(( Art. 11-bis 
 
                   Norme in materia di rateazione 
 
  1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione  previsto
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo
piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che: 
  a) la decadenza sia intervenuta entro e  non  oltre  il  22  giugno
2013; 
  b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. 
  2. Il piano di rateazione concesso ai sensi  del  comma  1  non  e'
prorogabile e il debitore decade dallo  stesso  in  caso  di  mancato
pagamento di due rate anche non consecutive. 
  3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi  di  temporanea
          situazione  di  obiettiva  difficolta'  dello  stesso,   la
          ripartizione del pagamento delle  somme  iscritte  a  ruolo
          fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
          richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma  3.  Sono
          fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di
          concessione della rateazione. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione. 
              4-bis..".