Art. 23 
 
 
Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di
            sviluppo della rete di trasmissione nazionale 
 
  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di
valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a
procedura VAS ogni tre anni. 
  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di
cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  36,  comma  12,  del
          citato decreto legislativo n. 93 del 2011: 
              "Art. 36. Gestore dei sistemi di trasmissione 
              (Omissis). 
              12. Terna  Spa  predispone,  entro  il  31  gennaio  di
          ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete  di
          trasmissione nazionale,  basato  sulla  domanda  e  offerta
          esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico,
          acquisito  il   parere   delle   Regioni   territorialmente
          interessate dagli interventi in programma, rilasciato entro
          il termine di cui all'articolo 17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero entro il  termine
          di sessanta giorni dal ricevimento del Piano  nel  caso  di
          mancato avvio  della  procedura  VAS,  tenuto  conto  delle
          valutazioni   formulate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica ed il gas in esito alla procedura di cui al comma
          13, approva il Piano. Il Piano individua le  infrastrutture
          di trasmissione da costruire o potenziare  nei  dieci  anni
          successivi,  anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle
          congestioni riscontrate o attese sulla  rete,  nonche'  gli
          investimenti  programmati  e  i   nuovi   investimenti   da
          realizzare nel triennio  successivo  e  una  programmazione
          temporale dei  progetti  di  investimento,  secondo  quanto
          stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione
          e dispacciamento dell'energia elettrica attribuite a  Terna
          ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              "Art. 12. Verifica di assoggettabilita'. 
              1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6,
          commi  3  e   3-bis,   l'autorita'   procedente   trasmette
          all'autorita' competente, su supporto  informatico  ovvero,
          nei casi di  particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,
          anche  su  supporto  cartaceo,  un   rapporto   preliminare
          comprendente una descrizione del piano  o  programma  e  le
          informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
          significativi sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano  o
          programma, facendo riferimento ai criteri  dell'allegato  I
          del presente decreto. 
              2.  L'autorita'  competente   in   collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          documento preliminare per acquisirne il parere.  Il  parere
          e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente  ed
          all'autorita' procedente. 
              3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'
          competente   con   l'autorita'   procedente,    l'autorita'
          competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
          del presente decreto  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
          pervenute, verifica se il piano  o  programma  possa  avere
          impatti significativi sull'ambiente. 
              4.   L'autorita'   competente,   sentita    l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le  necessarie
          prescrizioni. 
              5. Il risultato della  verifica  di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
          relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
          attuativi   di   piani   o   programmi   gia'    sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.".