Art. 18.
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1.   Sono  conservate   allo  Stato   le  funzioni   amministrative
concernenti:
  a) i  brevetti e la  proprieta' industriale, salvo  quanto previsto
all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
  b) la  classificazione delle tipologie di  attivita' industriali ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la
conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
  d)  la  definizione   dei  criteri  generali  per   la  tutela  dei
consumatori e degli utenti;
  e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
  f)  la classificazione  delle sostanze  che presentano  pericolo di
scoppio o di  incendio e la determinazione delle  norme da osservarsi
per  l'impianto e  l'esercizio dei  relativi opifici,  stabilimenti o
depositi  e per  il  trasporto  di tali  sostanze,  compresi gli  oli
minerali,  loro derivati  e residui,  ai sensi  dell'articolo 63  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  g) le  industrie operanti  nel settore  della difesa  militare, ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
  h) la fabbricazione,  l'importazione, il deposito, la  vendita e il
trasporto  di armi  non  da  guerra e  di  materiali esplodenti,  ivi
compresi i  fuochi artificiali; la  vigilanza sul Banco  nazionale di
prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
  i) la  classificazione dei  gas tossici  e l'autorizzazione  per il
relativo impiego;
  l) le prescrizioni,  il ritiro temporaneo dal mercato  e il divieto
di  utilizzazione  in materia  di  macchine,  prodotti e  dispositivi
pericolosi,  nonche'  le direttive  e  le  competenze in  materia  di
certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
  m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi
dell'articolo  1 della  legge  3  aprile 1979,  n.  95, e  successive
modifiche;
  n) la determinazione  dei criteri generali per  la concessione, per
il   controllo  e   per  la   revoca  di   agevolazioni,  contributi,
sovvenzioni, incentivi,  benefici di qualsiasi  genere all'industria,
per la  raccolta di dati  e di informazioni relative  alle operazioni
stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la fissazione dei  limiti massimi per l'accesso  al credito agevolato
alle  imprese  industriali, la  determinazione  dei  tassi minimi  di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
  o)  la   concessione  di  agevolazioni,   contributi,  sovvenzioni,
incentivi, benefici  di qualsiasi  genere all'industria, nei  casi di
cui alle lettere  seguenti, ovvero in caso di  attivita' o interventi
di rilevanza economica  strategica o di attivita'  valutabili solo su
scala  nazionale  per  i  caratteri   specifici  del  settore  o  per
l'esigenza  di  assicurare   un'adeguata  concorrenzialita'  fra  gli
operatori;  tali   attivita'  sono   identificate  con   decreto  del
Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  d'intesa con  la Conferenza
Statoregioni;
  p) la  concessione di  agevolazioni, anche fiscali,  di contributi,
incentivi,  benefici per  attivita'  di ricerca,  sulle risorse  allo
scopo disponibili per le aree depresse;
  q) la  gestione del fondo speciale  per la ricerca applicata  e del
fondo speciale rotativo per  l'innovazione tecnologica ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  r) la gestione  del fondo di garanzia di cui  all'articolo 2, comma
100, lettera a),  della legge 23 dicembre 1996, n.  662. Con delibera
della   Conferenza   unificata   sono   individuate,   tenuto   conto
dell'esistenza di  fondi regionali  di garanzia,  le regioni  sul cui
territorio il fondo limita  il proprio intervento alla controgaranzia
dei predetti  fondi regionali e  dei consorzi di  garanzia collettiva
fidi  di cui  all'articolo 155,  comma 4,  del decreto  legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
  s) le  prestazioni, i  servizi, le agevolazioni  e la  gestione dei
fondi destinati alle  agevolazioni di cui alla legge  24 maggio 1977,
n. 227,  nonche' la determinazione delle  tipologie e caratteristiche
delle  operazioni  ammissibili  al  contributo  e  delle  condizioni,
modalita' e tempi della loro concessione;
  t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili,
del  prezzo  di vendita,  delle  modalita'  per l'applicazione  e  il
distacco del contrassegno,  dei modelli del certificato  di origine e
dei  registri  speciali, ai  sensi  dell'articolo  4 della  legge  28
novembre 1965, n. 1329;
  u) l'individuazione,  sentita la  Conferenza unificata,  delle aree
economicamente depresse  del territorio nazionale,  il coordinamento,
la  programmazione  e  la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale,  la   programmazione  e  il  coordinamento   delle  grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n.  415, convertito con  modificazioni dalla legge  19 dicembre
1992, n. 488;
  v)  il  coordinamento  delle  intese  istituzionali  di  programma,
definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
  z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
215,  per l'imprenditoria  femminile e  al decreto-legge  30 dicembre
1985, n.  786, convertito con  modificazioni dalla legge  28 febbraio
1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
  aa) l'attuazione  delle misure di  cui al decreto-legge  22 ottobre
1992, n.  415, convertito con  modificazioni dalla legge  19 dicembre
1992,  n.  488,  per   la  disciplina  organica  dell'intervento  nel
Mezzogiorno  e agevolazioni  alle attivita'  produttive. A  decorrere
dalla data di entrata in  vigore del presente decreto legislativo, le
direttive per  la concessione delle  agevolazioni di cui  al predetto
decreto-legge  n.  415, sono  determinate  con  decreto del  Ministro
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,  d'intesa con  la
Conferenza Statoregioni,  ad eccezione di quelle  per le agevolazioni
previste dalla lettera p) del presente comma;
  bb) la concessione  di sovvenzioni e ausili  finanziari ai soggetti
operanti  nel  settore della  cinematografia,  di  cui alla  legge  4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Senza  pregiudizio  delle  attivita'  concorrenti  che  possono
svolgere  le regioni  e gli  enti locali,  ai sensi  dell'articolo 1,
comma  6, della  legge 15  marzo  1997, n.  59, lo  Stato continua  a
svolgere funzioni e compiti concernenti:
  a)  l'assicurazione, la  riassicurazione  ed  il finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  b)  la  partecipazione ad  imprese  e  societa' miste,  promosse  o
partecipate  da  imprese  italiane;  la  promozione  ed  il  sostegno
finanziario,  tecnicoeconomico  ed  organizzativo  di  iniziative  di
penetrazione   commerciale,  di   investimento   e  di   cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
  c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a
gare internazionali;
  d)  l'attivita'  promozionale  di  rilievo  nazionale,  attualmente
disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
  3. Restano fermi  le funzioni e i compiti assegnati  alla cabina di
regia nazionale dalla legislazione vigente.
 
          Note all'art. 18:
            -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 12 agosto 1977, n.
          675, recante:   "Provvedimenti per il  coordinamento  della
          politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione
          e  lo  sviluppo  del  settore",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 1977, n. 243, e' il seguente:
            "Art. 2. - Il CIPI determina gli  indirizzi  di  politica
          industriale,  i  quali devono essere diretti: a favorire la
          riduzione delle importazioni nette,  mediante  lo  sviluppo
          delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con
          produzione    nazionale,   in   particolare   nel   settore
          agricolo-alimentare e nei  settori  legati  all'agricoltura
          sia   per  la  fornitura  dei  mezzi  tecnici  sia  per  la
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli;  a  stimolare   la
          trasformazione,  l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema
          industriale  italiano,  sia   per   elevarne   il   livello
          tecnologico,  sia  per  adeguare  la struttura dell'offerta
          alle  esigenze  poste  da  una  migliore  collocazione  nei
          mercati  internazionali  e dallo sviluppo, all'interno, dei
          consumi  collettivi  e  sociali,  sia   per   favorire   il
          risanamento   ecologico   degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi;   ad   attuare   una   politica   organica   di
          approvvigionamento  e di razionale utilizzazione di materie
          prime minerarie ed energetiche; ad  indirizzare  le  scelte
          degli  imprenditori  verso  sistemi  e settori produttivi a
          basso  tasso  di  consumo  energetico.  Gli  indirizzi   di
          politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo
          di  concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione
          aggiuntiva.
            Il CIPI provvede:
             a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno,
          sulla base di una relazione del Ministro  per  l'industria,
          il  commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria
          e  dell'occupazione  industriale,  anche  sotto   l'aspetto
          territoriale,   nonche'   lo   stato  di  attuazione  e  le
          disponibilita' finanziarie delle  leggi  di  incentivazione
          industriale;
             b)   a  fissare  contestualmente  le  direttive  per  la
          riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale  nel
          suo   complesso,   per  la  crescita  dell'occupazione  nel
          Mezzogiorno e per la  difesa  dei  livelli  di  occupazione
          nelle  aree indicate dall'art. 8 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
             c) a stabilire, entro  due  mesi  dal  compimento  degli
          accertamenti   e   dalla   determinazione  delle  direttive
          anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo  assume
          interesse  rilevante  ai  fini della crescita industriale e
          per i quali si  ritiene  necessario  uno  specifico  quadro
          programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si
          rendano    necessari   processi   di   ristrutturazione   e
          riconversione  in  misura  tale  da  comportare   rilevanti
          modifiche  dell'attuale  assetto  per  cio'  che attiene al
          numero  e  alla  dimensione  degli  impianti,   alla   loro
          ubicazione    sul    territorio    nazionale,   alle   loro
          caratteristiche     tecnico-produttive,     ai      livelli
          occupazionali;
             d)  ad  indicare  i fabbisogni globali di finanziamento,
          con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine
          di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione,
          nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime  coerente
          con gli indirizzi della politica industriale; a determinare
          i  criteri  di  priorita',  gli  indirizzi  e  le procedure
          amministrative, in base alle direttive e  ai  programmi  di
          cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi
          di incentivazione all'industria;
             e) a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI
          nella   gestione   del   "Fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti
          alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge
          14 ottobre 1974, n. 652;
             f)  a  determinare  i  limiti  ed  i  criteri   per   la
          classificazione  delle  piccole  e  medie imprese, anche in
          rapporto al  numero  degli  occupati  e  all'ammontare  del
          capitale   investito,   ai   fini  dell'applicazione  della
          presente legge.
            Per l'attuazione degli indirizzi di politica  industriale
          sopra  indicati  il  CIPI,  su  proposta  del  Ministro per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  approva  un
          programma  annuale  di  ripartizione  del  fondo  di cui al
          successivo art. 3, distinguendo fra le risorse  finanziarie
          destinate  ai  progetti di riconversione e quelle destinate
          ai   progetti   di   ristrutturazione;   emana    direttive
          concernenti  la  destinazione  settoriale e territoriale di
          tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a  favore
          delle industrie manifatturiere.
            Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla
          lettera  c)  del  precedente secondo comma, il Ministro per
          l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con  il
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          sottopone  all'approvazione  del  CIPI,  per  ciascuno  dei
          settori  e  delle attivita' indicati, programmi finalizzati
          agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per
          singoli compatti e coordinati con i programmi  degli  altri
          settori   economici.     Tali  programmi  devono  contenere
          direttive in ordine alla  localizzazione  dei  progetti  di
          riconversione  in  rapporto  alle  esigenze  di  settore  e
          coerenti  con  l'indirizzo  generale  di  priorita'   dello
          sviluppo  del  Mezzogiorno;  devono  tenere  altresi' conto
          della necessita' di favorire  l'occupazione  di  manodopera
          femminile  e  giovanile  nonche' delle esigenze di sviluppo
          delle piccole e medie imprese industriali,  condotte  anche
          in   forma   cooperativa,   in   rapporto   alla  quota  di
          finanziamenti da riservarsi alle stesse.
            Il CIPI, su proposta del Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza sociale:
             a)  accerta  la sussistenza delle cause di intervento di
          cui all'art.  2 della legge 5 novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni;
             b)    accerta    lo   stato   di   crisi   occupazionale
          determinandone  l'ambito  territoriale  ed  i  termini   di
          durata;
             c)  accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione
          del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre
          1968, n. 1115, e  successive  modificazioni,  di  specifici
          casi   di   crisi   aziendale  che  presentino  particolare
          rilevanza   sociale   in    relazione    alla    situazione
          occupazionale  locale  ed  alla  situazione  produttiva del
          settore;
             d) accerta, anche in relazione alle  direttive  previste
          dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
              1)  su proposta della commissione centrale costituita a
          norma del successivo art.  26,  le  esigenze  di  mobilita'
          interregionale  di  manodopera  e  i relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28;
              2) su proposta della commissione regionale costituita a
          norma  del  successivo  art.  22,  le esigenze di mobilita'
          regionale della manodopera  ed  i  relativi  fabbisogni  di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28.
            Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:
             1) sulla base degli accertamenti previsti  alle  lettere
          a),  b)  e  c)  del precedente comma, con propri decreti, i
          conseguenti     provvedimenti,     indicandone     l'ambito
          territoriale  di  applicazione  ed  i  limiti  temporali di
          efficacia;
             2) sulla base delle esigenze determinate a  norma  della
          lettera  d)  del  precedente  comma i conseguenti ordini di
          pagamento.
            Il  CIPI,  su  proposta  del Ministro per l'industria, il
          commercio  e  l'artigianato,  determina  le  direttive  per
          l'attivita' della Gepi
           S.p.a.,   sia   per   la   gestione  delle  partecipazioni
          acquisite,  sia  per  i  nuovi  interventi   previsti   dal
          successivo  art. 15 nei territori ivi indicati e stabilisce
          la quota da riservarsi  agli  interventi  nelle  regioni  a
          statuto  speciale  del  Mezzogiorno  in  concorso  con enti
          regionali di promozione industriale.
            In sede di  prima  attuazione  della  presente  legge  il
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato
          presenta la relazione di cui alla lettera  a)  del  secondo
          comma  del  presente articolo, entro due mesi dalla entrata
          in vigore della presente legge.
            Sulle  proposte  di  deliberazione  di  cui  al  presente
          articolo  il  CIPI  acquisisce  i  pareri della commissione
          interregionale di cui all'art. 13  della  legge  16  maggio
          1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli
          imprenditori  di  cui  al precedente art. 1, settimo comma,
          lettera b), che dovranno farli pervenire entro  il  termine
          di trenta giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di
          cui  al presente articolo, sono immediatamente trasmesse al
          Parlamento".
            - Si trascrive il testo  dell'art.  63  del  gia'  citato
          regio decreto n. 773 del 1931:
            "Art. 63 (Art. 62 testo unico 1926). - Salvo quanto sara'
          disposto  con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio
          dei depositi di olii minerali,  loro  derivati  e  residui,
          sara' provveduto con regolamento speciale da approvarsi con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  alla classificazione
          delle sostanze che presentano  pericolo  di  scoppio  o  di
          incendio  e  saranno  stabilite  le norme da osservarsi per
          l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti
          e depositi, e per il trasporto di tali  sostanze,  compresi
          gli olii minerali, loro derivati e residui".
            - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979,
          n.  95,  di  conversione  in  legge, con modificazioni, del
          decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti
          urgenti per l'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
          imprese in crisi, e' il seguente:
            "Art.   1   (Le   imprese   soggette  all'amministrazione
          straordinaria e norme applicabili). - Le imprese di cui  al
          primo comma dell'art.  1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla
          disciplina   del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa,  sono  soggette  alla  procedura di
          amministrazione   straordinaria,   con    esclusione    del
          fallimento,  qualora  abbiano, da almeno un anno, un numero
          di addetti, compresi quelli  ammessi  all'integrazione  dei
          guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9
          novembre   1945,   n.  788,  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni, non inferiore a trecento, e  presentino  una
          esposizione  debitoria,  verso aziende di credito, istituti
          speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza
          sociale  non  inferiore  a trentacinque miliardi di lire, e
          superiore a cinque volte il capitale versato  e  risultante
          dall'ultimo  bilancio  approvato.  Il  limite  dimensionale
          relativo all'esposizione  debitoria  e'  aggiornato  al  30
          aprile   di   ciascun   anno   con   decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          utilizzando   il   deflattore   degli   investimenti  lordi
          riportato  nella  relazione   generale   sulla   situazione
          economica del Paese.
            Quest'ultimo  requisito si ritiene esistente anche per le
          societa' che controllano da almeno un anno  altre  societa'
          in  relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste
          ultime.
            La  disposizione  che  precede  si   applica   anche   ai
          procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi
          di revoca o di opposizione.
            Nel  computo  dell'esposizione  debitoria di cui al primo
          comma sono compresi i debiti verso societa'  per  azioni  a
          prevalente    partecipazione    pubblica,    derivanti   da
          finanziamenti contratti in base alle  previsioni  di  piani
          aziendali  approvati  dal  CIPI  nell'ambito  di  leggi  di
          ristrutturazione settoriale.
            Quando sia stato  accertato  giudiziariamente,  ai  sensi
          degli  articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio
          o ad iniziativa dei soggetti  indicati  dall'art.  6  della
          predetta  legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero
          l'omesso   pagamento   di   almeno   tre   mensilita'    di
          retribuzione,  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato dispone con proprio decreto,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione
          straordinaria.
            La  procedura  si  attua ad opera di uno o tre commissari
          sotto  la  vigilanza  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto
          non diversamente stabilito con  il  presente  decreto-legge
          dagli  articoli  195 e seguenti e dall'art. 237 della legge
          fallimentare. La revoca  del  commissario  e'  disposta  su
          parere   conforme   dal   Comitato   dei  Ministri  per  il
          coordinamento  della  politica  industriale   (CIPI).   Del
          comitato  di  sorveglianza  devono far parte, a seconda che
          sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori
          chirografari, scelti tra  persone  particolarmente  esperte
          nel  ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli
          effetti   stabiliti   dalla    legge    fallimentare,    il
          provvedimento  di  cui al comma precedente e' equiparato al
          decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa".
            - La legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante:  "Interventi
          per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza nazionale" e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  febbraio  1982,  n.
          57.
            -  La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
          razionalizzazione della  finanza  pubblica"  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, suppl.
          ord. Il testo dell'art. 2, comma 100, e' il seguente:
            "100.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al comma 99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
             a)  una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  S.p.a.  allo  scopo  di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli  istituti  di  credito a favore delle piccole e medie
          imprese;
             b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi lire per
          l'integrazione del Fondo  centrale  di  garanzia  istituito
          presso l'Artigiancassa S.p.a.  dalla legge 14 ottobre 1964,
          n.  1068.  Nell'ambito  delle  risorse  che  si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della  manovra  finanziaria  per  il triennio 1997-1999, il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi  nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio
          1992,  n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui all'art.   17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
            -  Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
          230, supplemento ordinario.  Il testo dell'art. 155  e'  il
          seguente:
            "Art.  155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
          1.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   previste
          dall'art.  106,  comma 1, si adeguano alle disposizioni del
          comma 2 e del comma 3, lettera b),  del  medesimo  articolo
          entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo.
            2. L'art. 107  trova  applicazione  anche  nei  confronti
          delle  societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
            3. Le agenzie di prestito su  pegno  previste  dal  terzo
          comma  dell'art.    32  della legge 10 maggio 1938, n. 745,
          sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
            4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e  di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29  e  30
          della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  sono iscritti in
          un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.  106 del
          presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
          disposizioni del titolo V del presente decreto  legislativo
          e  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  5  luglio   1991,   n.   197.
          L'iscrizione   nella  sezione  non  abilita  ad  effettuare
          operazioni riservate agli intermediari finanziari".
            -  La  legge  24  maggio  1977,  n.   227   (Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria  in  campo  internazionale) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
            -  L'art.  4  della  legge  28  novembre  1965,  n.  1329
          (Provvedimenti  per  l'acquisto di nuove macchine utensili)
          e' il seguente:
            "Art. 4. - Le caratteristiche, il prezzo di  vendita,  le
          modalita'   per   l'applicazione   ed   il   distacco   del
          contrassegno, i modelli del certificato di  origine  e  dei
          registri   speciali   da   tenersi  dalle  cancellerie  dei
          tribunali, verranno determinati con  decreto  del  Ministro
          per  l'industria  e  per  il  commercio, di concerto con il
          Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi  entro  tre
          mesi   dalla   pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale".
            - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64,  in  tema
          di  disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel
          Mezzogiorno e  norme  per  l'agevolazione  delle  attivita'
          produttive),  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1992, n. 488, e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare  entro  il  30  aprile  1993, sentite le competenti
          commissioni permanenti del Senato della Repubblica e  della
          Camera   dei  deputati,  che  si  pronunciano  nei  termini
          previsti dai rispettivi regolamenti,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   per   disciplinare   il  trasferimento  delle
          competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e  dell'Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
             a)  affidamento  al  Ministro  del  bilancio   e   della
          programmazione    economica    del   coordinamento,   della
          programmazione e della vigilanza sul complesso  dell'azione
          di  intervento  pubblico nelle aree economicamente depresse
          del territorio nazionale;
             b) affidamento ad un'amministrazione dello  Stato  degli
          adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo per la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita'  produttive  nelle  aree del territorio nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE);
             c)  attribuzione  ad  una  o  piu' amministrazioni dello
          Stato dell'attivita' di programmazione e  di  coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse  nazionale.  Le stesse amministrazioni provvedono
          altresi' al completamento delle infrastrutture in corso  di
          realizzazione  alla  data  del  30  aprile  1993, e al loro
          trasferimento agli enti tenuti per legge alla  manutenzione
          e   gestione.   I   relativi   programmi   sono  sottoposti
          all'approvazione del  CIPE  sulla  base  dei  finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie;
             d)   conferimento   delle   partecipazioni   finanziarie
          dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno   nell'Istituto   per   lo  sviluppo  economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di  promozione
          per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno di cui all'art. 6 della
          legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine
          di   provvedere   al   loro   riordino,   ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione;
             e)  utilizzazione  del  personale  gia' in servizio alla
          data del 14 agosto 1992  presso  il  Dipartimento  per  gli
          interventi  straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri
          organismi dell'intervento  straordinario,  prioritariamente
          per  i  compiti  previsti  dalla presente legge nonche' dal
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  come  modificato
          dalla  legge  medesima,  ed  in particolare per le funzioni
          tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lett. a),
          b) e c) del presente comma;
             f) emanazione di  norme  transitorie  per  garantire  la
          successione  delle amministrazioni individuate nei rapporti
          giuridici e finanziari facenti capo  ai  cessati  organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli  interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti dalla
          presente legge nonche' dal decreto-legge 22  ottobre  1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima".
            -  Il  testo  dell'art.  2, comma 203, della sopra citata
          legge n.  662 del 1996 e' il seguente:
            "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
          soggetti  pubblici  e  privati   ed   implicano   decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
             a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
          regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra  il
          soggetto   pubblico  competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
             b)   "Intesa  istituzionale  di  programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
             c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
          l'accordo  con  enti  locali  ed  altri soggetti pubblici e
          privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
          attuazione di una intesa istituzionale di programma per  la
          definizione  di  un  programma  esecutivo  di interventi di
          interesse comune o funzionalmente collegati.  L'accordo  di
          programma  quadro  indica in particolare: 1) le attivita' e
          gli  interventi  da  realizzare,  con  i  relativi  tempi e
          modalita' di attuazione e con i  termini  ridotti  per  gli
          adempimenti  procedimentali;  2)  i  soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano.  I controlli sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
             d)   "Patto   territoriale",   come   tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale;
             e)  "Contratto  di programma", come tale intendendosi il
          contratto   stipulato   tra    l'amministrazione    statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese e rappresentanze di distretti  industriali  per  la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
             f)  "Contratto  di  area",  come  tale  intendendosi  lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali, rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare  lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori circoscritti, nell'ambito  delle  aree  di  crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta del Ministero del bilancio e della  programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari, che  si  pronunciano  entro  quindici  giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo 1 del Regolamento  CEE  n.  2052/88,  nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti di piu' rapida  attivazione  di  investimenti  di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti da interventi normativi.  Anche  nell'ambito  dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma  9,
          lett.  c),  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389".
            - La legge 25 febbraio 1992,  n.  215,  recante:  "Azioni
          positive per l'imprenditoria femminile" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n 56.
            -  Il  decreto-legge  30  dicembre  1985, n. 786, recante
          "Misure straordinarie  per  la  promozione  e  lo  sviluppo
          dell'imprenditorialita'   giovanile   nel  Mezzogiorno"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1985,  n.
          306.  La relativa legge di conversione 28 febbraio 1986, n.
          44, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1986, n.
          50.
            - La legge 4  novembre  1965,  n.  1213,  recante  "Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          novembre 1965, n. 282.
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - La legge 25 marzo 1997, n.  68  (Riforma  dell'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero)  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72.