Art. 20. 1. I capi d'istituto per rilasciare le concessioni per le attivita' contemplate nelle precedenti disposizioni, debbono: a) esaminare la domanda di concessione e le particolari clausole ed impegni che il richiedente assume in relazione all'attivita'; b) accertare l'esistenza di tutti i requisiti prescritti in ordine alle singole concessioni; c) determinare il canone e il corrispettivo dovuto in applicazione del tariffario; d) imporre, se prescritta, la costituzione di deposito cauzionale, estendendo tale obbligo a tutti i casi in cui dall'attivita' assentita possa derivare un pregiudizio alle cose in consegna all'amministrazione; e) verificare l'avvenuto versamento delle somme a titolo di canone e deposito. 2. Relativamente all'attivita' di riproduzione il rilascio della concessione deve essere altresi' preceduto: a) dalla dichiarazione, da parte del richiedente, degli scopi e dei tipi di utilizzazione, delle quantita' che si intendono ottenere e immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 2 del regolamento sia attraverso altre forme di distribuzione diretta o tramite terzi. In quest'ultimo caso i terzi assumono l'obbligo di corrispondere all'amministrazione, ed in via solidale con il richiedente, canoni, diritti e percentuali fissati nel tariffario; b) dalla assunzione da parte del concessionario dell'obbligo di apporre le diciture prescritte, come previsto dall'art. 9, lettera o); c) dall'individuazione del soggetto incaricato della riproduzione e dei luoghi in cui questa sara' effettuata; d) dalle garanzie che si ritenga di imporre al produttore secondo misure e modalita' fissate nel tariffario; e) dalla verifica di tollerabilita' della metodica sul bene da riprodurre e da un parere di fattibilita' dal medesimo capo d'istituto e accompagnato, ove occorra, da prescrizioni specifiche; f) dal riconoscimento da parte del richiedente e del produttore della piena e totale proprieta' dello Stato delle matrici usate e delle sottoscrizioni da parte di quelli dell'obbligo a eseguire la matrice all'interno degli istituti; g) dall'indicazione di altre prescrizioni concernenti ulteriori limiti, modalita' e condizioni economiche cui vengono assoggettate le attivita' autorizzate, ivi compreso l'obbligo della tenuta della contabilita' separata ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. 3. Ogni concessione e' valida per ogni singola richiesta.