Art. 20. 
  1. I capi d'istituto per rilasciare le concessioni per le attivita'
contemplate nelle precedenti disposizioni, debbono: 
    a) esaminare la domanda di concessione e le particolari  clausole
ed impegni che il richiedente assume in relazione all'attivita'; 
    b) accertare l'esistenza  di  tutti  i  requisiti  prescritti  in
ordine alle singole concessioni; 
    c)  determinare  il  canone  e   il   corrispettivo   dovuto   in
applicazione del tariffario; 
    d)  imporre,  se  prescritta,   la   costituzione   di   deposito
cauzionale,  estendendo  tale  obbligo  a  tutti  i   casi   in   cui
dall'attivita' assentita possa derivare un pregiudizio alle  cose  in
consegna all'amministrazione; 
    e) verificare l'avvenuto  versamento  delle  somme  a  titolo  di
canone e deposito. 
  2. Relativamente all'attivita' di riproduzione  il  rilascio  della
concessione deve essere altresi' preceduto: 
    a) dalla dichiarazione, da parte del richiedente, degli  scopi  e
dei tipi di utilizzazione, delle quantita' che si intendono  ottenere
e immettere sul mercato sia per il  tramite  dei  servizi  aggiuntivi
previsti dall'art. 2 del regolamento sia attraverso  altre  forme  di
distribuzione diretta o tramite terzi. In quest'ultimo caso  i  terzi
assumono l'obbligo di corrispondere all'amministrazione,  ed  in  via
solidale con il richiedente, canoni, diritti  e  percentuali  fissati
nel tariffario; 
    b) dalla assunzione da parte del concessionario  dell'obbligo  di
apporre le diciture prescritte, come previsto  dall'art.  9,  lettera
o); 
    c) dall'individuazione del soggetto incaricato della riproduzione
e dei luoghi in cui questa sara' effettuata; 
    d) dalle garanzie che si ritenga di imporre al produttore secondo
misure e modalita' fissate nel tariffario; 
    e) dalla verifica di tollerabilita' della metodica  sul  bene  da
riprodurre  e  da  un  parere  di  fattibilita'  dal  medesimo   capo
d'istituto e accompagnato, ove occorra, da prescrizioni specifiche; 
    f) dal riconoscimento da parte del richiedente e  del  produttore
della piena e totale proprieta' dello Stato  delle  matrici  usate  e
delle sottoscrizioni da parte di quelli dell'obbligo  a  eseguire  la
matrice all'interno degli istituti; 
    g) dall'indicazione di altre prescrizioni  concernenti  ulteriori
limiti, modalita' e condizioni economiche cui vengono assoggettate le
attivita' autorizzate, ivi  compreso  l'obbligo  della  tenuta  della
contabilita' separata ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. 
  3. Ogni concessione e' valida per ogni singola richiesta.