Art. 19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione. 2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. 4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Riferimenti normativi La Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e la Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione, sono pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale n. L 110 del 28/04/1999 e nella Gazzetta ufficiale n. L 216 del 14/08/1999. Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005:. "Art. 15. Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura. 1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantita'. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.". Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 198 e 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). "198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".