Art. 18. 
  1. Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei  beni
in consegna al Ministero sono  rilasciate,  fatte  salve  le  vigenti
disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi d'istituto e
sono subordinate al versamento di canoni e corrispettivi  determinati
ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro delle finanze. 
  2.  Il  tariffario  stabilisce  ogni  indicazione  e   prescrizione
relative alle modalita' da osservare per le richieste e  le  cessioni
ed in particolare: 
   gli importi dovuti a titolo di canoni per la concessione d'uso, le
riprese con apparecchi fotografici o con  altri  strumenti  idonei  a
qualsiasi tipo di riproduzione; 
   i corrispettivi per i lavori e le forniture, effettuate da uffici,
laboratori, organi ed istituti dell'amministrazione. 
  3. Il tariffario prevede anche entita' e modalita' di  costituzione
di un deposito cauzionale da parte del richiedente. 
  4. I canoni ed i corrispettivi sono determinati  tenendo  conto  in
particolare: 
    a)  del  carattere  delle  attivita'  cui   si   riferiscono   le
concessioni d'uso, cosi' come dichiarate all'atto della richiesta; 
    b) del bene di cui si e' richiesta la riproduzione, dei  mezzi  e
delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni  e  delle  possibili
moltiplicazioni  e   delle   utilizzazioni   e   destinazioni   delle
riproduzioni medesime; 
    c) del tipo e del tempo di  utilizzazione  di  spazi  all'interno
degli istituti, quale indicato dal richiedente la concessione. 
  5. I canoni e corrispettivi  possono  essere  stabiliti  in  misura
fissa, in termini percentuali ovvero mediante combinazione delle  due
diverse  modalita'.  Qualora  si  prescelga  la  misura  in   termini
percentuali, il canone si  riferisce  al  numero  di  riproduzioni  o
riprese eseguite od acquisite. Per tale  scopo  si  tiene  conto  dei
ricavi annuali lordi delle  attivita'  commerciali  che,  cosi'  come
dichiarate dal richiedente risultino attuate  in  esplicazione  della
concessione,  eccetto  per  quelle  operazioni  e   ricavi   che   si
riferiscono  a  vendite  effettuate  tramite  il  concessionario  del
servizio aggiuntivo di cui all'art. 2, lettere a) e b).