Art. 13 
 
 
                 Misure di contenimento dei termini 
             per la determinazione della perdita finale 
 
  1. Per le nuove operazioni, nonche' per quelle  gia'  ammesse  alla
garanzia del Fondo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  al  fine  di  accelerare  i  termini  dei  procedimenti  di
liquidazione delle perdite derivanti dalla mancata  restituzione  del
capitale,  degli  interessi  ed  altri  accessori,  oneri  e   spese,
ancorche' le procedure di recupero non siano  concluse,  il  Gestore,
decorsi dieci  anni  dal  primo  inadempimento,  tenuto  conto  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo, propone ai soggetti richiedenti
una  definizione  in  via  transattiva  delle  posizioni  in  essere,
prevedendo una percentuale da liquidare, a titolo  definitivo,  sulla
base  dell'esposizione  dichiarata   dai   soggetti   richiedenti   e
risultante da idonea documentazione. 
  2. La percentuale che il Gestore puo' proporre per  la  definizione
della  perdita  non  potra'  essere  superiore  al   70   per   cento
dell'esposizione  di  cui  al  comma  1,  al  netto  di  quanto  gia'
eventualmente recuperato. 
  3. Le  richieste  di  liquidazione  della  perdita  presentate  dai
soggetti richiedenti a fronte della formale adesione alla definizione
transattiva di cui al precedente comma 1, sono istruite dal Gestore e
liquidate prioritariamente, tenuto conto delle somme gia' corrisposte
a titolo di acconto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie  del
Fondo. 
  4.  Qualora  i  soggetti  richiedenti  non  abbiano  comunicato  al
Gestore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, la  loro  adesione
alla proposta di definizione della perdita di cui al comma  1,  sulla
stessa perdita non sono riconosciuti ulteriori interessi.