Art. 14 
 
 
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale  per
                             le imprese 
 
  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico  di  cui  all'articolo  12,  comma  11-ter,  del   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  l'offerta  alle  imprese
industriali, di servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti
esteri e di rigassificazione, comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas
naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas naturale  dall'estero,  secondo  criteri  di  sicurezza  degli
approvvigionamenti  stabiliti  nello  stesso  decreto,  nonche'  alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione  dei   propri   utenti   in   presenza   di   eventi
imprevedibili. 
  2. I servizi di cui al  comma  1  sono  offerti  dalle  imprese  di
rigassificazione e  di  trasporto  in  regime  regolato,  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),  ultimo
periodo, del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui  al  comma  1  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico. 
  5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione  dei  costi  di  approvvigionamento  di  gas  naturale,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri  di  importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai  loro
punti  di  interconnessione,  in  coordinamento  con  le   competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati. 
  6.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta  il  testo  cui  degli  articoli  12,  comma
          11-ter, e 18, comma 2, del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164: 
              "Art. 12. Disciplina delle attivita' di stoccaggio. 
              (Omissis). 
              11-ter. Il volume complessivo relativo allo  stoccaggio
          strategico e' stabilito  annualmente  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito  il  Comitato  di  emergenza  e
          monitoraggio del sistema del gas naturale,  in  misura  non
          inferiore al maggiore dei seguenti volumi: 
              a) volume necessario  al  fine  di  poter  erogare  per
          almeno 30  giorni  continuativi,  nel  corso  di  tutto  il
          periodo di punta stagionale, una portata fino  al  100  per
          cento della maggiore delle importazioni  provenienti  dalla
          infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; 
              b) volume necessario per le necessita'  di  modulazione
          in caso di inverno rigido,  calcolato  per  l'inverno  piu'
          rigido verificatosi negli ultimi 20 anni." 
              "Art. 18. Disciplina dell'attivita' di vendita. 
              (Omissis). 
              2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al
          comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di
          vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina  i
          criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il
          periodo di punta stagionale per aree di  prelievo  omogenee
          in funzione  dei  valori  climatici,  tenendo  conto  degli
          obblighi di garanzia delle forniture  di  gas  naturale  ai
          clienti vulnerabili di cui all'articolo 8  del  regolamento
          (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          20 ottobre 2010." 
              Si riporta il testo  cui  dell'articolo  12,  comma  7,
          lettera a), del citato decreto legislativo n. 164 del 2000: 
              " Art. 12. Disciplina delle attivita' di stoccaggio. 
              (Omissis). 
              7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le modalita'  atte  a  garantire  a  tutti  gli  utenti  la
          liberta' di accesso a parita'  di  condizioni,  la  massima
          imparzialita' e la neutralita' del servizio  di  stoccaggio
          in condizioni di  normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei
          soggetti che svolgono le  attivita'  di  stoccaggio,  sulla
          base dei seguenti criteri: 
              a) le capacita' di  stoccaggio  di  modulazione,  fatto
          salvo  quanto  disposto  al   comma   5,   sono   assegnate
          prioritariamente per le esigenze di  fornitura  ai  clienti
          civili, ivi comprese le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  o
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' a clienti non civili  con  consumi  non
          superiori  a  50.000  metri  cubi  annui,  per  un   volume
          calcolato annualmente e pari al fabbisogno  di  modulazione
          stagionale degli  stessi  clienti  in  ipotesi  di  inverno
          rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2.
          Il rimanente stoccaggio  e'  assegnato,  secondo  modalita'
          stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          anche per servizi diversi da quelli di modulazione.".