Art. 23. Modalita' delle forniture da parte del Sistema informativo centrale 1. Le forniture di cui all'art. 22 possono essere effettuate, in forma singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I. 2 L'A.C.I. mantiene la piena ed esclusiva proprieta' delle proce- dure realizzate. 3. I dati forniti non possono essere oggetto di alienazione o di cessione neppure a titolo gratuito. 4. Le modalita' di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonche' i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministro delle finanze.