Art. 15 
 
Articoli 68 e 69 del regolamento - Art. 19 del decreto legislativo  -
  disposizioni relative a tipologia, materiali, colori,  capacita'  e
  chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini DOP, IGP
  e determinati prodotti vitivinicoli. 
 
  1.  Tipologie,  materiali  e  colore  dei  recipienti  aventi   una
capacita' non superiore a 6  litri  per  vini  DOP.  Fatte  salve  le
disposizioni piu' restrittive stabilite negli specifici  disciplinari
di produzione, ai fini dell'immissione al consumo, i  vini  DOP  sono
confezionati in bottiglie ed altri recipienti tradizionali di  vetro,
terraglia,  ceramica,  porcellana  e  legno,  senza   alcun   vincolo
colorimetrico. In tale ambito e' contemplato: 
    a) l'uso dei particolari tipi di bottiglia previsti dall'art.  68
e  dall'allegato  XVII  del  regolamento  per  i  relativi  vini  DOP
italiani; 
    b) l'uso esclusivo delle bottiglie di vetro per vino spumante  di
cui all'art. 69 del regolamento, anche per le categorie  di  prodotto
non recanti una DOP o IGP. 
  2. Capacita' dei recipienti di determinati  prodotti  vitivinicoli.
Ai  fini  dell'immissione  al  consumo  sono  ammesse   le   seguenti
capacita': 
    a) per recipienti della  capacita'  non  superiore  a  1.500  ml,
soltanto i valori di capacita' previsti dalle vigenti norme nazionali
e comunitarie  in  materia  riportate  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo n. 12/2010 per le varie categorie di vini, e 
    b) per i vini DOCG, recipienti di altre capacita',  comunque  non
superiore a sei litri, fatte salve altre capacita'  superiori  a  sei
litri previste negli specifici disciplinari di produzione; 
    c) per i vini DOC, recipienti di capacita' non superiore a  litri
60. 
  Gli specifici disciplinari di produzione DOP  possono  limitare  la
gamma delle capacita' utilizzabili di cui alle lettere a), b) e c). 
  Qualora non espressamente vietato dagli specifici disciplinari  DOP
e limitatamente  a  finalita'  promozionali  e  non  commerciali,  e'
consentito il confezionamento in recipienti di capacita'  diverse  da
quelle contemplate nel presente articolo, ovvero da  quelle  indicate
negli  specifici  disciplinari,  a  condizione  che   sia   riportata
nell'etichettatura dei prodotti in questione, in maniera  chiaramente
leggibile e nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie,
la dicitura: «prodotto non posto in commercio» oppure  «prodotto  per
soli fini promozionali non posto in commercio». Per  tali  produzioni
non sono applicabili le disposizioni relative al contrassegno  per  i
vini DOP di cui all'art. 19, comma 3 e 4,  del  decreto  legislativo,
fermo restando l'obbligo di indicare in etichetta il numero di  lotto
attribuito alla partita  certificata  e  di  effettuare  la  relativa
comunicazione alla competente struttura di controllo. 
  3. Uso altri recipienti per vini DOC. Per  il  confezionamento  dei
vini  DOC,  oltre  all'uso  delle  tipologie  dei  recipienti  e  dei
materiali di cui al comma 1, e' consentito: 
    a) per le capacita' comprese tra 6 litri e 60 litri: fatte  salve
le misure piu' restrittive stabilite  dagli  specifici  disciplinari,
l'uso dei recipienti di acciaio inox e di altri  materiali  idonei  a
venire a contatto con gli alimenti, conformemente  alle  disposizioni
di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 ed  al  Regolamento  (CE)  n.
10/2011; 
    b) per le capacita' comprese tra 2  e  6  litri,  con  esclusione
delle tipologie DOC designabili con  l'indicazione  della  sottozona,
delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione  vigna  e
delle menzioni tradizionali previste dagli specifici  disciplinari  e
protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento,  ad  eccezione  della
menzione «novello» o  «vino  novello»:  purche'  sia  previsto  negli
specifici disciplinari di produzione, l'uso dei contenitori di  altri
materiali idonei a venire a contato con gli  alimenti,  conformemente
alle disposizioni di cui al  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  ed  al
regolamento (CE) n. 10/201; 
  4. Chiusure. Per  le  sottospecificate  categorie  e  tipologie  di
prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti e' effettuata  come
segue: 
    a) vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti di
qualita' del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti  delle  predette
categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle  disposizioni  di
cui all'art. 69 del regolamento,  le  bottiglie  di  vetro  per  vino
spumante devono essere munite di  uno  dei  seguenti  dispositivi  di
chiusura: 
      per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo
a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad  entrare  in
contatto con  gli  alimenti,  trattenuto  da  un  fermaglio,  coperto
eventualmente da una capsula e rivestito da una  lamina  che  ricopra
tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia; 
      per le bottiglie di volume nominale  non  superiore  a  0,2  l:
qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto; 
    b) vini DOCG, appartenenti alle categorie  non  contemplate  alla
lettera a), designabili  con  l'indicazione  della  sottozona,  delle
altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna  e  delle
menzioni  tradizionali  previste  dagli  specifici   disciplinari   e
protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento: utilizzo del tappo di
sughero, o di altri materiali tradizionali di cui al  comma  1,  raso
bocca o a T,  fatto  salvo  che  la  parte  esterna  al  collo  della
bottiglia del tappo a T puo' essere costituita di altri materiali.  I
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  0,375   litri   possono
utilizzare il tappo a vite; 
    c) vini DOP non contemplati alle lettere a) e  b):  utilizzo  dei
vari dispositivi di  chiusura  ammessi  dalla  vigente  normativa  in
materia. 
  Gli specifici disciplinari  di  produzione  DOP  possono  stabilire
disposizioni piu' restrittive per l'uso delle chiusure  di  cui  alle
lettere a), b) e c). 
  5. Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19,  comma  2,  del
decreto legislativo - Presentazione di taluni prodotti -  Deroga  per
uso  bottiglie  e  chiusure  riservate  a  vini  spumanti  per  altri
prodotti. In applicazione della deroga di cui all'art. 69,  paragrafo
2, del regolamento, le bottiglie e le chiusure di  cui  all'art.  69,
paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento, possono essere
utilizzate  per  i  seguenti  prodotti,  che  tradizionalmente   sono
imbottigliati in bottiglie di questo tipo: 
    elencati nell'art. 113-quinquies, paragrafo 1,  lettera  a),  del
reg. CE 1234/2007; 
    elencati nei punti 7, 8, 9 e 11 dell'allegato XI-ter del reg.  CE
1234/2007 e, limitatamente all'uso della chiusura, alle condizioni di
cui all'art. 16; 
    elencati nel reg. CE 1601/91; 
    aventi un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol., 
nonche' per altri prodotti a condizione che non  vi  sia  rischio  di
confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto. 
  6. Disposizioni relative a tipologia, materiali, colori,  capacita'
e chiusure dei recipienti nei quali sono  confezionati  i  vini  IGP.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), al comma 4, lettera a), al comma 5, secondo  trattino,  e
all'art. 16, per il confezionamento dei  vini  IGP  si  applicano  le
vigenti norme  generali  comunitarie  e  nazionali  in  materia.  Gli
specifici  disciplinari  IGP  possono  stabilire  disposizioni   piu'
restrittive.