Art. 21.
                       Procedure di emergenza
  1.  In  caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, la
prosecuzione  delle  funzioni  essenziali connesse alle operazioni di
accettazione,  numerazione progressiva, incasso e stampa del registro
di  cui  all'art.  22  del  regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e'
garantita dalle apparecchiature di riserva. In caso di impossibilita'
di  funzionamento  della  conservatoria, ne deve esere data immediata
comunicazione alla procura generale della Repubblica competente ed al
Ministero  delle  finanze,  specificando  le cause. Il Ministro delle
finanze,  su  segnalazione  della  procura  della  Repubblica, emette
decreto di riammissione nei termini.
 
          Nota all'art. 21:
             - Per il testo dell'art. 22 del  R.D.  n.  1814/1927  si
          veda in nota all'art. 1.