Art. 17. 1. L'uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e' disciplinato dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e dalle disposizioni vigenti in materia. 2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione e l'uso di beni anche monumentali poste in essere con enti pubblici territoriali.