Art. 13 Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili 1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
Riferimenti normativi Si riporta il testo cui dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144: "Art. 22. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori. 1. Tutti i clienti sono idonei. 2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche': a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti. 5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.". Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): "Art. 30. (Misure per l'efficienza del settore energetico) 1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.". Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 ( Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99): "Art. 9. Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi (Omissis). 6. Le misure di cui al comma 1 prevedono, altresi', la possibilita' per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, di consegnare il gas naturale in mercati europei individuati dall'Autorita' di regolazione ovvero di riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi corrispondenti a costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati. In tal caso i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici anche corrispettivi specifici appositamente determinati dall'Autorita' di regolazione che riflettono i costi di trasporto da detti mercati.".