Art. 15 
 
 
         Disposizioni in materia di separazione proprietaria 
 
  1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi regolati di
trasporto, di stoccaggio,  di  rigassificazione  e  di  distribuzione
dalle altre attivita' della relativa filiera svolte  in  concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas,  da  emanare  entro  il  31  maggio  2012,  sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma
la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di  cui  all'articolo  19  del
decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  emanato  in  attuazione
della direttiva 2009/73/CE. 
  2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  la  piena
terzieta' della societa' SNAM S.p.a.  nei  confronti  della  maggiore
impresa di  produzione  e  vendita  di  gas,  nonche'  delle  imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas  naturale  e
di energia elettrica. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adegua   la
regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di  effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
          legislativo n. 93 del 2011,  emanato  in  attuazione  della
          direttiva 2009/73/CE: 
              "Art. 19. Separazione dei proprietari  dei  sistemi  di
          trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto 
              1. Le imprese  verticalmente  integrate  che  intendono
          conformarsi  a  quanto  previsto  dall'articolo  9,   della
          direttiva   2009/73/CE,   procedendo    alla    separazione
          proprietaria dei Gestori  sono  tenute  al  rispetto  delle
          seguenti disposizioni: 
              a) una impresa proprietaria di un sistema di  trasporto
          deve  svolgere  le  funzioni  di  Gestore  del  sistema  di
          trasporto; 
              b) la stessa persona o le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche,  non   possono   esercitare,   direttamente   o
          indirettamente,  un  controllo  su  un'impresa  che  svolge
          l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale  o
          di  elettricita'  e  allo  stesso  tempo,  direttamente   o
          indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di
          un sistema di trasporto di gas naturale o  di  trasmissione
          di elettricita'  o  su  un  sistema  di  trasporto  di  gas
          naturale o di trasmissione di energia elettrica; 
              c) la stessa persona o le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche, non possono nominare membri  del  consiglio  di
          vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli  organi
          che rappresentano legalmente l'impresa  all'interno  di  un
          gestore  di  sistemi  di  trasporto  o  di  un  sistema  di
          trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente  un
          controllo o  diritti  sull'attivita'  di  produzione  o  di
          fornitura di gas naturale; 
              d)  la  stessa  persona  non  puo'  essere  membro  del
          consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione  o
          degli organi che rappresentano legalmente  un'impresa,  sia
          all'interno  di  un'impresa  che  svolge   l'attivita'   di
          produzione o di fornitura di gas naturale, sia  all'interno
          di un gestore di sistemi di trasporto o di  un  sistema  di
          trasporto; 
              e) le informazioni  commercialmente  sensibili  di  cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo  n.  164  del  2000
          acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima  della
          separazione dall'impresa verticalmente  integrata,  ne'  il
          personale di  tale  gestore  possono  essere  trasferiti  a
          imprese  che  esercitano  l'attivita'   di   produzione   o
          fornitura di gas naturale. 
              2. I diritti di cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c),
          comprendono,  in  particolare,  il  potere  di   esercitare
          diritti di  voto,  di  nominare  membri  del  consiglio  di
          vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli  organi
          che  rappresentano   legalmente   l'impresa,   nonche'   la
          detenzione di una quota di maggioranza. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          al comma 1, qualora le persone giuridiche siano  costituite
          dallo Stato o  da  un  ente  pubblico,  due  enti  pubblici
          separati i quali, rispettivamente, esercitino un  controllo
          su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o  di
          trasmissione di  energia  elettrica  o  su  un  sistema  di
          trasporto di gas naturale  o  di  trasmissione  di  energia
          elettrica e  un  controllo  su  un'impresa  che  svolge  le
          funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o  di
          energia elettrica, non  sono  ritenuti  la  stessa  persona
          giuridica.". 
              La direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno
          del gas naturale  e  che  abroga  la  direttiva  2003/55/CE
          (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  Pubblicata  nella
          G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211. 
              Si riporta l'articolo 9 del citato decreto  legislativo
          n. 93 del 2011: 
              "Art. 9. Attivita' di trasporto  e  certificazione  dei
          gestori dei sistemi di trasporto 
              1. Entro il 3 marzo  2012  i  gestori  dei  sistemi  di
          trasporto  devono  essere  certificati  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas che, secondo la  procedura  di
          cui al presente articolo, vigila sull'osservanza  da  parte
          dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo
          9 della direttiva 2009/73/CE. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  avvia,
          entro un mese dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa
          proprietaria della rete di trasporto del gas  naturale  che
          alla medesima data agisce in  qualita'  di  gestore  di  un
          sistema di trasporto del gas naturale. 
              3. Successivamente e  ove  necessario  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  avvia  le  procedure   di
          certificazione: 
              a) nei confronti dei gestori dei sistemi  di  trasporto
          che ne facciano richiesta; 
              b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza  del
          fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza
          nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi  di
          trasporto   rischia   di   determinare    una    violazione
          dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha
          motivo  di  ritenere  che  tale  violazione  si  sia   gia'
          verificata; 
              c) su motivata richiesta della Commissione europea. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  deve
          concludere la procedura di cui al presente articolo con  la
          propria decisione di certificazione, entro  un  termine  di
          quattro mesi  decorrenti  dalla  data  della  notificazione
          effettuata dal gestore del sistema  di  trasporto  o  dalla
          data della richiesta  della  Commissione  europea.  Decorso
          tale termine, la certificazione si intende accordata. 
              5.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          notifica  senza  indugio  alla   Commissione   europea   la
          decisione, espressa o intervenuta per silenzio-assenso,  di
          certificazione  del  gestore  del  sistema  di   trasporto,
          unitamente  alle  informazioni  rilevanti  ai  fini   della
          decisione stessa. Tale decisione  acquista  efficacia  dopo
          l'espressione  del  prescritto  parere  della   Commissione
          europea.  La  Commissione  esprime   parere,   secondo   la
          procedura di cui all'articolo 3  del  regolamento  (CE)  n.
          715/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  13
          luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica. 
              6. Entro due mesi  dal  ricevimento  del  parere  della
          Commissione europea l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
          il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo
          conto del parere stesso. 
              7. Le imprese proprietarie di un sistema  di  trasporto
          certificate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          sono autorizzate all'attivita' di trasporto e designate dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico  quali  gestori   dei
          sistemi di trasporto. Tale designazione e' notificata  alla
          Commissione europea e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea. 
              8.  I  gestori  di  sistemi  di  trasporto   notificano
          all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  tutte  le
          transazioni previste  che  possano  richiedere  un  riesame
          della   loro   osservanza   delle   prescrizioni   di   cui
          all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE. 
              9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e  la
          Commissione  europea,  garantendo   la   segretezza   delle
          informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai
          gestori dei  sistemi  di  trasporto  ed  alle  imprese  che
          esercitano  attivita'  di  produzione  o  di  fornitura  le
          informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio  dei  poteri
          ad esse conferiti dal presente articolo. 
              10. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
          sono stabiliti i criteri per la certificazione del  gestore
          di un sistema di trasporto nel caso in cui un  soggetto  di
          un Paese non appartenente all'Unione europea ne  acquisisca
          il controllo, in base ai quali  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una  decisione  di
          certificazione. Il predetto decreto deve garantire  che  il
          rilascio  della  certificazione  non  metta  a  rischio  la
          sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia  e
          dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e  gli
          obblighi derivanti dal diritto internazionale e da  accordi
          con il Paese terzo interessato purche' conformi al  diritto
          comunitario.