Art. 14 Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese 1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove modalita' di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche' alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili. 2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e' ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati. 6. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi Si riporta il testo cui degli articoli 12, comma 11-ter, e 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: "Art. 12. Disciplina delle attivita' di stoccaggio. (Omissis). 11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi: a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; b) volume necessario per le necessita' di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido verificatosi negli ultimi 20 anni." "Art. 18. Disciplina dell'attivita' di vendita. (Omissis). 2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010." Si riporta il testo cui dell'articolo 12, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 164 del 2000: " Art. 12. Disciplina delle attivita' di stoccaggio. (Omissis). 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.".