Art. 12 
                       (Attivita' istruttoria) 
 
1. Il Ministero degli affari  esteri  effetua  l'istruttoria  per  il
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  13.  A  tal  fine
accertata la completezza della documentazione prodotta, la  trasmette
al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo
9, commi 4 e 5. 
2. Il Comitato, accertata  la  coerenza  delle  finalita'  dichiarate
dell'operazione con le norme della  presente  legge  nonche'  con  le
direttive formulate dal CISD i  sensi  dell'articolo  6,  esprime  il
proprio parere al Ministro degli affari esteri. 
3. Il Ministro degli affari esteri, per  operazioni  che  ritiene  di
particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da
parte del CISD.