Art. 16 
 
Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19, comma 2, del decreto
  legislativo - Condizioni per l'applicazione della deroga per  l'uso
  della chiusura riservata ai vini spumanti per i vini frizzanti e il
  mosto di uve parzialmente fermentato di cui ai  punti  8,  9  e  11
  dell'allegato XI-ter del reg. CE 1234/2007. 
 
  1. Le deroghe di cui all'art. 69, paragrafo 2, del regolamento, per
consentire l'uso della chiusura di cui all'art. 69, paragrafo 1,  del
regolamento, e di cui all'art. 19, comma 2, del decreto  legislativo,
sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della  categoria
«vino frizzante» di cui al punto 8 dell'allegato XI-ter del  reg.  CE
1234/2007 e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato» di
cui al punto 11 del predetto allegato recanti una  DOP  o  IGP,  alle
condizioni e limitazioni di cui ai seguenti commi 3 e 4. 
  2. Fatte salve le deroghe di cui al comma 1, i  vini  frizzanti  di
cui ai punti 8 e 9 dell'allegato XI-ter del reg. CE  1234/2007  e  il
«mosto di uve  parzialmente  fermentato»  di  cui  al  punto  11  del
predetto allegato  che  non  recano  una  DOP  o  IGP  devono  essere
confezionati  utilizzando  le  chiusure  consentite   dalla   vigente
normativa in materia, con l'esclusione del tappo  «a  fungo»  di  cui
all'art.  69,  paragrafo  1,  del  regolamento.  In  tale  ambito  e'
consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura. 
  3. Qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione,
per i vini frizzanti e per il mosto di  uve  parzialmente  fermentato
recanti una DOP o IGP e' consentito l'uso del tappo «a fungo» di  cui
all'art.  69,  paragrafo  1,  del  regolamento,  a   condizione   che
l'eventuale capsula di copertura  del  tappo  «a  fungo»  non  superi
l'altezza di 7 cm. Gli  specifici  disciplinari  DOP  e  IGP  possono
stabilire disposizioni piu' restrittive. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di  evitare  ogni  possibile
confusione con le  categorie  spumanti,  nell'etichetta,  nell'ambito
della  descrizione  delle  indicazioni  obbligatorie,   deve   essere
riportato il termine «frizzante» in  caratteri  di  almeno  5  mm  di
altezza ed in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.