Art. 15.
                      Riscontro di tubercolosi
              in allevamenti gia' ufficialmente indenni
 1. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne
da  tubercolosi  un  solo  animale  risulti  positivo  ad  una  prova
diagnostica  o  qualora nello stesso allevamento sia diagnosticato un
caso  di  tubercolosi  nel  corso  dell'ispezione   post-mortem,   la
qualifica  deve  essere  sospesa  fintanto  che, eliminato entro otto
giorni il capo infetto, tutti i rimanenti animali di  eta'  superiore
alle  sei  settimane  non abbiano reagito negativamente ad almeno due
prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata almeno  due  mesi
dopo l'eliminazione dell'animale in questione, e la seconda ad almeno
sei settimane di distanza.
  2.  Qualora  in  un  allevamento  bovino  o  bufalino ufficialmente
indenne, piu' capi  risultino  positivi  alle  prove  diagnostiche  o
all'ispezione  post-mortem,  la qualifica di ufficialmente indenne e'
revocata fintanto che  tutti  i  rimanenti  animali  abbiano  reagito
negativamente  ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali
effettuata sei mesi dopo la fine delle operazioni di  risanamento  di
cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima.