Art. 13 Misure di contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale 1. Per le nuove operazioni, nonche' per quelle gia' ammesse alla garanzia del Fondo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accelerare i termini dei procedimenti di liquidazione delle perdite derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi ed altri accessori, oneri e spese, ancorche' le procedure di recupero non siano concluse, il Gestore, decorsi dieci anni dal primo inadempimento, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo, propone ai soggetti richiedenti una definizione in via transattiva delle posizioni in essere, prevedendo una percentuale da liquidare, a titolo definitivo, sulla base dell'esposizione dichiarata dai soggetti richiedenti e risultante da idonea documentazione. 2. La percentuale che il Gestore puo' proporre per la definizione della perdita non potra' essere superiore al 70 per cento dell'esposizione di cui al comma 1, al netto di quanto gia' eventualmente recuperato. 3. Le richieste di liquidazione della perdita presentate dai soggetti richiedenti a fronte della formale adesione alla definizione transattiva di cui al precedente comma 1, sono istruite dal Gestore e liquidate prioritariamente, tenuto conto delle somme gia' corrisposte a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo. 4. Qualora i soggetti richiedenti non abbiano comunicato al Gestore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, la loro adesione alla proposta di definizione della perdita di cui al comma 1, sulla stessa perdita non sono riconosciuti ulteriori interessi.