Art. 18
           Accesso dei concessionari agli uffici pubblici

  1.  Ai  soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari
sono  autorizzati  ad  accedere  agli  uffici  pubblici, anche in via
telematica,  con  facolta'  di  prendere  visione e di estrarre copia
degli  atti  riguardanti  i  beni  dei  debitori iscritti a ruolo e i
coobbligati,  nonche'  di  ottenere,  in  carta  libera,  le relative
certificazioni.
  2.  Ai  medesimi  fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad
accedere  alle informazioni disponibili presso il sistema informativo
del  Ministero  delle  finanze  e  presso i sistemi informativi degli
altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto
opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
  3.  Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il garante per
la  protezione  dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e
le  modalita'  di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e
le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.