Art. 17. 
  1. L'uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero per  i  beni
culturali e ambientali e' disciplinato dal decreto-legge 14  novembre
1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  gennaio
1993, n. 4, e dalle disposizioni vigenti in materia. 
  2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione e l'uso di  beni
anche monumentali poste in essere con enti pubblici territoriali.