Art. 19 
                           Autorizzazione 
 
  1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio  dei
servizi di investimento  da  parte  delle  SIM  quando  ricorrono  le
seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
    b) la denominazione sociale  comprenda  le  parole  "societa'  di
intermediazione mobiliare"; 
    c) la sede legale e la direzione generale  della  societa'  siano
situate nel territorio della Repubblica; 
    d) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
    e) venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo
statuto, un programma concernente l'attivita'  iniziale  nonche'  una
relazione sulla struttura organizzativa; 
    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'
indicati nell'articolo 13; 
    g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita'
stabiliti dall'articolo 14; 
    h) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'  non  sia
tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della  vigilanza  sulla
societa' stessa e siano fornite almeno le informazione  richieste  ai
sensi dell'articolo 15, comma 5. 
  2.  L'autorizzazione  e'  negata  quando   dalla   verifica   delle
condizioni indicate nel comma 1  non  risulta  garantita  la  sana  e
prudente gestione. 
  3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando  la  SIM
non abbia iniziato o abbia  interrotto  lo  svolgimento  dei  servizi
autorizzati. 
  4.  La   Banca   d'Italia   autorizza   l'esercizio   dei   servizi
d'investimento da parte delle banche autorizzate in  Italia,  nonche'
l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da  parte
di   intermediari   finanziari    iscritti    nell'elenco    previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario. 
 
          Nota all'art. 19: 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211.