Art. 16 
 
 
  Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 
 
  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche  di  idrocarburi  nel
rispetto  del  dettato  dell'articolo  117  della  Costituzione,  dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei  cittadini  e
di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di  rispetto  degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori  e  piu'
avanzati standard  internazionali  di  qualita'  e  sicurezza  e  con
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo  maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare  le
maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le   modalita'   di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita  dei  territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei  territori  limitrofi
nonche' ogni altra disposizione attuativa  occorrente  all'attuazione
del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 117 della Costituzione: 
              "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 53  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1979,   n.   886
          (Integrazione ed adeguamento delle norme di  polizia  delle
          miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9  aprile  1959,
          n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di
          ricerca  e  di  coltivazione  degli  idrocarburi  nel  mare
          territoriale e nella piattaforma continentale): 
              "Art. 53. Prescrizioni generali. 
              Le  prestazioni  lavorative  in   immersione   per   il
          posizionamento della  piattaforma,  per  l'ispezione  e  la
          manutenzione  delle  attrezzature  sommerse  o  per  lavori
          assimilabili,  devono  essere   effettuate   solamente   da
          personale esperto  e  fisicamente  idoneo,  diretto  da  un
          responsabile di comprovata capacita',  nel  rispetto  delle
          norme specifiche in materia  e  delle  regole  della  buona
          tecnica. 
              Tutte  le  immersioni  devono  essere  autorizzate  dal
          predetto responsabile. 
              Non e'  consentito  l'impiego  di  operatori  subacquei
          quando non siano presenti a bordo gli  equipaggiamenti,  le
          attrezzature  ed  i  mezzi  di  salvataggio  necessari  per
          rendere sicure le immersioni, o quando vi siano dubbi sulle
          condizioni psico-fisiche degli operatori stessi. 
              Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilita', a
          seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a  bordo
          o di un rapido collegamento  con  un  centro  di  emergenza
          dotato di tale attrezzatura.".