Art. 15 Articoli 68 e 69 del regolamento - Art. 19 del decreto legislativo - disposizioni relative a tipologia, materiali, colori, capacita' e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini DOP, IGP e determinati prodotti vitivinicoli. 1. Tipologie, materiali e colore dei recipienti aventi una capacita' non superiore a 6 litri per vini DOP. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione, ai fini dell'immissione al consumo, i vini DOP sono confezionati in bottiglie ed altri recipienti tradizionali di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. In tale ambito e' contemplato: a) l'uso dei particolari tipi di bottiglia previsti dall'art. 68 e dall'allegato XVII del regolamento per i relativi vini DOP italiani; b) l'uso esclusivo delle bottiglie di vetro per vino spumante di cui all'art. 69 del regolamento, anche per le categorie di prodotto non recanti una DOP o IGP. 2. Capacita' dei recipienti di determinati prodotti vitivinicoli. Ai fini dell'immissione al consumo sono ammesse le seguenti capacita': a) per recipienti della capacita' non superiore a 1.500 ml, soltanto i valori di capacita' previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia riportate nell'allegato I del decreto legislativo n. 12/2010 per le varie categorie di vini, e b) per i vini DOCG, recipienti di altre capacita', comunque non superiore a sei litri, fatte salve altre capacita' superiori a sei litri previste negli specifici disciplinari di produzione; c) per i vini DOC, recipienti di capacita' non superiore a litri 60. Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono limitare la gamma delle capacita' utilizzabili di cui alle lettere a), b) e c). Qualora non espressamente vietato dagli specifici disciplinari DOP e limitatamente a finalita' promozionali e non commerciali, e' consentito il confezionamento in recipienti di capacita' diverse da quelle contemplate nel presente articolo, ovvero da quelle indicate negli specifici disciplinari, a condizione che sia riportata nell'etichettatura dei prodotti in questione, in maniera chiaramente leggibile e nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie, la dicitura: «prodotto non posto in commercio» oppure «prodotto per soli fini promozionali non posto in commercio». Per tali produzioni non sono applicabili le disposizioni relative al contrassegno per i vini DOP di cui all'art. 19, comma 3 e 4, del decreto legislativo, fermo restando l'obbligo di indicare in etichetta il numero di lotto attribuito alla partita certificata e di effettuare la relativa comunicazione alla competente struttura di controllo. 3. Uso altri recipienti per vini DOC. Per il confezionamento dei vini DOC, oltre all'uso delle tipologie dei recipienti e dei materiali di cui al comma 1, e' consentito: a) per le capacita' comprese tra 6 litri e 60 litri: fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari, l'uso dei recipienti di acciaio inox e di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 ed al Regolamento (CE) n. 10/2011; b) per le capacita' comprese tra 2 e 6 litri, con esclusione delle tipologie DOC designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari e protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento, ad eccezione della menzione «novello» o «vino novello»: purche' sia previsto negli specifici disciplinari di produzione, l'uso dei contenitori di altri materiali idonei a venire a contato con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 ed al regolamento (CE) n. 10/201; 4. Chiusure. Per le sottospecificate categorie e tipologie di prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti e' effettuata come segue: a) vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti di qualita' del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti delle predette categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 del regolamento, le bottiglie di vetro per vino spumante devono essere munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura: per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia; per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto; b) vini DOCG, appartenenti alle categorie non contemplate alla lettera a), designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari e protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento: utilizzo del tappo di sughero, o di altri materiali tradizionali di cui al comma 1, raso bocca o a T, fatto salvo che la parte esterna al collo della bottiglia del tappo a T puo' essere costituita di altri materiali. I recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite; c) vini DOP non contemplati alle lettere a) e b): utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono stabilire disposizioni piu' restrittive per l'uso delle chiusure di cui alle lettere a), b) e c). 5. Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19, comma 2, del decreto legislativo - Presentazione di taluni prodotti - Deroga per uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti per altri prodotti. In applicazione della deroga di cui all'art. 69, paragrafo 2, del regolamento, le bottiglie e le chiusure di cui all'art. 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento, possono essere utilizzate per i seguenti prodotti, che tradizionalmente sono imbottigliati in bottiglie di questo tipo: elencati nell'art. 113-quinquies, paragrafo 1, lettera a), del reg. CE 1234/2007; elencati nei punti 7, 8, 9 e 11 dell'allegato XI-ter del reg. CE 1234/2007 e, limitatamente all'uso della chiusura, alle condizioni di cui all'art. 16; elencati nel reg. CE 1601/91; aventi un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol., nonche' per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto. 6. Disposizioni relative a tipologia, materiali, colori, capacita' e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini IGP. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), al comma 4, lettera a), al comma 5, secondo trattino, e all'art. 16, per il confezionamento dei vini IGP si applicano le vigenti norme generali comunitarie e nazionali in materia. Gli specifici disciplinari IGP possono stabilire disposizioni piu' restrittive.