Art. 21 
 
 
Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la
           concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 
 
  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed
ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile  non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  emana  indirizzi  e
modifica per quanto di competenza le disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
allo scopo di contenere i costi  e  garantire  sicurezza  e  qualita'
delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il  ricorso  a
servizi di flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi  di
mercato. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per  la  prima  volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e  nel  medesimo  comma  2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito  alla  predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  adotta  con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le  misure  sui
sistemi di protezione e di difesa delle  reti  elettriche  necessarie
per  garantire  la  sicurezza  del  sistema,  nonche'  definisce   le
modalita' per la rapida installazione  di  ulteriori  dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile». 
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt». 
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186. 
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta  motivata
dei concessionari  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
istruisce la domanda  ricevuta  circa  l'individuazione  dei  singoli
asset regolati, definendo la  relativa  remunerazione  entro  novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  10,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              "Art. 3. Blocco e riduzione delle tariffe 
              (Omissis). 
              10. In considerazione dell'eccezionale crisi  economica
          internazionale e dei suoi effetti  anche  sul  mercato  dei
          prezzi delle materie prime, al  fine  di  garantire  minori
          oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre  il  prezzo
          dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  conforma  la
          disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
          di attuazione, ivi compreso il termine finale di  cui  alla
          lettera a), ai seguenti principi: 
              a) il prezzo dell'energia e'  determinato,  al  termine
          del processo di adeguamento disciplinato dalle  lettere  da
          b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita  offerti  sul
          mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna   azienda   e
          accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
          per le forniture offerte  ai  prezzi  piu'  bassi  fino  al
          completo soddisfacimento della domanda; 
              b) e' istituito, in  sede  di  prima  applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita'; 
              c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione
          derivi da leggi, regolamenti o  altri  provvedimenti  delle
          autorita', il Gestore del  mercato  elettrico  mantiene  il
          riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita
          e di acquisto per un periodo massimo di  sette  giorni.  Le
          informazioni sugli impianti abilitati e sulle  reti,  sulle
          loro manutenzioni e indisponibilita'  sono  pubblicate  con
          cadenza mensile; 
              d) e' attuata la riforma del  mercato  dei  servizi  di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; 
              e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del
          mercato infragiornaliero di cui  alla  lettera  b)  con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  19.   Ulteriori   compiti   dell'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas in  materia  di  accesso  alle
          reti elettriche 
              1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due
          anni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna
          le direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          29  dicembre  2003,  n.  387,  perseguendo  l'obiettivo  di
          assicurare  l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili   nel
          sistema  elettrico   nella   misura   necessaria   per   il
          raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui  all'articolo
          3. 
              2. Per la  prima  volta  entro  il  30  giugno  2012  e
          successivamente con la  medesima  periodicita'  di  cui  al
          comma 1, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          effettua   un'analisi   quantitativa   degli    oneri    di
          sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico  connessi  al
          dispacciamento di  ciascuna  delle  fonti  rinnovabili  non
          programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni  di
          cui al presente  Capo.  In  esito  alla  predetta  analisi,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  adotta  con
          propria delibera, entro i successivi  sessanta  giorni,  le
          misure sui sistemi di protezione e  di  difesa  delle  reti
          elettriche  necessarie  per  garantire  la  sicurezza   del
          sistema, nonche'  definisce  le  modalita'  per  la  rapida
          installazione di ulteriori dispositivi di  sicurezza  sugli
          impianti  di  produzione,  almeno  nelle  aree  ad  elevata
          concentrazione di potenza non programmabile.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  24,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 28 del 2011: 
              "Art. 24. Meccanismi di incentivazione 
              (Omissis). 
              5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e, per i profili di  competenza,  con
          il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentite
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   e   la
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
          cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri  di  cui
          ai precedenti commi 2, 3 e 4. I  decreti  disciplinano,  in
          particolare: 
              a) i valori degli incentivi di cui al comma 3  per  gli
          impianti che  entrano  in  esercizio  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in  applicazione
          del comma 4, ferme restando le diverse  decorrenze  fissate
          ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del
          decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  nonche'  i
          valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
          impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
              b) le modalita' con cui il  GSE  seleziona  i  soggetti
          aventi  diritto  agli  incentivi  attraverso  le  procedure
          d'asta; 
              c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo
          meccanismo  di   incentivazione.   In   particolare,   sono
          stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
          certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
          impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e'  commutato
          nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di  diritto
          ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo  ricadente  nella
          tipologia di cui al  comma  3,  in  modo  da  garantire  la
          redditivita' degli investimenti effettuati; 
              d) le modalita' di  calcolo  e  di  applicazione  degli
          incentivi per le produzioni imputabili a fonti  rinnovabili
          in centrali ibride; 
              e)  le  modalita'  con  le  quali  e'   modificato   il
          meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,  anche
          in esercizio, che accedono a  tale  servizio,  al  fine  di
          semplificarne la fruizione; 
              f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui
          al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al  comma
          4, nel rispetto dei seguenti criteri: 
              i. la revisione e'  effettuata,  per  la  prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui alla lettera  a)  e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
              ii. i nuovi valori riferiti agli  impianti  di  cui  al
          comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
          decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
          di determinazione dei nuovi valori; 
              iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza  da
          installare per ciascuna fonte e tipologia di  impianto,  in
          coerenza con la progressione temporale di cui  all'articolo
          3, comma 3; 
              iv.  possono   essere   riviste   le   percentuali   di
          cumulabilita' di cui all'articolo 26; 
              g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3  e  4,
          tenendo  conto  delle  specifiche   caratteristiche   delle
          diverse  tipologie  di  impianto,  al  fine  di   aumentare
          l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione; 
              h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
          interventi tecnologici sugli impianti da fonti  rinnovabili
          non  programmabili  volti  a  renderne   programmabile   la
          produzione ovvero  a  migliorare  la  prevedibilita'  delle
          immissioni in rete, puo' essere riconosciuto un  incremento
          degli  incentivi  di  cui  al  presente  articolo.  Con  il
          medesimo provvedimento puo' essere individuata  la  data  a
          decorrere  dalla  quale  i  nuovi  impianti  accedono  agli
          incentivi di cui al  presente  articolo  esclusivamente  se
          dotati di tale configurazione. Tale data  non  puo'  essere
          antecedente al 1° gennaio 2018; 
              i) fatto salvo quanto previsto all'articolo  23,  comma
          3,  ulteriori  requisiti  soggettivi  per  l'accesso   agli
          incentivi.". 
              La legge 8 marzo 1949, n.  105  (Normalizzazione  delle
          reti di  distribuzione  di  energia  elettrica  a  corrente
          alternata, in derivazione, a tensione compresa  fra  100  e
          1000 volt), abrogata dalla seguente  legge,  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 8 aprile 1949, n. 81. 
              La  legge  1o  marzo   1968,   n.   186   (Disposizioni
          concernenti la produzione  di  materiali,  apparecchiature,
          macchinari,   installazioni   e   impianti   elettrici   ed
          elettronici) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo  1968,
          n. 77.