Art. 17 
 
 
         Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti 
 
  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso del marchio. 
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari  di  autorizzazioni  o  concessioni  e  i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da  12  a
14  dell'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «12. Fermo restando quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  e  dalla  legge  5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di  comodato  e
fornitura  ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,  alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con  assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto delle normative nazionale e europea,  e  previa  definizione
negoziale di ciascuna tipologia  mediante  accordi  sottoscritti  tra
organizzazioni di rappresentanza dei  titolari  di  autorizzazione  o
concessione e dei gestori  maggiormente  rappresentative,  depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo  economico  entro  il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni  successive  entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso  in  cui  entro  il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al  precedente  periodo,  ciascuna  delle  parti  puo'  chiedere   al
Ministero dello  sviluppo  economico,  che  provvede  nei  successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra'  essere  inclusa  anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative  ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche'  comprendano  adeguate  condizioni
economiche per la remunerazione degli  investimenti  e  dell'uso  del
marchio. 
  12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e  europea  e  delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di  cui  al  comma  12,
sono  consentite  le  aggregazioni  di   gestori   di   impianti   di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi. 
  12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da  emanare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  per  l'attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di  mantenere  un  livello
minimo di scorte di petrolio greggio  e/o  di  prodotti  petroliferi,
sono altresi' stabiliti i criteri per la costituzione di  un  mercato
all'ingrosso dei carburanti. 
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento». 
  3. I comportamenti posti in  essere  dai  titolari  degli  impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire  o  limitare,
in via di  fatto  o  tramite  previsioni  contrattuali,  le  facolta'
attribuite dal  presente  articolo  al  gestore  integrano  abuso  di
dipendenza economica, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  9
della legge 18 giugno 1998, n. 192. 
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita  di  tabacchi,
nel  rispetto  delle  norme  e  delle   prescrizioni   tecniche   che
disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla  presente
lettera, presso gli impianti  di  distribuzione  carburanti  con  una
superficie minima di 500 mq; 
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa  al  bene  e  al  servizio  posto  in  vendita,  a
condizione che l'ente proprietario o gestore della  strada  verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle  predette  attivita'.  Limitatamente  alle  aree  di   servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali  attivita'  si  svolgano  in  locali  diversi  da  quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In  ogni  caso  sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in  corso
alla data del  31  gennaio  2012,  nonche'  i  vincoli  connessi  con
procedure competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
secondo  gli  schemi  stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 »; 
    c) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
comuni  non  rilasciano  ulteriori  autorizzazioni  o   proroghe   di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione  che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma  3.
Per gli  impianti  esistenti  l'adeguamento  ha  luogo  entro  il  31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  determinare   in   rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di  ritardo  nell'adeguamento  e,
per  gli  impianti  incompatibili,  costituisce  causa  di  decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,   dichiarata   dal   comune
competente». 
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono aggiunte, in fine le  seguenti  parole:  «o  che  prevedano
obbligatoriamente  la  presenza  contestuale  di  piu'  tipologie  di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione,  se  tale  ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi  e  non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo». 
  6. Al metano per autotrazione  e'  riconosciuta  la  caratteristica
merceologica di carburante. 
  7. Agli impianti di distribuzione del metano  per  autotrazione  si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive  modificazioni,  con  decreto  da  emanare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali  per
l'attuazione  dei  piani  regionali  di  sviluppo  della  rete  degli
impianti di distribuzione del  metano,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle regioni e degli  enti  locali.  I  piani,  tenuto  conto  dello
sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di  adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure
di  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi   impianti   di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti. 
  9. Al fine di favorire  e  promuovere  la  produzione  e  l'uso  di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la
rete del metano non  e'  presente,  i  piani  regionali  sul  sistema
distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di
autorizzare con iter semplificato la  realizzazione  di  impianti  di
distribuzione  e  di  rifornimento  di  biometano  anche  presso  gli
impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita  la  qualita'
del biometano. 
  10. Il Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in
vigore  a  livello   dell'Unione   europea   nonche'   nel   rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita' per: 
    a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione  del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione  domestici  di
metano; 
    b) l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e  gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto. 
  11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  adotta  misure
affinche' nei codici di rete e di distribuzione  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  siano  previste  modalita'  per
accelerare  i  tempi  di  allacciamento   dei   nuovi   impianti   di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o
di  distribuzione  di  gas,  per  ridurre   gli   stessi   oneri   di
allacciamento, in particolare per le aree dove  tali  impianti  siano
presenti in misura limitata, nonche' per la  riduzione  delle  penali
per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti. 
  12. All'articolo 167 del codice della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di  circolazione,  purche'  tale  eccedenza  non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata  nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni
di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3»; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o  un
articolato sia costituito da un veicolo trainante  di  cui  al  comma
2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa  e'  calcolata  separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al  comma
2-bis per il veicolo trattore  e  il  5  per  cento  per  il  veicolo
rimorchiato.»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza  di  massa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  10  e'
pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10  per  cento  piu'  una
tonnellata della massa complessiva  a  pieno  carico  indicata  sulla
carta di circolazione». 
  13. All'articolo 62 del codice  della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e' abrogato. 
  14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti  e  istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi  di  pubblica
utilita',  al  momento  della  sostituzione  del   rispettivo   parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli  a  GPL.  Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dei commi da 12 a 14  dell'articolo
          28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   15   luglio    2011,    n.
          111(Disposizioni    urgenti    per    la    stabilizzazione
          finanziaria), come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei
          carburanti 
              «12.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal   decreto
          legislativo  11  febbraio  1998,  n.   32,   e   successive
          modificazioni, e dalla  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  in
          aggiunta agli attuali contratti  di  comodato  e  fornitura
          ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,   alla
          scadenza dei contratti esistenti, o  in  qualunque  momento
          con assenso delle parti, differenti tipologie  contrattuali
          per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti  di
          distribuzione  carburanti,  nel  rispetto  delle  normative
          nazionale e europea,  e  previa  definizione  negoziale  di
          ciascuna  tipologia  mediante  accordi   sottoscritti   tra
          organizzazioni   di   rappresentanza   dei   titolari    di
          autorizzazione o concessione  e  dei  gestori  maggiormente
          rappresentative,   depositati   inizialmente   presso    il
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine del  31
          agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
          giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro  il
          termine sopra richiamato  non  siano  stati  stipulati  gli
          accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle  parti
          puo' chiedere al Ministero dello  sviluppo  economico,  che
          provvede nei  successivi  novanta  giorni,  la  definizione
          delle  suddette  tipologie  contrattuali.  Tra   le   forme
          contrattuali di  cui  sopra  potra'  essere  inclusa  anche
          quella relativa a condizioni di vendita  non  in  esclusiva
          relative ai gestori degli  impianti  per  la  distribuzione
          carburanti  titolari  della  sola  licenza  di   esercizio,
          purche' comprendano adeguate condizioni economiche  per  la
          remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio. 
              12-bis.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionale   e
          europea  e  delle  clausole  contrattuali   conformi   alle
          tipologie  di  cui  al  comma  12,   sono   consentite   le
          aggregazioni di gestori di  impianti  di  distribuzione  di
          carburante finalizzate allo  sviluppo  della  capacita'  di
          acquisto  all'ingrosso  di  carburanti,   di   servizi   di
          stoccaggio e di trasporto dei medesimi. 
              12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
          per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
          del 14 settembre 2009, che  stabilisce  l'obbligo  per  gli
          Stati membri di mantenere un livello minimo  di  scorte  di
          petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
          stabiliti i criteri  per  la  costituzione  di  un  mercato
          all'ingrosso dei carburanti. 
              13. In ogni momento  i  titolari  degli  impianti  e  i
          gestori degli stessi, da soli o in societa' o  cooperative,
          possono accordarsi per l'effettuazione del  riscatto  degli
          impianti  da  parte  del  gestore  stesso,  stabilendo   un
          indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti,  degli
          ammortamenti  in  relazione  agli  eventuali  canoni   gia'
          pagati, dell'avviamento e degli  andamenti  del  fatturato,
          secondo criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              14. I  nuovi  contratti  di  cui  al  comma  12  devono
          assicurare al gestore condizioni contrattuali  eque  e  non
          discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.". 
              Il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,   n.   32
          (Razionalizzazione  del  sistema   di   distribuzione   dei
          carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 5 marzo 1998, n. 53. 
              La legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni  in  materia
          di apertura e regolazione dei mercati), e' pubblicata nella
          Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  17  della  legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2009): 
              "Art.   17.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  delle   direttive   2009/28/CE,   2009/72/CE,
          2009/73/CE  e   2009/119/CE.   Misure   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alla  normativa  comunitaria  in
          materia di energia,  nonche'  in  materia  di  recupero  di
          rifiuti) 
              1. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/28/CE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,   sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'  articolo
          2 della presente legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in
          capo  allo  Stato  mediante  la  promozione  congiunta   di
          efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
          per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
          e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera  c),  anche  attraverso  la  regolazione  da  parte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
          di  specifici  indirizzi  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
              b) nel  definire  il  Piano  di  azione  nazionale,  da
          adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa  gli  obiettivi
          nazionali per la quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          consumata nel settore dei  trasporti,  dell'elettricita'  e
          del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
          in  base  a  criteri  che  tengano   conto   del   rapporto
          costi-benefici; 
              c)  favorire  le   iniziative   di   cooperazione   per
          trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
          e  Paesi  terzi  anche  mediante  il  coinvolgimento  delle
          regioni  e  di  operatori  privati,  secondo   criteri   di
          efficienza  e  al  fine  del  pieno  raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali; 
              d) semplificare, anche con riguardo alle  procedure  di
          autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di
          licenze,  compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i
          procedimenti   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'esercizio   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
          sulla base delle  specificita'  di  ciascuna  tipologia  di
          impianto  e   dei   siti   di   installazione,   prevedendo
          l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di  inizio
          attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per  gli
          impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica   con
          capacita' di generazione non superiore ad un  MW  elettrico
          di cui all' articolo 2, comma 1, lettera  e),  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  alimentati  dalle
          fonti di cui alla lettera a), prevedendo  inoltre  che,  in
          sede  di  pianificazione,  progettazione,   costruzione   e
          ristrutturazione  di  aree   residenziali   industriali   o
          commerciali e  nella  pianificazione  delle  infrastrutture
          urbane, siano inseriti, ove  possibile,  apparecchiature  e
          sistemi di produzione di elettricita', calore e  freddo  da
          fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e  sistemi
          di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
              e) promuovere l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili
          nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
          mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
          dell'energia e di reti intelligenti, al fine di  assicurare
          la dispacciabilita' di tutta  l'energia  producibile  dagli
          impianti alimentati da fonti rinnovabili e di  ridurre  gli
          oneri di gestione in sicurezza delle reti  di  trasporto  e
          distribuzione dell'energia; 
              f) definire le certificazioni e le specifiche  tecniche
          da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi  per
          l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare  dei
          regimi di sostegno; 
              g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
          tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
          particolare  alla   istituzione   di   un   meccanismo   di
          trasferimento  statistico  tra  le  regioni  di  quote   di
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili  ai  fini  del
          rispetto della ripartizione di cui all' articolo  2,  comma
          167,  della   legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   e
          dell'attuazione di quanto disposto all' articolo  2,  comma
          170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              h) adeguare e potenziare il sistema  di  incentivazione
          delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e  del  risparmio
          energetico, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche mediante l'abrogazione  totale  o  parziale
          delle vigenti disposizioni in materia,  l'armonizzazione  e
          il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23  luglio
          2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              i) prevedere, senza incrementi delle tariffe  a  carico
          degli  utenti,  una  revisione  degli  incentivi   per   la
          produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da   impianti
          alimentati da biomasse e  biogas  al  fine  di  promuovere,
          compatibilmente con la disciplina  dell'Unione  europea  in
          materia   di   aiuti   di   Stato,   la   realizzazione   e
          l'utilizzazione di impianti in asservimento alle  attivita'
          agricole da parte di imprenditori che svolgono le  medesime
          attivita'; 
              l) completare, nei limiti  delle  risorse  di  bilancio
          disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
          energia,  compresi  i  consumi,  al  fine  di  disporre  di
          informazioni  ed  elaborazioni  omogenee  con   i   criteri
          adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
          all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
              2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere  la
          promozione  dell'energia  da   fonti   rinnovabili   e   di
          conseguire con maggior efficacia  gli  obiettivi  nazionali
          obbligatori per la quota complessiva di  energia  da  fonti
          rinnovabili sul consumo finale lordo  di  energia,  l'alcol
          etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
          vinicole  si   considera   ricompreso   nell'ambito   della
          definizione dei bioliquidi quali combustibili  liquidi  per
          scopi   energetici   diversi   dal   trasporto,    compresi
          l'elettricita',  il  riscaldamento  e  il   raffreddamento,
          prodotti a partire dalla biomassa, di  cui  alla  direttiva
          2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile 2009,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili.  Per  tale  scopo  nella  produzione  di
          energia elettrica mediante  impianti  di  potenza  nominale
          media annua non superiore  a  1  MW,  immessa  nel  sistema
          elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro  cent/kWh  di
          cui al numero 6 della tabella 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica  anche
          all'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalla
          distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
          all'  articolo  103-tervicies  del  regolamento   (CE)   n.
          1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007.  La  presente
          disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
          il bilancio dello Stato, ne'  incrementi  delle  tariffe  a
          carico degli utenti. 
              3. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/72/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e'  tenuto
          a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
          all'  articolo  2   della   presente   legge,   in   quanto
          compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri  in  modo  da  conseguire   una   maggiore
          efficienza e prezzi competitivi,  contribuendo  anche  alla
          sicurezza  degli   approvvigionamenti   e   allo   sviluppo
          sostenibile; 
              b) prevedere misure che tengano conto,  ai  fini  della
          realizzazione di nuove infrastrutture di  produzione  e  di
          trasporto   di   energia   elettrica,    della    rilevanza
          dell'infrastruttura   stessa   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica  e  della  sua  coerenza  con   gli
          obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; 
              c) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto degli obblighi  imposti  alle  imprese  elettriche
          dalla direttiva 2009/72/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie  assegnate
          alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro  2.500  e  non
          superiori a euro 154.937.069,73; 
              d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese  di  distribuzione  di   energia   elettrica,   per
          favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
              e) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione di energia elettrica verticalmente  integrate
          non siano in condizione di trarre impropri  vantaggi  dalla
          loro attivita' di  gestione  delle  reti  di  distribuzione
          ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato; 
              f) prevedere che i gestori dei sistemi di  trasmissione
          dell'energia elettrica predispongano un piano decennale  di
          sviluppo della rete basato  sulla  domanda  e  sull'offerta
          esistenti e previste, contenente misure  atte  a  garantire
          l'adeguatezza del sistema; 
              g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale  autofinanziamento  previsto  dall'  articolo  2,
          comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              h)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno del gas naturale e  che
          abroga la direttiva 2003/55/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui  all'
          articolo 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri,  in  modo  da  conseguire  una   maggiore
          efficienza, prezzi competitivi e piu'  elevati  livelli  di
          servizio,   contribuendo   anche   alla   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
              b) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, misure per la cooperazione  bilaterale  e
          regionale, in uno spirito di  solidarieta'  tra  gli  Stati
          membri,  in  particolare  in  casi  di  crisi  del  sistema
          energetico; 
              c)   promuovere   la   realizzazione    di    capacita'
          bidirezionale ai punti di interconnessione, anche  al  fine
          di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
          del sistema italiano; 
              d) assicurare che i gestori dei  sistemi  di  trasporto
          dispongano di sistemi integrati a livello  di  due  o  piu'
          Stati membri per l'assegnazione della capacita'  e  per  il
          controllo della sicurezza delle reti; 
              e) prevedere che i gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
          sulla  domanda  e  sull'offerta   esistenti   e   previste,
          contenente  misure  atte  a  garantire  l'adeguatezza   del
          sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
              f) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  concorrenza  effettiva  e  garantire
          l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
          misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  ai
          programmi di cessione del gas; 
              g)  assoggettare  le  transazioni   su   contratti   di
          fornitura di gas e su strumenti  derivati  ad  obblighi  di
          trasparenza nella disciplina degli scambi; 
              h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
          di trasporto, bilanciamento, distribuzione e  stoccaggio  e
          le altre attivita' del settore del gas naturale; 
              i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
          ed efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzando
          l'utilizzo del  gas  naturale  e  introducendo  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    anche    ai    fini    della
          diversificazione dei prezzi di fornitura; 
              l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
          autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
          sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
          per il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  della  sua
          coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
          e comunitari; 
              m) garantire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  il  controllo  della  sicurezza   degli
          approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta,  il
          livello della domanda attesa in futuro  e  degli  stoccaggi
          disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso  di
          programmazione e in costruzione, l'adeguata  copertura  dei
          picchi della domanda nonche'  delle  possibili  carenze  di
          fornitura; 
              n)  introdurre   misure   che   garantiscano   maggiore
          disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas  naturale,
          anche favorendo l'accesso a parita' di  condizioni  di  una
          pluralita'  di  operatori  nella   gestione   delle   nuove
          attivita' di stoccaggio  e  valutando  la  possibilita'  di
          ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
          normativa vigente; 
              o) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese  di   gas
          naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nelle  fattispecie
          assegnate  alla  competenza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro
          2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; 
              p) prevedere che  i  clienti  non  civili  con  consumi
          inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
          siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
          apposita tutela in termini di  condizioni  economiche  loro
          applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; 
              q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
          del  gas  naturale,  anche  demandando  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base  di
          appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo  economico,
          della disciplina del bilanciamento di merito economico; 
              r) prevedere, ai sensi degli articoli  13  e  17  della
          direttiva  2009/73/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  13  luglio  2009,  misure  che,  ai   fini
          dell'accesso ai servizi di trasporto  e  bilanciamento  del
          gas  naturale,  consentano  la  definizione   di   un'unica
          controparte indipendente a livello nazionale; 
              s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese di distribuzione del gas  naturale,  per  favorirne
          l'efficienza e la terzieta'; 
              t) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione  verticalmente   integrate   non   siano   in
          condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
          di gestione delle  reti  di  distribuzione  ostacolando  le
          dinamiche concorrenziali del mercato; 
              u) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, che, nella situazione  a  regime,  al
          termine   della   durata   delle   nuove   concessioni   di
          distribuzione del gas  naturale  affidate  ai  sensi  dell'
          articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
          i meccanismi di valorizzazione delle  reti  siano  coerenti
          con i criteri  posti  alla  base  della  definizione  delle
          rispettive tariffe; 
              v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale  autofinanziamento  previsto  dall'  articolo  2,
          comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              5. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2009/119/CE del  Consiglio,  del
          14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per  gli  Stati
          membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
          greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui  all'
          articolo 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  mantenere   un   livello   elevato   di   sicurezza
          nell'approvvigionamento di petrolio mediante un  meccanismo
          affidabile e trasparente che assicuri la  disponibilita'  e
          l'accessibilita'  fisica  delle   scorte   petrolifere   di
          sicurezza e specifiche; 
              b) prevedere una metodologia di calcolo  relativa  agli
          obblighi di stoccaggio e di  valutazione  delle  scorte  di
          sicurezza comunitarie che  soddisfi  contemporaneamente  il
          sistema   comunitario   e   quello   vigente    nell'ambito
          dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
              c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale  di
          stoccaggio, anche avvalendosi di  organismi  esistenti  nel
          settore, sottoposto  alla  vigilanza  e  al  controllo  del
          Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro  e
          con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
          importato  o  immesso  in  consumo  petrolio   o   prodotti
          petroliferi in Italia; 
              d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio  si
          faccia carico, in maniera  graduale  e  progressiva,  della
          detenzione e  del  trasporto  delle  scorte  specifiche  di
          prodotti  e  sia  responsabile  dell'inventario   e   delle
          statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,   specifiche   e
          commerciali; 
              e) prevedere che  l'Organismo  centrale  di  stoccaggio
          possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
          trasporto di scorte di sicurezza e  commerciali  in  favore
          dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi  non
          integrati verticalmente nella filiera del petrolio e  possa
          assicurare  un  servizio  funzionale  allo  sviluppo  della
          concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio; 
              f) garantire la possibilita' di reagire  con  rapidita'
          in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di  petrolio
          greggio o di prodotti petroliferi. 
              6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
          funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
          carico dei soggetti che importano o  immettono  in  consumo
          petrolio o prodotti petroliferi in Italia.  Dall'attuazione
          del comma 5 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              7. Ai fini delle attivita' di  recupero  relative  alla
          formazione  di  rilevati  e  al  riutilizzo  per   recuperi
          ambientali, di cui alla lettera c) del punto  13.6.3  dell'
          allegato  1,  suballegato  1,  al  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, e successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi
          derivanti  dalle   produzioni   di   acidi   organici,   in
          particolare  di  acido  tartarico  naturale  derivante  dai
          sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la  presenza   di
          sostanza organica rappresenta un  elemento  costituente  il
          rifiuto naturalmente presente e  non  un  elemento  esterno
          inquinante,  nell'esecuzione  del  test  di  cessione   sul
          rifiuto  tal  quale,  secondo  il  metodo  previsto   nell'
          allegato 3 al citato decreto del Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del "COD". 
              La direttiva 2009/119/CE del Consiglio  che  stabilisce
          l'obbligo per gli Stati  membri  di  mantenere  un  livello
          minimo di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di  prodotti
          petroliferi, e' pubblicata nella G.U.U.E. 9  ottobre  2009,
          n. L 265. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  della  legge  18
          giugno 1998, n. 192 (Disciplina  della  subfornitura  nelle
          attivita' produttive). 
              "Art. 9. Abuso di dipendenza economica. 
              1. E' vietato l'abuso da parte di una  o  piu'  imprese
          dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei
          suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
          Si considera dipendenza economica la situazione in cui  una
          impresa  sia  in  grado  di   determinare,   nei   rapporti
          commerciali con un'altra impresa, un  eccessivo  squilibrio
          di diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica  e'
          valutata tenendo conto anche della reale  possibilita'  per
          la parte che abbia subito l'abuso di reperire  sul  mercato
          alternative soddisfacenti. 
              2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
          o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di  condizioni
          contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
          nella interruzione arbitraria delle  relazioni  commerciali
          in atto. 
              3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso  di
          dipendenza  economica  e'  nullo.  Il   giudice   ordinario
          competente conosce delle azioni  in  materia  di  abuso  di
          dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e  per  il
          risarcimento dei danni. 
              3-bis.   Ferma   restando   l'eventuale    applicazione
          dell'articolo 3  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  puo',
          qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica  abbia
          rilevanza per la tutela della concorrenza  e  del  mercato,
          anche   su   segnalazione   di   terzi   ed    a    seguito
          dell'attivazione  dei  propri   poteri   di   indagine   ed
          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e
          sanzioni previste dall'articolo 15 della legge  10  ottobre
          1990, n. 287, nei confronti dell'impresa  o  delle  imprese
          che abbiano commesso detto abuso.  In  caso  di  violazione
          diffusa e reiterata della  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  posta  in  essere  ai
          danni delle imprese, con particolare riferimento  a  quelle
          piccole  e  medie,  l'abuso  si  configura  a   prescindere
          dall'accertamento della dipendenza economica.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  28  del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei
          carburanti 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il  fondo  per
          la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione   dei
          carburanti  e'   altresi'   destinato   all'erogazione   di
          contributi sia per la  chiusura  di  impianti  di  soggetti
          titolari di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
          integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia
          per i costi ambientali di ripristino dei luoghi  a  seguito
          di chiusura di impianti di distribuzione.  Tali  specifiche
          destinazioni sono ammesse per un periodo  non  eccedente  i
          tre esercizi annuali successivi alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'   determinata
          l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1,  sia  della
          nuova contribuzione al fondo di cui allo  stesso  comma  1,
          per un periodo non superiore a tre anni,  articolandola  in
          una componente fissa per ciascuna tipologia di  impianto  e
          in una variabile in funzione  dei  litri  erogati,  tenendo
          altresi' conto della densita' territoriale  degli  impianti
          all'interno del medesimo bacino di utenza. 
              3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano emanano  indirizzi  ai  comuni  per  la
          chiusura effettiva degli impianti dichiarati  incompatibili
          ai  sensi  del  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
          criteri  di  incompatibilita'  successivamente  individuati
          dalle normative regionali di settore. 
              4. Comunque, i Comuni che non abbiano  gia'  provveduto
          all'individuazione  ed   alla   chiusura   degli   impianti
          incompatibili ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei
          criteri  di  incompatibilita'  successivamente  individuati
          dalle normative regionali di  settore,  provvedono  in  tal
          senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  dandone
          comunicazione alla regione ed al Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'
          prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione
          della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  in  misura
          determinata col decreto di cui al comma  2.  I  comuni  non
          rilasciano   ulteriori   autorizzazioni   o   proroghe   di
          autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. 
              5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la
          qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento
          della rete distributiva, gli impianti di distribuzione  dei
          carburanti devono essere dotati di apparecchiature  per  la
          modalita' di  rifornimento  senza  servizio  con  pagamento
          anticipato. 
              6. L'adeguamento di cui al  comma  5  e'  consentito  a
          condizione che l'impianto sia compatibile  sulla  base  dei
          criteri di cui al  comma  3.  Per  gli  impianti  esistenti
          l'adeguamento ha  luogo  entro  il  31  dicembre  2012.  Il
          mancato  adeguamento  entro  tale  termine   comporta   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   determinare   in
          rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo  di
          1.000 euro a un massimo di 5.000  euro  per  ogni  mese  di
          ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
          costituisce   causa   di   decadenza    dell'autorizzazione
          amministrativa  di   cui   all'articolo   1   del   decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal  comune
          competente. 
              7.  Non  possono   essere   posti   specifici   vincoli
          all'utilizzo  di  apparecchiature  per  la   modalita'   di
          rifornimento  senza  servizio  con  pagamento   anticipato,
          durante le ore in  cui  e'  contestualmente  assicurata  la
          possibilita' di rifornimento  assistito  dal  personale,  a
          condizione che venga effettivamente mantenuta  e  garantita
          la  presenza  del  titolare  della  licenza  di   esercizio
          dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza  o
          di suoi dipendenti  o  collaboratori.  Nel  rispetto  delle
          norme  di  circolazione  stradale,  presso   gli   impianti
          stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori  dei
          centri abitati, quali definiti ai sensi  del  codice  della
          strada o degli strumenti urbanistici comunali, non  possono
          essere   posti   vincoli   o    limitazioni    all'utilizzo
          continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature
          per  la  modalita'  di  rifornimento  senza  servizio   con
          pagamento anticipato. 
              8.  Al  fine  di  incrementare  la   concorrenzialita',
          l'efficienza del mercato e  la  qualita'  dei  servizi  nel
          settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,  e'
          sempre consentito in tali impianti: 
              a) l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo  restando  il
          rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
          e  6,  e  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionali  di   cui   all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
              b) l'esercizio dell'attivita' di un  punto  di  vendita
          non esclusivo di quotidiani e  periodici  senza  limiti  di
          ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della
          rivendita di tabacchi, nel rispetto  delle  norme  e  delle
          prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle
          attivita'  di  cui  alla  presente  lettera,   presso   gli
          impianti di distribuzione  carburanti  con  una  superficie
          minima di 500 mq; 
              c) la vendita di ogni bene  e  servizio,  nel  rispetto
          della vigente normativa relativa  al  bene  e  al  servizio
          posto in vendita, a condizione che  l'ente  proprietario  o
          gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
          di sicurezza stradale. 
              9. Alla lettera b) del  comma  3  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono  soppresse
          le seguenti parole: "con il  limite  minimo  di  superficie
          pari a metri quadrati 1500". 
              10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere  a),  b)  e
          c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
          esistenti, sono  esercitate  dai  soggetti  titolari  della
          licenza di  esercizio  dell'impianto  di  distribuzione  di
          carburanti  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  di  finanza,
          salvo rinuncia del titolare  della  licenza  dell'esercizio
          medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento  delle
          predette attivita'. Limitatamente  alle  aree  di  servizio
          autostradali  possono  essere  gestite   anche   da   altri
          soggetti, nel caso in cui tali  attivita'  si  svolgano  in
          locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
          di esercizio. In ogni caso sono  fatti  salvi  gli  effetti
          delle convenzioni di subconcessione in corso alla data  del
          31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi  con  procedure
          competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
          secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti di cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai
          commi 8, 9 e 10. 
              12. Fermo  restando  quanto  disposto  con  il  decreto
          legislativo  11  febbraio  1998,  n.   32,   e   successive
          modificazioni,  in  aggiunta  agli  attuali  contratti   di
          comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere
          adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti
          tipologie     contrattuali     per     l'affidamento      e
          l'approvvigionamento  degli   impianti   di   distribuzione
          carburanti,  nel  rispetto  delle  normative  nazionali   e
          comunitarie, e previa  definizione  negoziale  di  ciascuna
          tipologia mediante accordi sottoscritti tra  organizzazioni
          di  rappresentanza  dei  titolari   di   autorizzazione   o
          concessione e dei gestori, depositati presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              13. In ogni momento  i  titolari  degli  impianti  e  i
          gestori degli stessi, da soli o in societa' o  cooperative,
          possono accordarsi per l'effettuazione del  riscatto  degli
          impianti  da  parte  del  gestore  stesso,  stabilendo   un
          indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti,  degli
          ammortamenti  in  relazione  agli  eventuali  canoni   gia'
          pagati, dell'avviamento e degli  andamenti  del  fatturato,
          secondo criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              14. I  nuovi  contratti  di  cui  al  comma  12  devono
          assicurare al gestore condizioni contrattuali  eque  e  non
          discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della
          normativa sull'insediamento e sull'attivita'  dei  pubblici
          esercizi): 
              "Art. 5. Tipologia degli esercizi. 
              1. Anche ai fini della determinazione del numero  delle
          autorizzazioni rilasciabili in ciascun  comune  e  zona,  i
          pubblici esercizi di cui alla presente legge sono  distinti
          in: 
              a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
          pasti e di bevande, comprese  quelle  aventi  un  contenuto
          alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di  latte
          (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
          esercizi similari); 
              b)  esercizi  per  la  somministrazione   di   bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
              c) esercizi di cui alle lettere a)  e  b),  in  cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
              d) esercizi di  cui  alla  lettera  b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   di
          qualsiasi gradazione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   (Attuazione   della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno): 
              "Art. 71. Requisiti di accesso  e  di  esercizio  delle
          attivita' commerciali 
              1. Non possono esercitare  l'attivita'  commerciale  di
          vendita e di somministrazione: 
              a)  coloro  che  sono  stati   dichiarati   delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza, salvo  che  abbiano
          ottenuto la riabilitazione; 
              b)  coloro  che  hanno  riportato  una  condanna,   con
          sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
          il quale e' prevista una pena detentiva non  inferiore  nel
          minimo a tre anni,  sempre  che  sia  stata  applicata,  in
          concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
              c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata  in
          giudicato, una  condanna  a  pena  detentiva  per  uno  dei
          delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice
          penale, ovvero per  ricettazione,  riciclaggio,  insolvenza
          fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
          contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
              d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata  in
          giudicato, una condanna per  reati  contro  l'igiene  e  la
          sanita' pubblica, compresi i delitti di cui  al  libro  II,
          Titolo VI, capo II del codice penale; 
              e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata  in
          giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio  precedente
          all'inizio dell'esercizio dell'attivita',  per  delitti  di
          frode nella preparazione e  nel  commercio  degli  alimenti
          previsti da leggi speciali; 
              f) coloro che sono sottoposti a  una  delle  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o
          nei cui confronti sia  stata  applicata  una  delle  misure
          previste dalla legge 31  maggio  1965,  n.  575,  ovvero  a
          misure di sicurezza non detentive; 
              2.    Non    possono    esercitare    l'attivita'    di
          somministrazione  di  alimenti  e  bevande  coloro  che  si
          trovano nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  o  hanno
          riportato, con sentenza passata in giudicato, una  condanna
          per reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,
          per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato  di
          intossicazione da stupefacenti; per  reati  concernenti  la
          prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, il gioco d'azzardo, le  scommesse  clandestine,
          per infrazioni alle norme sui giochi. 
              3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del
          comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la  durata
          di cinque anni a decorrere dal giorno in  cui  la  pena  e'
          stata scontata. Qualora la pena si  sia  estinta  in  altro
          modo, il termine di cinque  anni  decorre  dal  giorno  del
          passaggio    in    giudicato    della    sentenza,    salvo
          riabilitazione. 
              4.  Il  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  non  si
          applica qualora, con  sentenza  passata  in  giudicato  sia
          stata  concessa  la  sospensione  condizionale  della  pena
          sempre che non intervengano circostanze idonee  a  incidere
          sulla revoca della sospensione. 
              5. In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi
          collettivi i requisiti di cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona
          preposta all'attivita' commerciale e da  tutti  i  soggetti
          individuati dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita'  di
          commercio relativa al settore merceologico alimentare e  di
          un'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
          anche  se  effettuate  nei   confronti   di   una   cerchia
          determinata di persone, e' consentito a chi e' in  possesso
          di uno dei seguenti requisiti professionali: 
              a)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso
          professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
          somministrazione degli alimenti, istituito  o  riconosciuto
          dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
              b) avere prestato la  propria  opera,  per  almeno  due
          anni, anche non continuativi, nel  quinquennio  precedente,
          presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
          o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
          in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
          o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
          in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di  coniuge,
          parente o affine, entro il terzo  grado,  dell'imprenditore
          in  qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla
          iscrizione  all'Istituto  nazionale   per   la   previdenza
          sociale; 
              c)  essere  in  possesso  di  un  diploma   di   scuola
          secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale,  o  di
          altra scuola ad indirizzo professionale, almeno  triennale,
          purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
          al commercio, alla  preparazione  o  alla  somministrazione
          degli alimenti.". 
              3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e  I'articolo  2
          della legge 25 agosto 1991, n. 287.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37  del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti 
              1. Oltre alle funzioni trasferite  ai  sensi  dell'art.
          21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012  all'Autorita'
          per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma
          1 della legge 14 novembre 1995, n.  481,  sono  attribuite,
          sino all'istituzione della  Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti,  competente  anche  in  materia  di  regolazione
          economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le
          funzioni previste dal presente articolo, ferme restando  le
          competenze previste dalla vigente normativa. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              1) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento  dei  costi  per  gli  utenti,  le  imprese  e
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          alle  reti  autostradali,   fatte   salve   le   competenze
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e  autostradali
          di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
          convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  alla
          mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
              2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi  e,  dopo
          aver individuato la specifica estensione degli obblighi  di
          servizio pubblico, delle  modalita'  di  finanziamento  dei
          relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza  di  assicurare
          l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza
          produttiva delle gestioni e il contenimento dei  costi  per
          gli utenti, le imprese e i  consumatori,  anche  alla  luce
          delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 
              3) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico o sovvenzionati; 
              4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              5) a definire gli  schemi  dei  bandi  delle  gare  per
          l'assegnazione dei servizi  di  trasporto  in  esclusiva  e
          delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
          gare; con riferimento al trasporto  ferroviario  regionale,
          l'Autorita' verifica che nei  relativi  bandi  di  gara  la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisce un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio; 
              6) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali; a definire gli ambiti  ottimali  di  gestione
          delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una
          gestione  plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la
          concorrenza per confronto; 
              7)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri  per  la
          determinazione   dei   pedaggi   da   parte   del   gestore
          dell'infrastruttura  e  i  criteri  di  assegnazione  delle
          tracce e della  capacita';  vigilare  sulla  loro  corretta
          applicazione  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura;
          svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39; 
              8) con particolare riferimento  al  servizio  taxi,  ad
          adeguare i livelli di  offerta  del  servizio  taxi,  delle
          tariffe e della qualita' delle  prestazioni  alle  esigenze
          dei  diversi  contesti  urbani,  secondo   i   criteri   di
          ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di  garantire
          il diritto di  mobilita'  degli  utenti  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
              a) l'incremento del numero delle licenze, ove  ritenuto
          necessario  anche  in  base  a  un'analisi  per   confronto
          nell'ambito di realta' comunitarie comparabili,  a  seguito
          di  istruttoria  sui  costi-benefici  anche  ambientali   e
          sentiti   i   sindaci,   e'   accompagnato   da    adeguate
          compensazioni da  corrispondere  una  tantum  a  favore  di
          coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando  gli
          introiti  derivanti  dalla  messa  all'asta   delle   nuove
          licenze, oppure attribuendole a chi gia'  le  detiene,  con
          facolta' di vendita o affitto, in un termine congruo oppure
          attraverso altre adeguate modalita'; 
              b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di
          essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i  requisiti
          di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
          vigente; 
              c) prevedere  la  possibilita'  di  rilasciare  licenze
          part-time e  di  consentire  ai  titolari  di  licenza  una
          maggiore flessibilita' nella determinazione degli orari  di
          lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un  servizio  minimo
          per ciascuna ora del giorno; 
              d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la
          propria attivita' anche al di fuori dell'area per la  quale
          sono state originariamente rilasciate  previo  assenso  dei
          sindaci interessati e a  seguito  dell'istruttoria  di  cui
          alla lettera a); 
              e) consentire una maggiore liberta' nell'organizzazione
          del  servizio  cosi'  da  poter  sviluppare  nuovi  servizi
          integrativi come, a esempio, il taxi  a  uso  collettivo  o
          altre forme; 
              f) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente    pubblicizzazione,    fermo    restando    la
          determinazione autoritativa di quelle massime a tutela  dei
          consumatori. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
              a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
              b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
              c)   propone    all'amministrazione    competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
              d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
              e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
              f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti
          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare
          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le
          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
              g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
              h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
              i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da
          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo
          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei
          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la
          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle
          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della
          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle
          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa
          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle
          misure disposti; 
              l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata
          qualora: 
              1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
              2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire
          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; 
              m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla
          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del
          fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti.  Restano
          altresi' ferme e possono essere contestualmente  esercitate
          le  competenze  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza
          disciplinate dalla legge 10 ottobre  1990,  n.  287  e  dai
          decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto  2007,
          n. 146, e le competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163  e  le  competenze   dell'Agenzia   per   le
          infrastrutture stradali e autostradali di cui  all'articolo
          36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. Alle attivita'  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo si provvede come segue: 
              a) nel limite delle risorse disponibili a  legislazione
          vigente per l'Autorita'; 
              b) mediante un contributo  versato  dai  gestori  delle
          infrastrutture  e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non
          superiore  all'uno  per  mille  del   fatturato   derivanti
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
          esercizio. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con
          atto dell'Autorita', sottoposto ad  approvazione  da  parte
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  termine  di
          trenta giorni dalla  ricezione  dell'atto,  possono  essere
          formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma;  in  assenza
          di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini
          dell'esercizio  delle  competenze  previste  dal   presente
          articolo l'Autorita'  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
          risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
              6-bis. L'Autorita' puo'  avvalersi  di  un  contingente
          aggiuntivo di  personale,  complessivamente  non  superiore
          alle  ottanta   unita'   comandate   da   altre   pubbliche
          amministrazioni, con oneri a carico  delle  amministrazioni
          di provenienza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  decreto
          legislativo n. 32 del 1998: 
              "Art. 1. Norme per liberalizzare la  distribuzione  dei
          carburanti. 
              1.  L'installazione  e  l'esercizio  di   impianti   di
          distribuzione  dei  carburanti,   di   seguito   denominati
          «impianti», sono  attivita'  liberamente  esercitate  sulla
          base dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime   di
          concessione  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
          decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
          secondo  le  previsioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma   1   e'   soggetta
          all'autorizzazione del comune in cui  essa  e'  esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica della  conformita'  alle  disposizioni  del  piano
          regolatore,  alle   prescrizioni   fiscali   e   a   quelle
          concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,
          alle  disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici   e
          artistici, nonche' alle norme  di  indirizzo  programmatico
          delle  regioni.  Insieme   all'autorizzazione   il   comune
          rilascia  le  concessioni  edilizie  necessarie  ai   sensi
          dell'articolo  2.  L'autorizzazione   e'   subordinata   al
          rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi  secondo
          le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
              3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente  alla
          domanda di autorizzazione, un'analitica  autocertificazione
          corredata della documentazione prescritta dalla legge e  di
          una perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o  altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato, abilitato ai sensi delle  specifiche  normative
          vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  attestanti   il
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
          di cui all'articolo 2, comma 1.  Trascorsi  novanta  giorni
          dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
          se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
          sussistendo ragioni di pubblico interesse,  puo'  annullare
          l'assenso    illegittimamente    formatosi,    salvo    che
          l'interessato provveda a sanare i  vizi  entro  il  termine
          fissato dal comune stesso. 
              4. In caso di trasferimento  della  titolarita'  di  un
          impianto, le parti ne danno comunicazione al  comune,  alla
          regione e all'ufficio tecnico  di  finanza  entro  quindici
          giorni (5). 
              5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1,  del
          decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,  sono
          convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del  comma
          2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
          i soggetti gia' titolari di concessione,  senza  necessita'
          di   alcun   atto   amministrativo,   possono    proseguire
          l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla  regione
          e al competente ufficio tecnico di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'  tecnica  degli  impianti  ai   fini   della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del collaudo e non oltre  quindici  anni  dalla  precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune  a  verifica,  comprendente  anche  i   profili   di
          incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma  2,  entro  e
          non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse  alla
          regione, al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza,  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed al Ministero dell'ambiente,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche di cui al presente comma  gli  impianti  inseriti
          dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento  di
          cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
          di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo, la verifica e la certificazione  concernenti  la
          sicurezza  sanitaria  necessaria  per   le   autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio,  ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 
              6. La gestione degli impianti puo' essere affidata  dal
          titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di  seguito
          denominati  gestori,  mediante  contratti  di  durata   non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse  e  mobili
          finalizzate alla distribuzione di  carburanti  per  uso  di
          autotrazione, secondo le modalita'  e  i  termini  definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni di categoria piu' rappresentative,  a  livello
          nazionale, dei gestori e dei titolari  dell'autorizzazione.
          Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono  regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi  accordi  interprofessionali   si   applicano   ai
          titolari  di  autorizzazione  e  ai  gestori;   essi   sono
          depositati  presso   il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione delle controversie  contrattuali  individuali
          secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          richiesta di una delle parti,  esperisce  un  tentativo  di
          mediazione delle vertenze collettive. 
              6-bis. Il contratto di  cessione  gratuita  di  cui  al
          comma 6 comporta la stipula di un contratto  di  fornitura,
          ovvero di somministrazione, dei carburanti. 
              7. I contratti di affidamento in uso  gratuito  di  cui
          all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, tra concessionari e gestori  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento della titolarita' del  relativo  impianto.  A
          tali contratti si applicano le norme contenute nel comma  6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 
              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea. 
              9.    Nell'area    dell'impianto     possono     essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni previste dai contratti di cui al comma 6  e  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria   e
          ambientale, altri  prodotti  secondo  quanto  previsto  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato. 
              Gli interventi di ordinaria  e  minuta  manutenzione  e
          riparazione dei veicoli a motore di cui  agli  articoli  1,
          comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 122  ,  possono  essere  effettuati  dai  gestori  degli
          impianti. 
              10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo  e'
          nulla  di  diritto.  Le  clausole  previste  dal   presente
          articolo  sono  di  diritto  inserite  nel   contratto   di
          gestione, anche in  sostituzione  delle  clausole  difformi
          apposte dalle parti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 83-bis,  comma  17  e
          18, del citato decreto-legge, n. 112 del 2008: 
              "Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale  e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi. 
              (Omissis). 
              17. Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi  integrativi  o  che
          prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
          tipologie  di  carburanti,  ivi  incluso  il   metano   per
          autotrazione, se  tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
          tecnici o oneri economici  eccessivi  e  non  proporzionali
          alle finalita' dell'obbligo. 
              18. Le disposizioni di cui al  comma  17  costituiscono
          principi generali in materia di tutela della concorrenza  e
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  ai   sensi   dell'
          articolo 117 della Costituzione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione
          della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28  marzo  2011,
          n. 71, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142. 
              Si riporta il testo dell'articolo 167 del codice  della
          strada di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
          285, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e  sui
          rimorchi. 
              1. I  veicoli  a  motore  ed  i  rimorchi  non  possono
          superare la  massa  complessiva  indicata  sulla  carta  di
          circolazione. 
              2.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  la  cui  massa
          complessiva a pieno  carico  risulta  essere  superiore  di
          oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta  di
          circolazione, quando detta massa e' superiore  a  10  t  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma: 
              a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non  supera  1
          t; 
              b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera  le
          2 t; 
              c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le
          3 t; 
              d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3
          t. 
              2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione
          esclusiva o doppia a metano,  GPL,  elettrica  e  ibrida  e
          dotati di controllo elettronico della  stabilita',  possono
          circolare con una massa complessiva a pieno carico che  non
          superi del 15 per cento  quella  indicata  nella  carta  di
          circolazione, purche' tale eccedenza non superi  il  limite
          del 5 per cento della predetta massa indicata  nella  carta
          di  circolazione  piu'  una  tonnellata.  Si  applicano  le
          sanzioni di cui al comma 2. 
              3. Per i veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico
          non superiore a 10 t, le sanzioni  amministrative  previste
          nel  comma  2  sono  applicabili  allorche'  la  eccedenza,
          superiore al cinque per cento, non  superi  rispettivamente
          il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il  trenta
          per cento della massa complessiva. 
              3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione
          esclusiva o doppia a metano,  GPL,  elettrica  e  ibrida  e
          dotati di controllo elettronico della  stabilita',  possono
          circolare con una massa complessiva a pieno carico che  non
          superi del 15 per cento  quella  indicata  nella  carta  di
          circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. 
              4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di  veicoli  di
          cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
          il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
          carreggiata non inferiore a 6,50 m  e  con  altezza  libera
          delle opere di sottovia che  garantisca  un  franco  minimo
          rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore  a
          20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e)  e
          g), possono circolare con il loro carico sulle  strade  che
          abbiano  altezza  libera  delle  opere  di   sottovia   che
          garantisca un franco minimo rispetto  all'intradosso  delle
          opere d'arte non inferiore a 30 cm. 
              5.  Chiunque  circola  con  un  autotreno  o   con   un
          autoarticolato la cui  massa  complessiva  a  pieno  carico
          risulti superiore di oltre il cinque  per  cento  a  quella
          indicata  nella  carta  di  circolazione  e'  soggetto   ad
          un'unica sanzione amministrativa uguale a  quella  prevista
          nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso
          in cui un autotreno o un articolato sia  costituito  da  un
          veicolo trainante di  cui  al  comma  2-bis:  in  tal  caso
          l'eccedenza di  massa  e'  calcolata  separatamente  tra  i
          veicoli del complesso applicando le tolleranze  di  cui  al
          comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il
          veicolo rimorchiato. 
              6. La sanzione di cui  al  comma  5  si  applica  anche
          nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli,
          anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 
              7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
          cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma  da  euro  159  a  euro  639,  ferma
          restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del
          codice civile. 
              8. Agli effetti delle sanzioni amministrative  previste
          dal presente articolo le masse complessive a  pieno  carico
          indicate nelle carte  di  circolazione,  nonche'  i  valori
          numerici  ottenuti  mediante  l'applicazione  di  qualsiasi
          percentuale, si devono  considerare  arrotondati  ai  cento
          chilogrammi superiori. 
              9. Le sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
          articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
          del veicolo, nonche' al committente, quando  si  tratta  di
          trasporto eseguito per suo conto esclusivo.  L'intestatario
          della  carta  di  circolazione  del  veicolo  e'  tenuto  a
          corrispondere agli enti proprietari delle  strade  percorse
          l'indennizzo di cui  all'art.  10,  comma  10,  commisurato
          all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di  cui  all'art.
          62. 
              10.  Quando  e'  accertata  una  eccedenza   di   massa
          superiore al dieci per  cento  della  massa  complessiva  a
          pieno carico  indicata  nella  carta  di  circolazione,  la
          continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del
          carico entro i limiti consentiti. 
              10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza
          di massa ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 10 e' pari al valore  minimo  fra  il  20  per
          cento e 10  per  cento  piu'  una  tonnellata  della  massa
          complessiva  a  pieno  carico  indicata  sulla   carta   di
          circolazione. 
              11. Le sanzioni amministrative  previste  nel  presente
          articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai  veicoli
          eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la
          massa  complessiva  massima  indicata  nell'autorizzazione,
          limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento
          alle masse  massime  relative  a  quel  veicolo,  ai  sensi
          dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al
          rilascio di una nuova  autorizzazione.  La  franchigia  del
          cinque  per  cento  e'  prevista  anche  per  i   trasporti
          eccezionali  e  in  tale  caso  non  decade  la   validita'
          dell'autorizzazione. 
              12. Costituiscono fonti di prova per il  controllo  del
          carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola  con
          le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli  organi
          di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti
          da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento  sono
          a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 
              13. Ai veicoli immatricolati  all'estero  si  applicano
          tutte le norme previste dal presente articolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 62 del  codice  della
          strada di cui al citatodecreto legislativo n. 285 del 1992,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 62. Massa limite. 
              1. La massa limite complessiva a  pieno  carico  di  un
          veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi  2,
          3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita  dalla  massa
          del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del  suo
          carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t
          per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi. 
              2. Con esclusione  dei  semirimorchi,  per  i  rimorchi
          muniti di pneumatici tali  che  il  carico  unitario  medio
          trasmesso  all'area  di  impronta  sulla  strada  non   sia
          superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno  carico
          non puo' eccedere  6  t  se  ad  un  asse,  con  esclusione
          dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi
          e 26 t se a tre o piu' assi. 
              3. Salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo
          104, per i veicoli a motore isolati muniti  di  pneumatici,
          tali che il carico unitario  medio  trasmesso  all'area  di
          impronta sulla strada non  sia  superiore  a  8  daN/cm2  e
          quando, se trattasi di  veicoli  a  tre  o  piu'  assi,  la
          distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la
          massa complessiva a pieno carico del  veicolo  isolato  non
          puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e  25
          t se si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e  32  t,
          rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a  quattro
          o piu' assi quando l'asse motore e'  munito  di  pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Qualora si tratti di autobus  o  filobus  a  due
          assi  destinati  a  servizi  pubblici  di  linea  urbani  e
          suburbani la massa complessiva  a  pieno  carico  non  deve
          eccedere le 19 t. 
              4. Nel rispetto delle condizioni prescritte  nei  commi
          2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a  tre  assi
          non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno, di un autoarticolato o  di  un  autosnodato  non
          puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a  cinque  o
          piu' assi. 
              5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa  gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t. 
              6. In corrispondenza di  due  assi  contigui  la  somma
          delle masse non deve superare 12 t se la  distanza  assiale
          e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
          pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite  non
          puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari  o
          superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non  puo'
          eccedere 20 t. 
              7. Chiunque circola con un veicolo che supera  compreso
          il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
          massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento  e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. 
              7-bis (abrogato).".