Art. 21. 
  1. Il servizio di fototeca operante presso l'Istituto centrale  per
il catalogo e la documentazione, ferme  le  disposizioni  vigenti  in
materia di diritto d'autore: 
    a) raccoglie e cataloga il materiale  informativo  concernente  i
beni culturali la cui gestione e tutela  sia  affidata  ad  organi  e
istituti dipendenti dall'ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici; 
    b) cura la raccolta di immagini digitalizzate  nell'ambito  della
sezione elettronica del servizio; 
    c) gestisce gli archivi fotografici ed elettronici anche  per  la
commercializzazione e la  vendita  al  pubblico  di  riproduzioni  di
immagini e di audiovisivi, ecc.; 
    d)  divulga  la  documentazione  per  immagini   del   patrimonio
artistico, storico e archeologico attraverso  pubblicazioni,  mostre,
ed altre manifestazioni avvalendosi del collegamento anche telematico
con altre importanti fototeche europee; 
    e) vende copie fotografiche dei negativi in possesso del servizio
e di cui sia consentito il commercio. 
  2. Per i fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e  di
riprese in genere dei beni indicati nei precedenti capoversi  i  capi
d'istituto, anche ai sensi del comma 4 dell'art.  5  della  legge  30
marzo 1965, n. 340, prescrivono all'atto della concessione: 
    a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;
    b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor  originale  con  il
    relativo codice. 
  3. I documenti cosi' acquisiti sono  trasmessi  alla  fototeca  per
essere raccolti e digitalizzati, completi di ogni  elemento  utile  a
salvaguardare gli eventuali diritti d'autore. 
  4. Le stesse attribuzioni sono conferite all'ufficio  centrale  per
gli archivi di Stato e alla discoteca nazionale. 
 
          Nota all'art. 21:
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge n. 340/1965 (Norme
          concernenti     taluni      servizi      di      competenza
          dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti)
          e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Chiunque intenda eseguire fotografie negli
          istituti statali di antichita' e d'arte deve rivolgersi per
          il   permesso   al   competente   soprintendente   o   capo
          dell'istituto.
             Nessun canone e' dovuto per riprese fotografiche a scopo
          artistico o culturale.
             Per  riprese  fotografiche  a scopo di lucro il permesso
          viene rilasciato dietro versamento di  un  canone,  la  cui
          misura  e'  stabilita  in  via  preventiva  e  generale dal
          Ministero delle finanze, d'intesa con  il  Ministero  della
          pubblica istruzione per tutto il territorio nazionale.
             Il  soprintendente  o  capo  dell'istituto  puo' dettare
          apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per  fotografie
          in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e,
          per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.
             Nell'interno  degli  istituti  di cui al primo comma del
          presente articolo, l'esercizio dell'attivita' professionale
          di  fotografo  per  ritrarre  persone,  manifestazioni   od
          avvenimenti, puo' essere consentito, soltanto per i singoli
          casi, dal competente soprintendente o capo dell'istituto".