Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati 1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge : "Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti (Omissis). 7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti «o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.".