Art. 12 
 
Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni  di  collocamento  dei
                               titoli 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  adegua
l'articolo 6 del proprio decreto (( 5 dicembre 2003,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
2003, )) al fine di allineare la rilevazione dei tassi  di  interesse
corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria
al momento della loro effettiva maturazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  delle
prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula  le  provvigioni  per  il
servizio del collocamento in asta  in  considerazione  dell'andamento
del mercato, con particolare riguardo al livello  dei  tassi  e  alla
tutela del risparmio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003: 
              "Art. 6. Conti correnti di Tesoreria. 
              1. La CDP S.p.a. accende un conto  corrente  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato, denominato  «CDP  S.p.a.  -
          gestione separata», nel quale e' versata la somma  di  euro
          10.800.000.000,00        (diecimiliardiottocentomilioni/00)
          prelevata dai conti correnti di cui all'articolo 3. 
              2. Sulla giacenza del conto il Ministero  dell'economia
          e delle finanze corrisponde alla CDP  S.p.a.  un  interesse
          determinato  secondo  il   criterio   di   calcolo   giorni
          effettivi/360, sulla base  di  un  tasso  pari  alla  media
          aritmetica semplice,  arrotondata  al  centesimo  di  punto
          percentuale, tra: 
              a) la media aritmetica  semplice  dei  tassi  lordi  di
          rendimento rilevati all'emissione dei  buoni  ordinari  del
          Tesoro con scadenza a  sei  mesi  emessi  nel  semestre  di
          riferimento; 
              b) a  media  aritmetica  semplice  dell'indice  mensile
          Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia per il semestre
          di riferimento, moltiplicato per il coefficiente 360/365. 
              Qualora nel periodo di riferimento non vengano  offerti
          all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi,
          ovvero  non  sia  stato  pubblicato  dalla  Banca  d'Italia
          l'indice mensile Rendistato, il tasso  del  conto  corrente
          non subisce  variazioni.  Gli  interessi  sulle  somme  che
          affluiscono a detto  conto  corrente  fruttifero  intestato
          alla  CDP  S.p.a.  decorrono  dal  giorno  dovuto  per   il
          versamento e cessano dal giorno dovuto per il  prelevamento
          e sono liquidati a semestralita' maturate. 
              3. Il pagamento  degli  interessi  e'  posto  a  carico
          dell'unita' previsionale di  base  4.1.7.1  «Interessi  sul
          risparmio postale e altri  conti  di  Tesoreria»,  capitolo
          3100 dello stato di previsione del bilancio  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. A norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge
          n. 269 non si applica la ritenuta di cui ai  commi  2  e  3
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri proventi del conto corrente. 
              5. La CDP S.p.a. subentra nel conto corrente  n.  29813
          gia' intestato a Cassa depositi  e  prestiti  e  che  viene
          rinominato  «CDP  S.p.a.  -  gestione  separata  -  aumento
          capitale ISPA».  Sulla  giacenza  del  conto  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  corrisponde  un  interesse
          determinato e liquidato sulla base di  quanto  previsto  ai
          commi 2, 3 e  4.  Per  l'anno  2003,  gli  interessi  sulla
          giacenza del citato conto  corrente  sono  computati  dalla
          data di trasformazione sino al 31 dicembre. 
              6. Sono aperti i seguenti conti  correnti  infruttiferi
          presso la  tesoreria  centrale  dello  Stato  intestati  al
          Ministero dell'economia e delle finanze: 
              a) conto corrente denominato  «D.L.  269/03  art.  5  -
          erogazioni su mutui trasferiti»; 
              b) conto corrente denominato  «D.L.  269/03  art.  5  -
          gestione conti correnti e assegni postali»; 
              c) conto corrente denominato  «D.L.  269/03  art.  5  -
          capitale B. P. F . trasferiti»; 
              d) conto corrente denominato  «D.L.  269/03  art.  5  -
          interessi su B. P. F . trasferiti»; 
              e) conto corrente denominato  «D.L.  269/03  art.  5  -
          servizio incassi e pagamenti». 
              7. Sui conti correnti di cui al comma 6 sono versate le
          disponibilita'  rivenienti  dalla  estinzione   dei   conti
          correnti di cui all'articolo 3, comma 1, a  servizio  delle
          funzioni, attivita' e passivita'  trasferite  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del   presente
          decreto, e dall'estinzione dei debiti della Cassa  depositi
          e prestiti, alla data di  trasformazione  in  societa'  per
          azioni, verso l'erario per le imposte  maturate  sui  buoni
          fruttiferi  postali  rimborsati,  e  verso  Poste  italiane
          S.p.a., per la  movimentazione  dei  flussi  sul  risparmio
          postale.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,  n.  398
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di debito pubblico. (Testo A): 
              "Art. 3. (L) Emissione. 
              1. Nel limite  annualmente  stabilito  dalla  legge  di
          approvazione del bilancio di  previsione  dello  Stato,  il
          Ministro e'  autorizzato,  in  ogni  anno  finanziario,  ad
          emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: 
              a)  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento   sul
          mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e
          strumenti  finanziari  a  breve,  medio  e  lungo  termine,
          indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
          criteri per la sua  determinazione,  la  durata,  l'importo
          minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
          altra caratteristica e modalita', ivi compresa la  facolta'
          di stipulare convenzioni con  la  Banca  d'Italia,  con  le
          societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato  e  con
          intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
          competente  e  la  legge  applicabile  nelle   controversie
          derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento; 
              b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati
          finanziari, l'emissione temporanea di tranches di  prestiti
          vigenti attraverso  il  ricorso  ad  operazioni  di  pronti
          contro  termine  od  altre  in  uso   nei   mercati;   tali
          operazioni,   in   considerazione   del   loro    carattere
          transitorio, non modificano  la  consistenza  dei  relativi
          prestiti e danno luogo alla movimentazione di  un  apposito
          conto  di  tesoreria;  i  conseguenti  effetti   finanziari
          vengono imputati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
          ovvero gravano sugli oneri del debito  fluttuante.  Con  le
          stesse modalita' si provvede sul mercato  interbancario  ad
          operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui  alla
          lettera a); 
              b-bis) di disporre l'emissione di tranche  di  prestiti
          vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di  titoli
          di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
          contro termine o  altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,
          finalizzate  a  promuovere  l'efficienza  dei  medesimi.  I
          titoli emessi per essere  destinati  al  detto  portafoglio
          concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
          con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
          soltanto nel momento in  cui  sono  collocati  sul  mercato
          mediante le suddette operazioni; 
              c) di procedere, ai  fini  della  ristrutturazione  del
          debito pubblico interno ed estero, al  rimborso  anticipato
          dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni  di
          scambio nonche' a sostituzione  tra  diverse  tipologie  di
          titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei  mercati
          finanziari internazionali. (L). 
              2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei  decreti
          del Ministro puo' derogare alle norme  di  contabilita'  di
          Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati  nel
          comma 1. (L).".