Art. 15 Disposizioni in materia di separazione proprietaria 1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attivita' della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE. 2. Con il decreto di cui al comma 1 e' assicurata la piena terzieta' della societa' SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonche' delle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE: "Art. 19. Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto 1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni: a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto; b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricita' e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricita' o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica; c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale; d) la stessa persona non puo' essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto; e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, ne' il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attivita' di produzione o fornitura di gas naturale. 2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonche' la detenzione di una quota di maggioranza. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.". La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' Pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211. Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011: "Art. 9. Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto 1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualita' di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale. 3. Successivamente e ove necessario l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione: a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta; b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata; c) su motivata richiesta della Commissione europea. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas deve concludere la procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio-assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica. 6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso. 7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attivita' di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE. 9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attivita' di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. 10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purche' conformi al diritto comunitario.