Art. 38. Soluzione delle controversie 1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorita' giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore. 2. La commissione decide, sentite le parti, entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva. 3. Nel caso di rigetto del reclamo puo' essere adita l'autorita' giudiziaria ordinaria. 4. La commissione e' composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI. 5. Per ogni membro e' nominato un supplente. 6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.