Art. 26 
                      (Procedure semplificate) 
 
  1.  Fino  all'attuazione  dell'articolo  72  del   citato   decreto
legislativo n. 112 del  1998,  per  gli  stabilimenti  soggetti  alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8  e  per
quelli  interessati  alle  modifiche  con  aggravio  del  rischio  di
incidente rilevante di cui all'articolo 10, la documentazione tecnica
presentata per l'espletamento della procedura di cui all'articolo  21
viene esaminata dal Comitato, le cui  conclusioni  vengono  acquisite
dal  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco   competente   per
territorio ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  prevenzione
incendi di cui all'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  emanarsi  entro  tre
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le procedure semplificate di prevenzione  incendi  per  gli
stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di  tale  decreto
si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui  al  decreto
del Ministro dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998. 
  3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto
di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di  cui  all'articolo  21,
comma  1,  agli  organi  competenti  perche'  ne  tengano  conto,  in
particolare, nell'ambito delle procedure  relative  alle  istruttorie
tecniche previste: 
    a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349,  dalla  legge  28  febbraio
1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale; 
    b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.  1741,  convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; 
    c) dall'articolo 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328; 
    d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773; 
    e) dall'articolo 48 del decreto del Presidente  della  Repubblica
19 marzo 1956, n. 303; 
    f) dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
    g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
 
              Note all'art. 26:
              -  Per  quanto  concerne  l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo
          1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.
              -  L'art.  17  del  D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, (per
          l'argomento si veda nelle note all'art. 6), e' il seguente:
              "Art.  17  (Certificato  di  prevenzione incendi). - Il
          certificato  di prevenzione incendi attesta che l'attivita'
          sottoposta   a  controllo  e'  conforme  alle  disposizioni
          vigenti  in  materia  e  alle  prescrizioni  dell'autorita'
          competente".
              -  Il  decreto  ministeriale  30  aprile 1998, contiene
          modificazioni   al  decreto  ministeriale  2  agosto  1984,
          recante:  "Norme  e  specificazioni per la formulazione del
          rapporto  di  sicurezza  ai  fini della prevenzione incendi
          nelle  attivita' a rischio di incidenti rilevanti di cui al
          decreto ministeriale 16 novembre 1983".
              -  La  legge  8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale".
              -  La legge 28 febbraio 1992, n. 220, reca: "Interventi
          per la difesa del mare".
              -  Il  regio  decreto-legge  2  novembre 1933, n. 1741,
          reca: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del
          deposito  e  della  distribuzione  degli oli minerali e dei
          carburanti".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  420,  reca: "Regolamento recante semplificazione
          delle  procedure  di  concessione  per  l'installazione  di
          impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          febbraio  1952, n. 328, reca: "Approvazione del regolamento
          per  l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
          marittima)".
              -  Il  regio  decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concerne:
          "Approvazione  del  regolamento  speciale per l'impegno dei
          gas tossici".
              -  Il  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, concerne:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza".
              - L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene
          del lavoro", e' il seguente:
              "Art.  48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro). - Chi
          intende  costruire,  ampliare od adattare un edificio od un
          locale  per  adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano
          presumibilmente  essere addetti piu' di 3 operai, e' tenuto
          a   darne  notizia  all'Ispettorato  del  lavoro,  mediante
          lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
              La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto
          delle  lavorazioni, delle principali modalita' delle stesse
          e  delle  caratteristiche  dei  locali  e  degli  impianti,
          corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
              L'ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e
          prescrivere  modificazioni  ai  progetti  dei locali, degli
          impianti  e  alle  modalita'  delle  lavorazioni  quando le
          ritenga  necessarie  per l'osservanza delle norme contenute
          nel presente decreto.
              L'Ispettorato   del   lavoro   tiene  conto  nelle  sue
          determinazioni  delle cautele che possono essere necessarie
          per la tutela del vicinato prendendo all'uopo gli opportuni
          accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario,
          al  fine  di  coordinare  l'adozione  dei  provvedimenti di
          rispettiva competenza.
              Qualora    l'Ispettorato    del   lavoro   non   faccia
          prescrizioni   entro   i  30  giorni  dalla  notifica,  gli
          interessati possono eseguire i lavori, ferma restando pero'
          la  loro  responsabilita' per quanto riguarda la osservanza
          delle disposizioni del presente decreto".
              - L'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
          concernente:  "Approvazione  del  testo  unico  delle leggi
          sanitarie", cosi' recita:
              "Art.  216.  - Le manifatture o fabbriche che producono
          vapori,  gas  o  altre  esalazioni  insalubri o che possono
          riuscire   in  altro  modo  pericolose  alla  salute  degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
              La  prima  classe  comprende  quelle che debbono essere
          isolate  nelle  campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
          la  seconda  quelle  che  esigono  speciali  cautele per la
          incolumita' del vicinato.
              Questo  elenco,  compilato  dal  consiglio superiore di
          sanita',  e'  approvato dal Ministro per l'interno, sentito
          il  Ministro  per  le  corporazioni,  e  serve di norma per
          l'esecuzione delle presenti disposizioni.
              Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono   seguite   per   iscrivervi  ogni  altra  fabbrica  o
          manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
              Una  industria  o  manifattura  la  quale sia inscritta
          nella  prima  classe,  puo'  essere  permessa nell'abitato,
          quante  volte  l'industriale  che l'esercita provi che, per
          l'introduzione  di  nuovi metodi o speciali cautele, il suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
              Chiunque  intende  attivare  una fabbrica o manifattura
          compresa  nel  sopra  indicato elenco, deve quindici giorni
          prima  darne  avviso  per  iscritto  al podesta', il quale,
          quando  lo  ritenga  necessario nell'interesse della salute
          pubblica,  puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla a
          determinate cautele
              Il   contravventore   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000".
              -  Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
              -  La legge 28 gennaio 1977, n. 10, reca: "Norme per la
          edificabilita' dei suoli".