Art. 22.
                   Forniture di dati e statistiche
              da parte del Sistema informativo centrale
  1.  A  mezzo  del  Sistema  informativo  centrale  dell'A.C.I. sono
eseguite  le ispezioni, come previste dall'art. 17, comma 1, a fronte
di richieste su base reale presentate da chiunque.
  2.  Le  richieste  di  dati  su  veicoli  avanzate,  anche  su base
personale,  da  organi  costituzionali, giurisdizionali, di polizia e
militari,  nonche' dalle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, sono evase gratuitamente.
  3.   Dati   e   statistiche  possono  essere  forniti  dal  Sistema
informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), a categorie di soggetti per le quali il Ministero
delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla
loro  cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura
dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione.