Art. 19. 
  1. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso di  spese  vive
eventualmente  sostenute  dall'amministrazione  per   consentire   la
riproduzione, e' dovuto qualora la  richiesta  abbia  ad  oggetto  la
riproduzione di un bene culturale per uso  strettamente  personale  o
per motivi di studio e eseguita con modalita' o con mezzi non  idonei
alla diffusione della riproduzione stessa nel pubblico. 
  2. La richiesta deve essere  accompagnata  dalla  dichiarazione  ed
impegno  scritto  dell'interessato  circa  la   utilizzazione   della
riproduzione e del numero di copie che si intendono ottenere e che la
riproduzione non viene utilizzata per scopi di lucro. Ogni  eventuale
atto di trasferimento o di utilizzazione in contrasto  con  l'impegno
assunto comporta l'obbligo di  corrispondere  all'amministrazione  le
percentuali fissate nel tariffario con  l'estensione  degli  obblighi
stabiliti dal successivo art. 20, comma 2, lettera a).