Art. 21 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con la circolare del Ministero di cui all'art. 5, comma 9. 3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'. 4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e successive rettifiche, allo scopo di effettuare il monitoraggio delle iniziative agevolate. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attivita' di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero puo' avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 6. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono trasmessi al «sistema permanente di monitoraggio e valutazione», istituito dall'art. 32 del decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2013 Il Ministro: Passera Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 351