Art. 18. 1. Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi d'istituto e sono subordinate al versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle finanze. 2. Il tariffario stabilisce ogni indicazione e prescrizione relative alle modalita' da osservare per le richieste e le cessioni ed in particolare: gli importi dovuti a titolo di canoni per la concessione d'uso, le riprese con apparecchi fotografici o con altri strumenti idonei a qualsiasi tipo di riproduzione; i corrispettivi per i lavori e le forniture, effettuate da uffici, laboratori, organi ed istituti dell'amministrazione. 3. Il tariffario prevede anche entita' e modalita' di costituzione di un deposito cauzionale da parte del richiedente. 4. I canoni ed i corrispettivi sono determinati tenendo conto in particolare: a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni d'uso, cosi' come dichiarate all'atto della richiesta; b) del bene di cui si e' richiesta la riproduzione, dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni e delle possibili moltiplicazioni e delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime; c) del tipo e del tempo di utilizzazione di spazi all'interno degli istituti, quale indicato dal richiedente la concessione. 5. I canoni e corrispettivi possono essere stabiliti in misura fissa, in termini percentuali ovvero mediante combinazione delle due diverse modalita'. Qualora si prescelga la misura in termini percentuali, il canone si riferisce al numero di riproduzioni o riprese eseguite od acquisite. Per tale scopo si tiene conto dei ricavi annuali lordi delle attivita' commerciali che, cosi' come dichiarate dal richiedente risultino attuate in esplicazione della concessione, eccetto per quelle operazioni e ricavi che si riferiscono a vendite effettuate tramite il concessionario del servizio aggiuntivo di cui all'art. 2, lettere a) e b).