Art. 19. 1. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso di spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, e' dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto la riproduzione di un bene culturale per uso strettamente personale o per motivi di studio e eseguita con modalita' o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa nel pubblico. 2. La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione ed impegno scritto dell'interessato circa la utilizzazione della riproduzione e del numero di copie che si intendono ottenere e che la riproduzione non viene utilizzata per scopi di lucro. Ogni eventuale atto di trasferimento o di utilizzazione in contrasto con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione le percentuali fissate nel tariffario con l'estensione degli obblighi stabiliti dal successivo art. 20, comma 2, lettera a).