Art. 18 
 
 
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
                           centri abitati 
 
  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola  «dipendenti»  sono  aggiunte  le  parole   «o
collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
  «Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti
vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza
assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  7,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge : 
              "Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei
          carburanti 
              (Omissis). 
              7.  Non  possono   essere   posti   specifici   vincoli
          all'utilizzo  di  apparecchiature  per  la   modalita'   di
          rifornimento  senza  servizio  con  pagamento   anticipato,
          durante le ore in  cui  e'  contestualmente  assicurata  la
          possibilita' di rifornimento  assistito  dal  personale,  a
          condizione che venga effettivamente mantenuta  e  garantita
          la  presenza  del  titolare  della  licenza  di   esercizio
          dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza  o
          di suoi dipendenti «o  collaboratori.  Nel  rispetto  delle
          norme  di  circolazione  stradale,  presso   gli   impianti
          stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori  dei
          centri abitati, quali definiti ai sensi  del  codice  della
          strada o degli strumenti urbanistici comunali, non  possono
          essere   posti   vincoli   o    limitazioni    all'utilizzo
          continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature
          per  la  modalita'  di  rifornimento  senza  servizio   con
          pagamento anticipato.".