Art. 13 
                           Autorizzazione 
 
  1. Il Ministro degli affari esteri,  sentito  il  Comitato  di  cui
all'articolo 7, autorizza di concerto con il Ministro delle  finanze,
l'esportazione  e  l'importazione  definitive  o  temporanee,  ed  il
transito dei materiali di armamento, nonche' la  cessione  all'estero
delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale  e  la
riesportazione da parte dei Paesi  importatori.  L'eventuale  rifiuto
dell'autorizzazione dovra' essere motivato. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  dal  Ministro
degli affari esteri senza  il  previo  parere  del  Comitato  di  cui
all'articolo 7 per le operazioni: 
a) previste dall'articolo 9, comma 4; 
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di  cui
all'articolo 9, comma 5. 
  3.  Della  autorizzazione  va  data  notizia  alle  Amministrazioni
interessate. 
  4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della  domanda  di
autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata
la  prevista  autorizzazione  o  comunicata  al  richiedente   alcuna
decisione,  l'impresa  interessata  potra'  rivolgersi  al  CISD  che
procede alla decisione definitiva. 
  5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso  di  domande
incomplete ovvero mancanti della documentazione di  cui  all'articolo
11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli  affari  esteri
richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati
carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 
  6. Per l'ottenimento delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di
esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali
di armamento, deve essere prodotto  il  certificato  di  importazione
rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad
una propria impresa, sempre che questa  sia  debitamente  autorizzata
dal proprio  governo  a  produrre  e  commercializzare  materiali  di
armamento salva la facolta' di richiedere  per  quei  Paesi  che  non
rilasciano un certificato  di  importazione  il  certificato  di  uso
finale o documentazione equipollente.