Art. 15. Riscontro di tubercolosi in allevamenti gia' ufficialmente indenni 1. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi un solo animale risulti positivo ad una prova diagnostica o qualora nello stesso allevamento sia diagnosticato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post-mortem, la qualifica deve essere sospesa fintanto che, eliminato entro otto giorni il capo infetto, tutti i rimanenti animali di eta' superiore alle sei settimane non abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale in questione, e la seconda ad almeno sei settimane di distanza. 2. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne, piu' capi risultino positivi alle prove diagnostiche o all'ispezione post-mortem, la qualifica di ufficialmente indenne e' revocata fintanto che tutti i rimanenti animali abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima.