Art. 24.
                       Collegamenti telematici
  1.  Le  forniture  di cui all'art. 22, possono effettuarsi mediante
collegamento  telematico  con  gli  archivi  del  Sistema informativo
dell'A.C.I.
  2.   Il   Sistema  informativo  centrale  dell'A.C.I.  provvede  al
controllo ed alla contabilizzazione degli accessi.
  3.   L'utenza   del   servizio   e'   concessa  in  funzione  della
disponibilita'  di  collegamenti  al  momento  della  richiesta ed e'
condizionata  dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di
compatibilita' e' di esclusiva competenza dell'A.C.I.
  4.  Le  modalita'  di  collegamento,  il  tipo  di  informazioni da
fornire,  nonche' i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti
dall'A.C.I. con apposita convenzione.