Art. 24 ter 
 
 
               Gare per le concessioni idroelettriche 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole:  «il  termine  di
sei  mesi  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  12,  comma  2,  del
          decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  e  successive
          modificazioni (Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante
          norme  comuni   per   il   mercato   interno   dell'energia
          elettrica), come modificato dalla presente legge: 
              " 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, determina, con  proprio  provvedimento
          ed entro il 30 aprile 2012,  i  requisiti  organizzativi  e
          finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti  la
          procedura di gara in conformita' a quanto previsto al comma
          1, tenendo conto dell'interesse strategico  degli  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e  del  contributo  degli
          impianti idroelettrici alla copertura della domanda  e  dei
          picchi di consumo.".