Art. 12 
 
 
Concorso delle regioni e degli enti locali  alla  sostenibilita'  del
                           debito pubblico 
 
  1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e  le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare  la
sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle   amministrazioni
pubbliche ai sensi del presente articolo, nonche', secondo  modalita'
definite con legge dello Stato, nel rispetto dei  principi  stabiliti
dalla presente legge. 
  2. Nelle fasi  favorevoli  del  ciclo  economico,  i  documenti  di
programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto  della  quota
di  entrate  proprie  degli  enti  di  cui  al  comma  1  influenzata
dall'andamento  del  ciclo  economico,  determinano  la  misura   del
contributo  del  complesso   dei   medesimi   enti   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo e' incluso tra le
spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). 
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra gli enti di cui
al comma 1 con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
pubblica, tenendo conto della quota di  entrate  proprie  di  ciascun
ente influenzata dall'andamento del ciclo economico.  Lo  schema  del
decreto e' trasmesso alle Camere  per  l'espressione  del  parere  da
parte  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario.  I  pareri  sono  espressi  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato.