  il
Paese che lo ha rilasciato. 
  5. La documentazione di cui al presente articolo non  e'  richiesta
per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  D.P.R.  n.  454/1987  concerne:  "Disposizioni in
          materia valutaria". Il testo dei relativi articoli 12 e  20
          e' formulato nel modo seguente:
             "Art.  12 (Trasferimenti valutari soggetti a particolari
          cautele).   -  1.  I  trasferimenti  valutari  relativi  ai
          compensi  di  mediazione  a  favore  di  non residenti sono
          ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi
          commerciali  locali,  compatibile con l'equilibrio generale
          del  contratto  principale,   strumentale   e   contestuale
          rispetto  al  medesimo, non nasconda trasferimenti a favore
          di soggetti residenti, non  sia  contraria  agli  interessi
          economici italiani.
             2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro del  commercio
          con   l'estero,   l'inesistenza   di   cause   ostative  al
          trasferimento dei compensi di mediazione di  cui  al  comma
          1".
             "Art.  20  (Verifiche  sulle  operazioni  con  l'estero,
          valutarie e in cambi). - 1. La Banca d'Italia e  le  banche
          abilitate  verificano  la  regolarita' delle operazioni con
          l'estero, valutarie e in cambi  nelle  quali  intervengono,
          sospendono  quelle  per  le  quali possono darsi ragioni di
          irregolarita' e ne comunicano i motivi agli interessati; ne
          danno   altresi'   contestuale   comunicazione  all'Ufficio
          italiano dei cambi per i chiarimenti o i  provvedimenti  di
          competenza. Compete altresi' all'Ufficio italiano dei cambi
          la  valutazione  e   definizione   degli   eventuali   casi
          controversi relativi ai trasferimenti di cui all'art. 12.
             2.  Il  Ministro  del commercio con l'estero con decreto
          puo'  disporre,  per  categorie  di  operazioni,   che   le
          verifiche  di  cui  al  comma 1 avvengano per campione. Gli
          interessati devono in ogni caso dichiarare  la  conformita'
          delle operazioni alle norme valutarie".