Art. 14 
                      Termine per le operazioni 
 
  1. Le operazioni  previste  nella  presente  legge  debbono  essere
effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni.  I
termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi,
su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro
degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo 7. 
  2. Copia delle autorizzazioni e delle  proroghe  e'  immediatamente
inviata  alle  Amministrazioni  rappresentate  nel  Comitato  di  cui
all'articolo 7. 
  3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per  un  periodo  di
validita' inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto,
eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento  delle
consegne e delle restanti operazione contrattuali. Nel  caso  in  cui
non   siano   previsti   termini   di   esecuzione   del   contratto,
l'autorizzazione  dovra'  avere  una  validita'  di  almeno  18  mesi
eventualmente prorogabile.