Art. 24 ter Gare per le concessioni idroelettriche 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: «il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dalla presente legge: " 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.".