Art. 24 
 
 
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei
                            siti nucleari 
 
  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle  Amministrazioni  previste
dalle normative  vigenti  sono  formulate  all'ISPRA  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Su
motivata richiesta dell'Amministrazione interessata,  il  termine  di
cui al  primo  periodo  puo'  essere  prorogato  dall'Amministrazione
procedente di ulteriori sessanta giorni. 
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni. 
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin  S.p.A.  segnala  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle   amministrazioni
competenti,  nell'ambito   delle   attivita'   richieste   ai   sensi
dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860,   e
dell'articolo 148, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli  interventi  per  i  quali  risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni,  in  attesa
dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla   disattivazione.   Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico,  sentito  ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita' proposte e convoca per esse la conferenza  dei  servizi  di
cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  fine  di  concludere  la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle  opere.
Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  o   allo
smantellamento di opere  che  comportano  modifiche  sulle  strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si  pronunciano  entro  sessanta
giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  fatta  salva  l'esecuzione  della  valutazione  d'impatto
ambientale ove prevista. In caso di  mancata  pronuncia  nel  termine
indicato al periodo precedente, si applica la  procedura  di  cui  al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui  al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato  dall'impianto
non  necessitano  di  variante   agli   strumenti   urbanistici   ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima  seduta  successiva  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico. 
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  quella  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003,  n.  83.  Le  disponibilita'  correlate  a   detta   componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione  e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito  Nazionale  e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente  alle  attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del  combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse  e  conseguenti,  mentre  per  le
altre attivita' sono impiegate  a  titolo  di  acconto  e  recuperate
attraverso le entrate  derivanti  dal  corrispettivo  per  l'utilizzo
delle strutture del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito  Nazionale,
secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti. 
  6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' sostituito dal seguente: 
  «104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  e   alle   indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi  e  le  modalita'
tecniche del conferimento sono definiti  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche   avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza  nucleare  di  cui  all'articolo  21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
  7. All'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Parco
Tecnologico» sono inserite  le  seguenti:  «entro  sette  mesi  dalla
definizione dei medesimi criteri». 
 
          Note all'art. 24: 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230  (Attuazione   delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni  ionizzanti  e
          2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari): 
              "Art. 55. Autorizzazione per  la  disattivazione  degli
          impianti nucleari. 
              1.  L'esecuzione   delle   operazioni   connesse   alla
          disattivazione di  un  impianto  nucleare  e'  soggetta  ad
          autorizzazione   preventiva   da   parte   del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
          Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro  e  della
          previdenza sociale e della sanita', la regione o  provincia
          autonoma interessata e  l'ANPA,  su  istanza  del  titolare
          della licenza.  Detta  autorizzazione  e'  rilasciata,  ove
          necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato
          ultimo previsto. 
              2. La  suddivisione  in  fasi  intermedie  deve  essere
          giustificata   nell'ambito   di   un   piano   globale   di
          disattivazione, da allegare all'istanza  di  autorizzazione
          relativa alla prima fase. 
              3.   Per   ciascuna   fase,   copia   dell'istanza   di
          autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni  di
          cui al comma  1  e  all'ANPA,  unitamente  al  piano  delle
          operazioni da  eseguire,  a  una  descrizione  dello  stato
          dell'impianto,  comprendente   anche   l'inventario   delle
          materie radioattive presenti, all'indicazione  dello  stato
          dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
          sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo  stato
          dell'impianto  a  fine  operazioni,  all'indicazione  della
          destinazione dei materiali radioattivi di risulta,  ad  una
          stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
          di   radioprotezione   anche    per    l'eventualita'    di
          un'emergenza.  Nel  piano  il  titolare  della  licenza  di
          esercizio propone altresi' i momenti a  partire  dai  quali
          vengono meno i presupposti tecnici per  l'osservanza  delle
          singole  disposizioni  del   presente   decreto   e   delle
          prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.". 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi), e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          18 agosto 1990, n. 192. 
              Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31
          (Disciplina dei  sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
          irraggiato e  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  benefici
          economici, a norma dell'articolo 25 della legge  23  luglio
          2009, n. 99), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo  2010,
          n. 55, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  31
          dicembre  1962,  n.  1860  (Impiego  pacifico  dell'energia
          nucleare. 
              "Art.  6.  L'esercizio  di  impianti  di  produzione  e
          utilizzazione dell'energia  nucleare  a  scopi  industriali
          nonche' gli impianti per il trattamento e la  utilizzazione
          dei minerali, materie  grezze,  materie  fissili  speciali,
          uranio arricchito e  materie  radioattive,  con  esclusione
          degli  impianti  comunque  destinati  alla  produzione   di
          energia  elettrica,  sono  autorizzati  con   decreto   del
          Ministro per l'industria e per  il  commercio,  sentito  il
          Comitato nazionale per l'energia nucleare. 
              Il richiedente deve dimostrare di  possedere  capacita'
          tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il  progetto
          dell'impianto,  indicando  particolarmente   la   localita'
          prescelta, le modalita' per la dispersione ed  eliminazione
          dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
          realizzazione,  le  modalita'  per  la  prestazione   della
          garanzia finanziaria prevista dall'art. 19. 
              Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita'
          della garanzia finanziaria per  la  responsabilita'  civile
          verso i terzi, nonche' le modalita'  di  esercizio  che  si
          ritengano  necessarie  per   la   tutela   della   pubblica
          incolumita' ed ogni altra disposizione  ritenuta  opportuna
          per l'esercizio dell'impianto. 
              Le  modifiche  degli  impianti   devono   ottenere   la
          preventiva approvazione del Ministero dell'industria e  del
          commercio, sentito  il  Comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 1-bis, del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni  ionizzanti  e
          2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari): 
              "Art.  148.  Regime  transitorio  per  i   procedimenti
          autorizzativi in corso. 
              1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia  stata
          inoltrata istanza di disattivazione ai sensi  dell'articolo
          55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere
          autorizzati,  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  31
          dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e  specifici
          interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a
          garantire nel modo piu'  efficace  la  radioprotezione  dei
          lavoratori e della popolazione.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  25,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 31 del 2010: 
              "3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco  Tecnologico,  ed
          in  particolare  il  Deposito  Nazionale  e  le   strutture
          tecnologiche di supporto, con  i  fondi  provenienti  dalla
          componente  tariffaria  che  finanzia   le   attivita'   di
          competenza. Sulla  base  di  accordi  tra  il  Governo,  la
          Regione,  gli  enti  locali  interessati,   nonche'   altre
          amministrazioni  e   soggetti   privati,   possono   essere
          stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la
          realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile  2003,  n.  83
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  oneri  generali  del
          sistema  elettrico  e  di   realizzazione,   potenziamento,
          utilizzazione    e    ambientalizzazione    di     impianti
          termoelettrici): 
              "Art. 1. Oneri generali del sistema elettrico. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri  generali
          del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  sono  costituiti
          da: 
              a) i costi connessi allo smantellamento delle  centrali
          elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura  del  ciclo  del
          combustibile  nucleare  ed  alle   attivita'   connesse   e
          conseguenti;". 
              Si riporta il comma 104 dell'articolo 1 della legge  23
          agosto 2004, n. 239, come modificato dalla presente legge: 
              104. I  soggetti  produttori  e  detentori  di  rifiuti
          radioattivi  conferiscono,  nel  rispetto  della  normativa
          nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della
          tecnica e alle  indicazioni  dell'Unione  europea,  per  la
          messa  in  sicurezza  e  per  lo  stoccaggio  al   Deposito
          Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  del
          decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I  tempi  e  le
          modalita'  tecniche  del  conferimento  sono  definiti  con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per
          la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 
              Si riporta il testo dell' articolo  27,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 31 del 2010, come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 27. (Autorizzazione unica per  la  costruzione  e
          l'esercizio del Parco Tecnologico) 
              1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri  indicati
          dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta  di  Carta
          nazionale   delle   aree   potenzialmente    idonee    alla
          localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla
          definizione    dei    medesimi    criteri,     proponendone
          contestualmente  un  ordine  di  idoneita'  sulla  base  di
          caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle  suddette
          aree, nonche' un progetto preliminare per la  realizzazione
          del Parco stesso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettera
          e), del citato decreto legislativo, n. 31 del 2010: 
              "Art. 2. (Definizioni) 
              1. Fatte salve le definizioni  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo  17  marzo
          1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce: 
              e)  «Deposito   nazionale»:   il   deposito   nazionale
          destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei  rifiuti
          radioattivi  a  bassa  e  media  attivita',  derivanti   da
          attivita' industriali,  di  ricerca  e  medico-sanitarie  e
          dalla  pregressa   gestione   di   impianti   nucleari,   e
          all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata,
          dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato
          provenienti   dalla   pregressa   gestione   di    impianti
          nucleari;". 
              Si riporta il testo dell'articolo  21,  comma  15,  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011,: 
              "Art. 21. Soppressione enti e organismi 
              (Omissis). 
              15.  Con  decreti  non   regolamentari   del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21  del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  21.  Disposizioni  urgenti  per   la   crescita,
          l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. 
              (Omissis). 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              19-bis.   All'onere   derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  in 
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  38,
          lettera b),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma  68-bis,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              19-ter. In ragione delle  nuove  competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 38,  lettera
          b), della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e  successive
          modificazioni (Norme per la concorrenza  e  la  regolazione
          dei  servizi  di  pubblica  utilita'.   Istituzione   delle
          Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'): 
              "38.  All'onere  derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi per il 1995 e in lire 20  miliardi,  per  ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
              a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
              b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo
          non superiore all'uno  per  mille  dei  ricavi  dell'ultimo
          esercizio,  versato  dai  soggetti  esercenti  il  servizio
          stesso; il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni
          anno nella misura e  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
          il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.