Art. 29 
 
 
          Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
 
  1. Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  e'  la
struttura  di  supporto  al  Presidente   che   opera   nel   settore
dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del  Governo.
A tale fine, il  Dipartimento  effettua  i  necessari  interventi  di
coordinamento,  di  indirizzo  e   di   concertazione,   nonche'   di
monitoraggio, in vista anche della  verifica  di  fattibilita'  delle
iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al
coordinamento  amministrativo  demandata   alla   Presidenza,   anche
relativa a iniziative di carattere o interesse  nazionale.  Cura  gli
adempimenti     riferiti     alle     competenze     di     carattere
politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. 
  2.  Il   Dipartimento   fornisce   supporto   all'attivita'   della
Commissione per l'accesso ai documenti  amministrativi  di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo  con
le strutture di missione di cui all'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo e  con  i  commissari  straordinari  nominati,  ai  sensi
dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e  temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di sei servizi.