Art. 21. 1. Il servizio di fototeca operante presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, ferme le disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore: a) raccoglie e cataloga il materiale informativo concernente i beni culturali la cui gestione e tutela sia affidata ad organi e istituti dipendenti dall'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; b) cura la raccolta di immagini digitalizzate nell'ambito della sezione elettronica del servizio; c) gestisce gli archivi fotografici ed elettronici anche per la commercializzazione e la vendita al pubblico di riproduzioni di immagini e di audiovisivi, ecc.; d) divulga la documentazione per immagini del patrimonio artistico, storico e archeologico attraverso pubblicazioni, mostre, ed altre manifestazioni avvalendosi del collegamento anche telematico con altre importanti fototeche europee; e) vende copie fotografiche dei negativi in possesso del servizio e di cui sia consentito il commercio. 2. Per i fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere dei beni indicati nei precedenti capoversi i capi d'istituto, anche ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge 30 marzo 1965, n. 340, prescrivono all'atto della concessione: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con il relativo codice. 3. I documenti cosi' acquisiti sono trasmessi alla fototeca per essere raccolti e digitalizzati, completi di ogni elemento utile a salvaguardare gli eventuali diritti d'autore. 4. Le stesse attribuzioni sono conferite all'ufficio centrale per gli archivi di Stato e alla discoteca nazionale.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 340/1965 (Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti) e' il seguente: "Art. 5. - Chiunque intenda eseguire fotografie negli istituti statali di antichita' e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente soprintendente o capo dell'istituto. Nessun canone e' dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale. Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura e' stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per tutto il territorio nazionale. Il soprintendente o capo dell'istituto puo' dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato. Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio dell'attivita' professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, puo' essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente soprintendente o capo dell'istituto".