Art. 20 
 
 
Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 
 
  1.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole «in misura non eccedente il venticinque per  cento
dell'ammontare complessivo del fondo  annualmente  consolidato»  sono
abrogate, le parole «due  esercizi  annuali»  sono  sostituite  dalle
parole «tre  esercizi  annuali»  e  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da
emanare entro il 30 giugno 2012, e'  determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al  fondo
di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1 e 2,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge. 
              "Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei
          carburanti 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il  fondo  per
          la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione   dei
          carburanti  e'   altresi'   destinato   all'erogazione   di
          contributi sia per la  chiusura  di  impianti  di  soggetti
          titolari di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
          integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia
          per i costi ambientali di ripristino dei luoghi  a  seguito
          di chiusura di impianti di distribuzione.  Tali  specifiche
          destinazioni sono ammesse per un periodo  non  eccedente  i
          tre esercizi annuali successivi alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
          emanare entro il 30 giugno 2012, e'  determinata  l'entita'
          sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova
          contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1,  per  un
          periodo non superiore a  tre  anni,  articolandola  in  una
          componente fissa per ciascuna tipologia di  impianto  e  in
          una  variabile  in  funzione  dei  litri  erogati,  tenendo
          altresi' conto della densita' territoriale  degli  impianti
          all'interno del medesimo bacino di utenza.".