Art. 24. Collegamenti telematici 1. Le forniture di cui all'art. 22, possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del Sistema informativo dell'A.C.I. 2. Il Sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi. 3. L'utenza del servizio e' concessa in funzione della disponibilita' di collegamenti al momento della richiesta ed e' condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza dell'A.C.I. 4. Le modalita' di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonche' i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione.