Art. 13 
 
 
Misure per la riduzione del prezzo del gas  naturale  per  i  clienti
                             vulnerabili 
 
  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ai  valori  europei,
nella determinazione dei  corrispettivi  variabili  a  copertura  dei
costi   di   approvvigionamento   di    gas    naturale,    introduce
progressivamente tra  i  parametri  in  base  ai  quali  e'  disposto
l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una  quota  gradualmente
crescente  ai  prezzi  del  gas  rilevati  sul  mercato.  In   attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i  mercati  di  riferimento  da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo cui dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale), a norma dell'articolo  41  della
          L. 17 maggio 1999, n. 144: 
              "Art. 22. Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori. 
              1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti  vulnerabili  i  clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas  naturale.  Per
          gli stessi clienti vulnerabili, nell'ambito degli  obblighi
          di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
              a) qualora un cliente, nel  rispetto  delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese 
              b) i  clienti  ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
              c) qualora un cliente  finale  connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  1,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              "Art.  30.  (Misure  per   l'efficienza   del   settore
          energetico) 
              1. La gestione economica del mercato del  gas  naturale
          e' affidata in esclusiva al Gestore del  mercato  elettrico
          di cui all' articolo 5 del  decreto  legislativo  16  marzo
          1999, n. 79.  Il  Gestore  organizza  il  mercato  del  gas
          naturale  secondo  criteri  di  neutralita',   trasparenza,
          obiettivita', nonche' di  concorrenza.  La  disciplina  del
          mercato del  gas  naturale,  predisposta  dal  Gestore,  e'
          approvata  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 ( Misure per  la
          maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale  ed
          il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 6  e  7,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99): 
              "Art. 9. Anticipazione degli effetti nel mercato  dello
          sviluppo degli stoccaggi 
              (Omissis). 
              6. Le misure di cui al comma 1 prevedono, altresi',  la
          possibilita' per i soggetti investitori di cui all'articolo
          5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), relativamente  alla
          quota di capacita'  di  stoccaggio  loro  assegnata  e  non
          ancora entrata in esercizio, di consegnare il gas  naturale
          in   mercati   europei   individuati   dall'Autorita'    di
          regolazione ovvero di riconoscere al  Gestore  dei  servizi
          energetici  corrispettivi   corrispondenti   a   costi   da
          sostenere per approvvigionare il gas naturale nei  medesimi
          mercati. In tal caso i soggetti investitori sono  tenuti  a
          riconoscere  al  Gestore  dei  servizi   energetici   anche
          corrispettivi    specifici    appositamente     determinati
          dall'Autorita' di regolazione che  riflettono  i  costi  di
          trasporto da detti mercati.".