Art. 19 
 
 
Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei
                             carburanti 
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e
della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante
per autotrazione. 
  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso
ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non
servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. 
  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le
modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. 
  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3
sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza. 
 
          Riferimenti normativi 
              La Decisione del Consiglio 1999/280/CE  del  22  aprile
          1999 e la Decisione della Commissione  1999/566/CE  del  26
          luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico  con  la
          modalita'  di  rifornimento  senza  servizio  per  ciascuna
          tipologia di carburante per autotrazione,  sono  pubblicate
          rispettivamente nella  Gazzetta  ufficiale  n.  L  110  del
          28/04/1999  e  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  L  216   del
          14/08/1999. 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo n. 206 del 2005:. 
              "Art. 15.  Modalita'  di  indicazione  del  prezzo  per
          unita' di misura. 
              1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce  ad  una
          quantita' dichiarata  conformemente  alle  disposizioni  in
          vigore. 
              2. Per le  modalita'  di  indicazione  del  prezzo  per
          unita' di misura si applica quanto stabilito  dall'articolo
          14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  recante
          riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 
              3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in
          un liquido di governo,  anche  congelati  o  surgelati,  il
          prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto  del
          prodotto sgocciolato. 
              4. E' ammessa l'indicazione del prezzo  per  unita'  di
          misura di multipli o sottomultipli, decimali  delle  unita'
          di  misura,  nei  casi  in   cui   taluni   prodotti   sono
          generalmente  ed  abitualmente  commercializzati  in  dette
          quantita'. 
              5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per  uso  di
          autotrazione, esposti e pubblicizzati presso  gli  impianti
          automatici di distribuzione dei carburanti,  devono  essere
          esclusivamente   quelli   effettivamente    praticati    ai
          consumatori. E' fatto obbligo di esporre in  modo  visibile
          dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 198  e  199,
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (legge  finanziaria
          2008). 
              "198. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  di  cui  al  comma  196.  Esso
          verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
          riconosciute, analizza le ulteriori  segnalazioni  ritenute
          meritevoli di approfondimento e decide, se  necessario,  di
          avviare  indagini  conoscitive  finalizzate  a   verificare
          l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
          risultati dell'attivita' svolta sono messi a  disposizione,
          su richiesta, dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato. 
              199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
          di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,
          della collaborazione dei Ministeri competenti per  materia,
          dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, nonche' del  supporto
          operativo della Guardia di finanza per  lo  svolgimento  di
          indagini   conoscitive.    Nell'ambito    delle    indagini
          conoscitive avviate dal  Garante,  la  Guardia  di  finanza
          agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai  fini
          dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle
          imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto  dei
          commi 2, lettera  m),  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare
          le imprese e le associazioni di  categoria  interessate  al
          fine di verificare i livelli  di  prezzo  dei  beni  e  dei
          servizi di  largo  consumo  corrispondenti  al  corretto  e
          normale andamento  del  mercato.  L'attivita'  del  Garante
          viene  resa   nota   al   pubblico   attraverso   il   sito
          dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero  dello  sviluppo
          economico.   Nel   sito   sono   altresi'   tempestivamente
          pubblicati ed aggiornati quadri di confronto,  elaborati  a
          livello provinciale, dei  prezzi  dei  principali  beni  di
          consumo e durevoli, con particolare  riguardo  ai  prodotti
          alimentari ed energetici, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.".