Art. 10 
 
                    Attivita' di (( vigilanza )) 
 
  1. I  ((  compiti  di  vigilanza  ))  sulle  attivita'  finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori  servizi  e  forniture,
che li esercita secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita': 
  a) puo' avvalersi del supporto  della  Guardia  di  finanza,  della
Ragioneria Generale dello  Stato,  delle  amministrazioni  pubbliche,
degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base
di apposite convenzioni  che  possono  prevedere  meccanismi  per  la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di supporto; 
  b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i  documenti  di
cui al comma 4, lettere a) e b); 
  c) trasmette alle strutture, agli uffici  e  agli  organi  preposti
alle funzioni di controllo delle  amministrazioni  pubbliche  dati  e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle  predette
funzioni. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  2014,  le  prestazioni
principali in relazione alle caratteristiche essenziali  dei  beni  e
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  cui  e'  stato
possibile ricorrere tra il 1ยบ gennaio 2013 e la data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.  Entro  10  giorni  dall'emanazione  del
decreto di cui  al  periodo  precedente  il  Ministero  pubblica  sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate. 
  4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 trasmettono all' (( Osservatorio centrale di lavori, servizi e
forniture dell'Autorita': )) 
  a) i  dati  dei  contratti  non  conclusi  attraverso  centrali  di
committenza di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria  aventi  ad  oggetto  una  o   piu'   delle   prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente  articolo,  in
essere alla data del 30 settembre 2014; 
  b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo
pari o superiore alla soglia  di  rilevanza  comunitaria  e  relativa
determina a contrarre, in essere alla data  del  30  settembre  2014,
stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56
o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito
di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata  presentata  una
sola offerta valida. 
  5. Con deliberazione dell'Autorita' sono stabilite le modalita'  di
attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati  oggetto
della trasmissione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  26  della
          legge n. 488 del 1999 vedasi in Note all'art. 9. 
              Si riporta il testo degli articoli  55,  56  e  57  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art. 55. Procedure aperte e ristrette(artt.  3  e  28,
          direttiva 2004/18; artt. 19, 20,  23,  legge  n.  109/1994;
          art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art.  6,  d.lgs.  n.  157/1995;
          art. 76, d.P.R. n. 554/1999) 
              1. Il decreto o la  determina  a  contrarre,  ai  sensi
          dell'articolo 11,  indica  se  si  seguira'  una  procedura
          aperta   o   una   procedura   ristretta,   come   definite
          all'articolo 3. 
              2. Le stazioni appaltanti utilizzano di  preferenza  le
          procedure ristrette quando il contratto non ha per  oggetto
          la sola esecuzione, o quando il criterio di  aggiudicazione
          e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              3. Il bando di gara  indica  il  tipo  di  procedura  e
          l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o  della
          determina a contrarre. 
              4.  Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  che  non   si
          procedera' ad aggiudicazione nel caso di una  sola  offerta
          valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non
          verranno  aperte.  Quando  il  bando  non   contiene   tale
          previsione, resta  comunque  ferma  la  disciplina  di  cui
          all'articolo 81 comma 3. 
              5.  Nelle  procedure  aperte  gli  operatori  economici
          presentano le proprie offerte nel rispetto delle  modalita'
          e dei termini fissati dal bando di gara. 
              6. Nelle procedure ristrette  gli  operatori  economici
          presentano  la  richiesta  di  invito  nel  rispetto  delle
          modalita' e dei  termini  fissati  dal  bando  di  gara  e,
          successivamente, le  proprie  offerte  nel  rispetto  delle
          modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. 
              Alle procedure ristrette, per l'affidamento dei lavori,
          sono  invitati  tutti  i  soggetti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti   di
          qualificazione previsti dal bando,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 62 e dall'articolo 177." 
              "Art. 56. Procedura negoziata previa  pubblicazione  di
          un bando di gara (art.  30,  direttiva  2004/18;  art.  24,
          legge n. 109/1994; art. 9,  d.lgs.  n.  358/1992;  art.  7,
          d.lgs. n. 157/1995) 
              1.  Le  stazioni  appaltanti  possono   aggiudicare   i
          contratti pubblici  mediante  procedura  negoziata,  previa
          pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: 
              a) quando, in esito all'esperimento  di  una  procedura
          aperta o ristretta o di un dialogo  competitivo,  tutte  le
          offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in
          ordine a quanto disposto dal presente codice  in  relazione
          ai  requisiti  degli  offerenti  e  delle  offerte.   Nella
          procedura negoziata non possono essere modificate  in  modo
          sostanziale  le  condizioni  iniziali  del  contratto.   Le
          stazioni appaltanti possono omettere la  pubblicazione  del
          bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti  i
          concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli  articoli
          da  34  a  45  che,  nella  procedura   precedente,   hanno
          presentato offerte rispondenti ai requisiti  formali  della
          procedura medesima; 
              b) ; 
              c) ; 
              d) nel caso di appalti pubblici di lavori,  per  lavori
          realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
          messa a punto, e non per assicurare una redditivita'  o  il
          recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, le  stazioni  appaltanti
          negoziano con gli  offerenti  le  offerte  presentate,  per
          adeguarle alle esigenze indicate nel  bando  di  gara,  nel
          capitolato   d'oneri   e    negli    eventuali    documenti
          complementari, e per individuare l'offerta migliore  con  i
          criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83. 
              3. Nel corso della negoziazione le stazioni  appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento  tra  tutti  gli
          offerenti, e  non  forniscono  in  maniera  discriminatoria
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. 
              4. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura  negoziata  si  svolga  in  fasi  successive  per
          ridurre il numero di  offerte  da  negoziare  applicando  i
          criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o  nel
          capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e'  indicato
          nel bando di gara o nel capitolato d'oneri." 
              "Art.   57.   Procedura    negoziata    senza    previa
          pubblicazione  di  un  bando  di  gara(art.  31,  direttiva
          2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.  2,  legge
          n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs.  n.
          157/1995) 
              1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
          pubblici  mediante   procedura   negoziata   senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara nelle  ipotesi  seguenti,
          dandone conto con adeguata  motivazione  nella  delibera  o
          determina a contrarre. 
              2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
          servizi, la procedura e' consentita: 
              a) qualora, in esito all'esperimento di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,  o  nessuna   offerta   appropriata,   o   nessuna
          candidatura. Nella procedura negoziata non  possono  essere
          modificate in modo sostanziale le condizioni  iniziali  del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a
          seguito  di  procedura   aperta   o   ristretta   e   sulla
          opportunita' della procedura negoziata; 
              b) qualora, per ragioni di natura tecnica  o  artistica
          ovvero attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il
          contratto possa essere affidato unicamente ad un  operatore
          economico determinato; 
              c)  nella  misura   strettamente   necessaria,   quando
          l'estrema urgenza, risultante da eventi  imprevedibili  per
          le stazioni appaltanti, non e' compatibile  con  i  termini
          imposti dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara.  Le  circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
              3. Nei contratti  pubblici  relativi  a  forniture,  la
          procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: 
              a) qualora  i  prodotti  oggetto  del  contratto  siano
          fabbricati esclusivamente a scopo  di  sperimentazione,  di
          studio  o  di  sviluppo,  a  meno  che  non  si  tratti  di
          produzione  in  quantita'  sufficiente  ad   accertare   la
          redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca  e
          messa a punto; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti di uso corrente  o  all'ampliamento
          di forniture o impianti esistenti, qualora  il  cambiamento
          di  fornitore  obbligherebbe  la  stazione  appaltante   ad
          acquistare   materiali   con    caratteristiche    tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
          rinnovabili non puo' comunque  di  regola  superare  i  tre
          anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate in una  borsa  di
          materie prime; 
              d)   per   l'acquisto   di   forniture   a   condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
          o  liquidatore  di  un   fallimento,   di   un   concordato
          preventivo, di una liquidazione coatta  amministrativa,  di
          un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
              4.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  servizi,  la
          procedura del presente  articolo  e',  inoltre,  consentita
          qualora il contratto  faccia  seguito  ad  un  concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o a uno dei  vincitori  del
          concorso; in quest'ultimo caso  tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. Nei contratti pubblici relativi  a  lavori  e  negli
          appalti pubblici  relativi  a  servizi,  la  procedura  del
          presente articolo e', inoltre, consentita: 
              a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
          nel progetto iniziale ne' nel contratto  iniziale,  che,  a
          seguito  di  una  circostanza  imprevista,  sono   divenuti
          necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio  oggetto
          del progetto o del contratto iniziale, purche'  aggiudicati
          all'operatore economico che presta tale servizio  o  esegue
          tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              a.1) tali lavori o servizi  complementari  non  possono
          essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,  dal
          contratto iniziale, senza recare gravi  inconvenienti  alla
          stazione  appaltante,   ovvero   pur   essendo   separabili
          dall'esecuzione del contratto iniziale,  sono  strettamente
          necessari al suo perfezionamento; 
              a.2)  il  valore  complessivo  stimato  dei   contratti
          aggiudicati per lavori o servizi complementari  non  supera
          il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
              b) per nuovi servizi consistenti nella  ripetizione  di
          servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
          aggiudicatario  del  contratto  iniziale   dalla   medesima
          stazione appaltante, a condizione che  tali  servizi  siano
          conformi a un progetto di base  e  che  tale  progetto  sia
          stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
          procedura  aperta  o  ristretta;  in  questa   ipotesi   la
          possibilita' del ricorso  alla  procedura  negoziata  senza
          bando e' consentita  solo  nei  tre  anni  successivi  alla
          stipulazione del contratto iniziale e deve essere  indicata
          nel bando del contratto originario;  l'importo  complessivo
          stimato  dei  servizi  successivi  e'  computato   per   la
          determinazione del valore globale del  contratto,  ai  fini
          delle soglie di cui all'articolo 28. 
              6. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione    economico    finanziaria    e     tecnico
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              7. E' in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli.".