Art. 22 
 
 
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia
                         elettrica e del gas 
 
  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13  agosto  2010,  n.  129,  e'  finalizzato  anche  alla
gestione delle informazioni relative ai consumi di energia  elettrica
e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui  punti
di prelievo ed ai dati identificativi dei  clienti  finali,  anche  i
dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  adegua  i  propri
provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore  della
presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa
e l'accesso delle societa' di vendita ai  dati  gestiti  dal  Sistema
informatico integrato. 
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1-bis  del  citato
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.  129  (Misure
          urgenti in materia di energia), 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2010, n. 158. 
              "Art.  1-bis.  Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia elettrica e del gas 
              1.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  e   di
          incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
          imprese operanti nel settore dell'energia elettrica  e  del
          gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
          un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 1o giugno 2011, n. 93: 
              "Art. 45. Poteri sanzionatori 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  inosservanza  delle  prescrizioni  e   degli   obblighi
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
              a) articoli 13,  14,  15,  16  del  regolamento  CE  n.
          714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e  2,  e
          41 del presente decreto; 
              b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
          CE n. 715/2009  e  degli  articoli  4,  8,  commi  4  e  5,
          dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
          14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e  26  del
          presente decreto, nonche'  l'articolo  20,  commi  5-bis  e
          5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
          essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
          nel massimo, a 154.937.069,73 euro.  Le  sanzioni  medesime
          non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente   integrata   nello
          svolgimento  delle  attivita'   afferenti   la   violazione
          nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima   dell'avvio   del
          procedimento sanzionatorio. 
                
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente  all'entrata   in   vigore   del   presente
          decreto.".