Art. 22. Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale 1. A mezzo del Sistema informativo centrale dell'A.C.I. sono eseguite le ispezioni, come previste dall'art. 17, comma 1, a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque. 2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonche' dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente. 3. Dati e statistiche possono essere forniti dal Sistema informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione.