Art. 23.
                 Modalita' delle forniture da parte
                  del Sistema informativo centrale
  1.  Le  forniture  di cui all'art. 22 possono essere effettuate, in
forma  singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli
standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I.
  2  L'A.C.I.  mantiene la piena ed esclusiva proprieta' delle proce-
dure realizzate.
  3.  I  dati  forniti non possono essere oggetto di alienazione o di
cessione neppure a titolo gratuito.
  4.  Le  modalita' di fornitura, il tipo di informazione da fornire,
nonche'  i  costi  delle procedure e delle forniture, a totale carico
dell'utente,  sono  stabiliti  dall'A.C.I.  ed approvati dal Ministro
delle finanze.