Art. 12
                  (Sperimentazione dell'autonomia)
1.  Fino  alla  data  di  cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni
scolastiche  esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  in  data 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono  essere  progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro
della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le
discipline  e  le  attivita'  previste  dagli  attuali  programmi. Il
decremento  orario  di  ciascuna  disciplina e attivita' e' possibile
entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3.  Nella  scuola  materna  ed elementare l'orario settimanale, fatta
salva  la  flessibilita' su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e
8,  deve  rispettare,  per  la  scuola materna, i limiti previsti dai
commi  1  e  3  dell'articolo  104  e,  per  la scuola elementare, le
disposizioni  di  cui  all'articolo  129,  commi  1,  3,  4, 5 e 7, e
all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della
legge  15  marzo  1997,  n.  59, sono applicate in via sperimentale e
progressivamente  estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno
finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
 
          Note all'art. 12:
            - Si riporta il testo del decreto ministeriale 29  maggio
          1998, n. 251:
            "Il  Ministro  della pubblica istruzione, visti gli artt.
          276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
          297,   che   approva  il  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia di istruzione;
            Ritenuto  di  dover  approvare  in  via  transitoria   un
          programma  nazionale  di  sperimentazione che consenta alle
          istituzioni   scolastiche   di   sviluppare    gradualmente
          capacita'  di  autorganizzazione tali da consentire loro di
          prepararsi al passaggio dal vigente  ordinamento  a  quello
          configurato  dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          la cui attuazione avverra' con l'emanazione dei regolamenti
          ivi previsti;
            Ritenuto che nell'ordinamento vigente  esistono  numerose
          disposizioni,  che  hanno  gia' trovato parziale attuazione
          nei  vari  ordini  e  gradi  di  scuola  e  in   precedenti
          sperimentazioni,  dalle  quali e' possibile trarre principi
          che   supportino   scientificamente   una   sperimentazione
          nazionale   avente   ad   oggetto   l'organizzazione  della
          didattica;
            Ritenuto che il programma  nazionale  di  sperimentazione
          deve  essere  prospettato  alle  istituzioni scolastiche in
          modo non vincolante e che ciascuna puo' aderirvi totalmente
          o solo parzialmente nel rispetto  delle  decisioni  assunte
          dai competenti organi collegiali;
            Considerato  che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
          del Lazio, 24 settembre 1991,  n.  1169)  ha  ritenuto  che
          anche  in assenza di una specifica disposizione legislativa
          e' legittima l'introduzione  con  decreto  ministeriale  di
          norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla
          vecchia  alla  nuova  normativa,  contenuta  in regolamento
          ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
            Sentito il parere del Consiglio nazionale della  pubblica
          istruzione;
                                   Decreta:
                                    Art. 1.
            1.  Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzato in
          via transitoria un programma nazionale  di  sperimentazione
          volto  a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno
          1998, l'attivazione  di  iniziative  sui  seguenti  aspetti
          dell'organizzazione scolastica:
             a)  adattamento  del calendario scolastico (normativa di
          riferimento:  artt. 7, 10 e 74 del D. Lgs. 16 aprile  1994,
          n.  297;  art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e 0. M. n. 262
          del 19 aprile 1997),
             b) flessibilita'  dell'orario  e  diversa  articolazione
          della  durata della lezione, nel rispetto del monte annuale
          orario complessivo previsto per  ciascun  curricolo  e  per
          ciascuna  delle  discipline ed attivita' comprese nei piani
          di studio, fermi restando la  distribuzione  dell'attivita'
          didattica  in  non  meno  di cinque giorni settimanali e il
          rispetto dei complessivi obblighi di servizio  dei  docenti
          previsti    dai    contratti   collettivi   (normativa   di
          riferimento:  artt. 7, 10, 129 167 D. Lgs. n. 297/94; legge
          8 agosto 1995, n. 352; CCNL del 1995 e O.M. n.  266  del  2
          aprile 1997);
             c)  articolazione  flessibile  del  gruppo classe, delle
          classi  o  sezioni.    anche  nel  rispetto  del  principio
          dell'integrazione  scolastica  degli  alunni  con  handicap
          (normativa di riferimento: L.517/1977, L.148/1990, art.  14
          legge  104/1992;  artt.  5,  7,  10, 126, 128, 167, 491 del
          D.Lgs.  297/1994; art. 2, L.352/1995);
             d) organizzazione di iniziative di recupero  e  sostegno
          (normativa  di  riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art.
          43 del CCNL del 1995; C.M.  492 del 7 agosto 1996; O.M.  21
          aprile  1997  n.  266;  O.M.  n.  330  del 27 maggio 1997 e
          Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
             e) attivazione di insegnamenti  integrativi  facoltativi
          (normativa  di  riferimento: artt. 126,130,167,192, 278 del
          D.Lgs. 297/94; artt.41, 43,  71,  72  del  CCNL  del  1995;
          Direttive  n.  133  del  3  aprile  1996  e n.   600 del 23
          settembre 1996, D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);
             f)   realizzazione   di   attivita'   organizzative   in
          collaborazione  con altre scuole e con soggetti esterni per
          l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di
          riferimento: L. n.104/92; artt. 126, 130, 167, 192, 278 del
          D.Lgs. 297/1994, artt. 41, 43, 71, 72 del  CCNL  del  1995;
          Direttive  n.133  del 3 aprile 1996, n.600 del 23 settembre
          1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; DPR n. 567 del 10 novembre
          1996; Intesa con il CONI del 12 marzo 1997);
             g) iniziative di orientamento scolastico e professionale
          (L.  352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L.104/1999; art.4 D.I.
          n.178 del 13 marzo  1997;  Direttiva  n.487  del  6  agosto
          1997);
             h)  iniziative di continuita' (normativa di riferimento:
          art.119 D.Lgs.  297/94; D.M. 16 novembre  1992,  CM.  n.339
          del 16 novembre 1992; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
            2.  Le  delibere  di  adesione  alla sperimentazione sono
          predisposte in  modo  da  consentire  l'individuazione  del
          problema  da  affrontare,  degli  obiettivi  da perseguire,
          degli strumenti, delle  condizioni  organizzative  e  delle
          responsabilita'  di  attuazione,  nonche' delle metodologie
          prescelte, che possono essere  differenziate  in  relazione
          alle  proposte  di singoli o di gruppi di insegnanti, anche
          in coerenza con il principio della liberta' d'insegnamento.
          Esse prevedono le modalita'  di  verifica,  anche  mediante
          autovalutazione,  dei  processi attivati e dei risultati ed
          indicano l'eventuale preventivo di spesa,  ove  necessario.
          In   aggiunta   alla   normale   pubblicazione,  stante  la
          necessita'  di  coinvolgere  direttamente  nella   presente
          sperimentazione  le  famiglie degli alunni, sara' opportuno
          che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
                                    Art. 2.
            1. Su proposta dei consigli di classe a di interclasse  o
          di  intersezione  ovvero  dei  collegi  dei  docenti  o dei
          consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei  collegi
          dei  docenti,  per gli aspetti didattici, e dei consigli di
          circolo o di istituto,  per  gli  aspetti  organizzativi  e
          finanziari,  le  istituzioni  scolastiche  possono attivare
          iniziative  concernenti  gli  aspetti   dell'organizzazione
          scolastica  di  cui  all'articolo  1, comma 1, nel rispetto
          degli obiettivi fondamentali propri del tipo  e  ordine  di
          scuola.
            2.  La  sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza
          adattando   la   programmazione    educativa,    attraverso
          l'inserimento,  in  un  disegno complessivo, degli elementi
          innovativi  che  consentano  di  meglio   rispondere   alle
          esigenze  formative  degli  alunni.  Le  ipotesi  di lavoro
          saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili  dalla
          normativa  di  riferimento richiamata all'articolo 1, anche
          con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
            3. La sperimentazione e' promossa dagli organi menzionati
          nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei
          genitori  e  degli  studenti,  ed  e'  attuata   ricercando
          l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della
          scuola,  nonche' degli enti locali territoriali. Gli organi
          responsabili ai diversi livelli si  adopereranno  affinche'
          venga,     altresi',     perseguito    l'obiettivo    della
          semplificazione, snellezza e rapidita' delle procedure.
            4.  Le  istituzioni   scolastiche   collocano   le   loro
          iniziative  in una prospettiva di cooperazione con le altre
          unita'  scolastiche  operanti  sul   territorio   favorendo
          l'organizzazione  di  reti di scuole in senso orizzontale e
          verticale anche sulla base di accordi, per la realizzazione
          di  progetti  comuni,  di  iniziative  di  formazione  e di
          progetti per l'uso integrato delle risorse e  dei  servizi.
          E'  comunque importante che sia assicurata la pubblicita' e
          la circolarita', delle esperienze.
            5. Utilizzazione dei  docenti  e  del  personale  A.T.A.,
          avviene  nel  rispetto  dei complessivi obblighi annuali di
          servizio previsti dai  contratti  collettivi,  che  possono
          essere   assolti,   anche   sulla   base   di   un'apposita
          programmazione plurisettimanale.
            6. Le  sperimentazioni  sono  attuate  nei  limiti  delle
          disponibilita'   di   bilancio  delle  singole  istituzioni
          scolastiche.
            7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate
          dalle  istituzioni  scolastiche  non   sono   soggette   ad
          autorizzazione   e   sono   inviate   per   conoscenza   al
          Provveditore   agli   studi,   al   Consiglio    scolastico
          provinciale e, all'I.R.R.S.A.E., competente.
                                    Art. 3.
            1.   Presso   ciascun   Provveditorato  agli  studi  sono
          costituiti    uno    o    piu'    "Nuclei    di    supporto
          tecnico-amministrativo",  con  il  compito di sostenere ove
          richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle  istituzioni
          scolastiche,  di  monitorare  le  iniziative  realizzate di
          favorire la loro diffusione e fruibilita' e  di  promuovere
          la messa in rete delle esperienze.
            2.  Ciascun  nucleo  e'  composto in modo da garantire la
          presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche -
          ivi compresi gli  I.R.R.S.A.E.  -  anche  non  appartenenti
          all'amministrazione  scolastica,  necessarie  per sostenere
          adeguatamente le  iniziative.  Esso  deve  prioritariamente
          comprendere  al suo interno docenti, dirigenti scolastici e
          ispettori tecnici che abbiano gia' effettuato esperienze in
          merito.
            3. Il nucleo deve essere composto da un numero  ristretto
          di  persone  per  operare  con  la  massima rapidita' e per
          prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente
          nelle sedi scolastiche.
            4. Nelle province in cui sono costituiti piu'  nuclei  di
          supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli studi
          assicura  le  condizioni  per realizzare una pianificazione
          coordinata e coerente degli interventi".
            -  Si  riporta  il   testo   dell'art.130   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
            "Art.  130  (Progetti  formativi  di  tempo  lungo). - 1.
          Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
          gruppi  di  alunni  di   classi   diverse,   attivita'   di
          arricchimento   e   di   integrazione   degli  insegnamenti
          curriculari alle seguenti condizioni:
             a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non
          superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo mensa";
             b) che vi siano le  strutture  necessarie  e  che  siano
          effettivamente funzionanti;
             c)  che  il  numero  degli  alunni  interessati  non sia
          inferiore, di norma, a venti;
             d) che  la  copertura  dell'orario  sia  assicurata  per
          l'intero  anno  con  lo  svolgimento,  da parte dei docenti
          contitolari delle classi cui il progetto si  riferisce,  di
          tre  ore  di  servizio  in  aggiunta a quelle stabilite per
          l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e  secondo
          le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
          o,  nel  caso  di  mancata disponibilita' degli stessi, con
          l'utilizzazione, limitata alle  ore  necessarie,  di  altro
          docente  titolare  del  plesso  o  del  circolo,  tenuto al
          completamento dell'orario di insegnamento:  ovvero, qualora
          non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
          altro   docente   di   ruolo   disponibile    nell'organico
          provinciale.
            2.  Le  attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
          legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
          il  limite  dei  posti  funzionanti  nell'anno   scolastico
          1988-1989, alle seguenti condizioni:
             a)  che  esistano  le  strutture  necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
             b) che l'orario  settimanale,  ivi  compreso  il  "tempo
          mensa", sia stabilito in quaranta ore;
             c)  che  la  programmazione  didattica e l'articolazione
          delle discipline siano uniformate ai  programmi  vigenti  e
          che  l'organizzazione didattica prevedi la suddivisione dei
          docenti per ambiti  disciplinari  come  previsto  dall'art.
          128.
            3.  I  posti  derivanti  da  eventuali soppressioni delle
          predette  attivita'  di  tempo  pieno  saranno   utilizzati
          esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
          cui all'art. 121".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 21, commi 1 e 14, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti  locali, per la riforma della Pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa":
            "1. L'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  degli
          istituti   educativi   si   inserisce   nel   processo   di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
            14. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse,  per  la  formazione  dei  bilanci per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.