Art. 16 
            (Transito e introduzione nel territorio dello 
              Stato dei materiali di armamento soggetti 
               alle disposizioni di pubblica sicurezza) 
 
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai  casi  di
attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento
di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali  all'estero
da parte di non residenti. 
2. In tali casi, nonche' in  ogni  altro  caso  di  introduzione  nel
territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al  comma  1
che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea  doganale  e  che
sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche'  i  materiali
stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei
commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, e dell'articolo  40  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento
succitato, si applicano altresi' per le armi che  ne  facciano  parte
delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. 
4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione  per  l'introduzione  nel
territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia
ai Ministeri degli affari esteri e della difesa,  ovvero,  sentiti  i
Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato. 
 
           Note all'art. 16: 
             - L'art. 28 del R.D. n. 773/1931 e' riportato nelle note 
          all'art. 3. 
             -  Il  R.D.  n.  635/1940  approva  il  regolamento  per
          l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,  della
          legge di pubblica sicurezza. Il testo vigente dell'art.  40
          e' il seguente: 
             "Art. 40. - Le domande per  il  transito  nel  Regno  di
          materiale da guerra e le relative licenze devono  contenere
          le indicazioni di cui agli articoli 38 e  39  del  presente
          regolamento".