Art. 8 
 
Trasparenza e razionalizzazione  della  spesa  pubblica  per  beni  e
                               servizi 
 
  (( 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  documenti  e  gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro  trenta
giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi  al  bilancio  di
previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e
semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al
fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'»; 
  b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le  pubbliche   amministrazioni   pubblicano   e   rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata»; 
  c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con  cadenza  annuale,
un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale
di tempestivita' dei pagamenti".  A  decorrere  dall'anno  2015,  con
cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al
presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il
ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare sentita la Conferenza unificata». )) 
  2. (Soppresso). 
  3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente:  «6-bis  I  dati  SIOPE  delle
amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca  d'Italia  sono  ((  di
tipo aperto e )) liberamente accessibili secondo  modalita'  definite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel  rispetto
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.» 
  (( 3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al  comma
1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, (( le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, )) riducono la
spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  in  ogni  settore,  per  un
ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro  per  il  2014  in
ragione di: 
  a) 700 milioni di euro da parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano; 
  b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da  parte  delle
province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro  da  parte  dei
comuni; 
  c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma
11, da parte delle (( pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. )) 
  Le stesse riduzioni si applicano, in ragione  d'anno,  a  decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c)  si  provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50. 
  5.  Gli  obiettivi  di  riduzione  di  spesa  per  ciascuna   delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono  determinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  emanarsi  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che  acquistano  ai
prezzi  piu'  prossimi  a  quelli  di  riferimento   ove   esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu'  ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto  nel  termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  50.  In  pendenza  del  predetto  termine  le  risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4,  lettera
c), sono rese indisponibili. 
  6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa  per  le
regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di  cui
all'articolo 46. 
  7. La determinazione degli obiettivi di spesa per  le  province,  i
comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con  le  modalita'  di
cui all'articolo 47. 
  8. (( Fermo restando quanto previsto  dal  comma  10  del  presente
articolo  e  dai  commi  5  e  12  dell'articolo  47,  le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 )), per realizzare l'obiettivo  loro
assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: 
  a) autorizzate, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto (( e nella salvaguardia  di  quanto  previsto  dagli
articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 )), a ridurre gli  importi  dei  contratti  in
essere (( nonche' di quelli relativi a procedure di  affidamento  per
cui sia gia'  intervenuta  l'aggiudicazione,  anche  provvisoria  )),
aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  servizi,  nella
misura del 5 per cento, per tutta la  durata  residua  dei  contratti
medesimi. Le parti hanno facolta' di  rinegoziare  il  contenuto  dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E'  fatta  salva  la
facolta' del prestatore dei  beni  e  dei  servizi  di  recedere  dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta' di operare la riduzione senza alcuna  penalita'  da  recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  della  relativa
comunicazione da parte di quest'ultima. In caso  di  recesso,  ((  le
pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto  legislativo  14  marzo  2013,   n.   33   )),   nelle   more
dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono,  al
fine di assicurare comunque  la  disponibilita'  di  beni  e  servizi
necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo  a
convenzioni-quadro  di  Consip  S.p.A.,  a  quelle  di  centrali   di
committenza regionale o  tramite  affidamento  diretto  nel  rispetto
della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 
  b) (Soppressa). 
  9. (Soppresso). 
  10. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono adottare  misure  alternative  di  contenimento  della  spesa
corrente al fine di conseguire  risparmi  comunque  non  inferiori  a
quelli derivanti dall'applicazione del comma 4. 
  (( 10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi,  del
dissesto idrogeologico e del diffondersi  di  discariche  abusive,  i
cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di  cui  alla
vigente normativa in materia di lavoro e difesa  dell'ambiente  della
regione Sardegna, che costituiscono  a  tutti  gli  effetti  progetti
speciali di prevenzione  danni  in  attuazione  di  competenze  e  di
politiche  regionali,  hanno  carattere  temporaneo  e  pertanto   le
assunzioni di progetto in essi previste, per  il  prossimo  triennio,
non costituiscono presupposto per l'applicazione dei  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. La disposizione di cui  al  presente  comma
non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e
alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle  risorse  assegnate
per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale. )) 
  11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da  conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non  inferiore
a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  che   concorrono   alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per  il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico, e previa  verifica  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni  di  spesa  iscritte
sugli  stati   di   previsione   dei   Ministeri   interessati   sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in  termini
di  indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni  per  gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  secondo  periodo
sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati  al  primo
periodo, iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa relative ai programmi  di  cui  all'articolo  536  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  29.  Obblighi  di  pubblicazione  del  bilancio,
          preventivo e consuntivo, e del  Piano  degli  indicatori  e
          risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati  concernenti
          il monitoraggio degli obiettivi 
              1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  documenti
          e  gli  allegati  del  bilancio  preventivo  e  del   conto
          consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche'
          i dati relativi  al  bilancio  di  previsione  e  a  quello
          consuntivo in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,
          anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche,  al  fine
          di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'. 
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   e
          rendono accessibili, anche  attraverso  il  ricorso  ad  un
          portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
          cui ai propri bilanci preventivi e  consuntivi  in  formato
          tabellare  aperto  che  ne  consenta   l'esportazione,   il
          trattamento e il  riutilizzo,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          secondo uno schema tipo e modalita'  definiti  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare
          sentita la Conferenza unificata. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 91, con le  integrazioni  e  gli  aggiornamenti  di  cui
          all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91  del
          2011.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  14  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici 
              1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
              a)  consolidare  le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
              b)  valutare  la  coerenza   della   evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
              c)  monitorare  gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
              d) effettuare, tramite i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza» di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
              e)  consentire   l'accesso   e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  trasmette  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta  alle
          Camere una relazione sul conto consolidato di  cassa  delle
          amministrazioni pubbliche,  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno,  evidenziando  l'eventuale  aggiornamento  delle
          stime secondo  l'articolazione  per  sottosettori  prevista
          all'articolo  10,  comma  3,  lettera  b),  nonche'   sulla
          consistenza del debito pubblico.  La  relazione  presentata
          entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento  della  stima
          annuale   del   conto   consolidato    di    cassa    delle
          amministrazioni  pubbliche  e  delle  relative   forme   di
          copertura. Nella relazione sono anche esposte  informazioni
          sulla consistenza  dei  residui  alla  fine  dell'esercizio
          precedente del bilancio dello Stato, sulla  loro  struttura
          per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale  del  loro
          processo  di  smaltimento,  in  base  alla  classificazione
          economica e funzionale. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              6-bis. I dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
          gestiti  dalla  Banca  d'Italia  sono  di  tipo  aperto   e
          liberamente  accessibili  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato
          decreto legislativo n. 33 del 2013: 
              "Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto   per   «pubbliche
          amministrazioni» si intendono tutte le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              2.   Alle   societa'   partecipate   dalle    pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa'  da  esse
          controllate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile
          si applicano,  limitatamente  alla  attivita'  di  pubblico
          interesse disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione
          europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
              3. Le autorita' indipendenti di garanzia,  vigilanza  e
          regolazione provvedono all'attuazione  di  quanto  previsto
          della normativa vigente in materia di  trasparenza  secondo
          le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 82.  Criterio  del  prezzo  piu'  basso(art.  53,
          direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,
          d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n.  109/1994;  art.  23,
          d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e
          90, d.P.R. n. 554/1999) 
              1 - 3 (Omissis). 
              3-bis. Il prezzo piu' basso  e'  determinato  al  netto
          delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
          base dei minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni
          sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,   delle   voci   retributive   previste    dalla
          contrattazione  integrativa  di  secondo  livello  e  delle
          misure di  adempimento  alle  disposizioni  in  materia  di
          salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
              4. (Omissis)." 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 163  del
          2006: 
              "Art.  86.  Criteri  di  individuazione  delle  offerte
          anormalmente basse (art. 21, co. 1-bis, legge n.  109/1994;
          art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n.  554/1999;  art.
          19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n.  157/1995;  art.
          25, d.lgs. n. 158/1995) 
              1. - 3 (Omissis). 
              3-bis. Nella predisposizione delle gare  di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla
          base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
          collettiva stipulata dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi, delle norme in  materia  previdenziale  ed
          assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e  delle
          differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto
          collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
          in  relazione   al   contratto   collettivo   del   settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. 
              3- ter - 5 (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2   e   28
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78
          (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di    competitivita'    economica),     convertito,     con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1. (Omissis). 
              2.  In  considerazione   della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
          ottobre 1933, n. 1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. 
              3. - 27(Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              29 - 37 (Omissis).." 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  536  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              "Art. 536. Programmi 
              1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di
          ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi  d'arma,  delle
          opere, dei mezzi e dei  beni  direttamente  destinati  alla
          difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile,
          il  Ministro  della  difesa  provvede  a   trasmettere   al
          Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli
          articoli  12  e  548,  comprensivo  del  piano  di  impiego
          pluriennale che riassume: 
              a) il quadro generale delle  esigenze  operative  delle
          Forze armate,  comprensive  degli  indirizzi  strategici  e
          delle linee di sviluppo capacitive; 
              b) l'elenco dei programmi d'armamento e di  ricerca  in
          corso ed il relativo piano di  programmazione  finanziaria,
          indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per
          un periodo non inferiore a tre anni, compresi  i  programmi
          di  ricerca  o  di  sviluppo  finanziati  nello  stato   di
          previsione  del   Ministero   dello   sviluppo   economico.
          Nell'elenco   sono   altresi'   indicate   le    condizioni
          contrattuali,  con  particolare  riguardo  alle   eventuali
          clausole penali. 
              2. Nell'ambito della stessa documentazione  di  cui  al
          comma  1  sono   riportate,   sotto   forma   di   bilancio
          consolidato, tutte le spese relative alla funzione  difesa,
          comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 
              3. In relazione agli indirizzi di cui  al  comma  1,  i
          conseguenti programmi ed i relativi impegni di  spesa  sono
          approvati: 
              a) con legge, se  richiedono  finanziamenti  di  natura
          straordinaria; 
              b) con decreto del Ministro della difesa, se si  tratta
          di   programmi   finanziati   attraverso    gli    ordinari
          stanziamenti di  bilancio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze se  tali  programmi  sono  di
          durata pluriennale. Salvo quanto  disposto  al  comma  4  e
          sempre che i programmi non si riferiscano  al  mantenimento
          delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli  schemi
          di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          competenti. I pareri sono espressi  entro  quaranta  giorni
          dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il  termine
          per l'espressione del  parere,  i  decreti  possono  essere
          adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  alle
          condizioni formulate dalle Commissioni  competenti,  ovvero
          quando le stesse Commissioni  esprimano  parere  contrario,
          trasmette nuovamente alle  Camere  gli  schemi  di  decreto
          corredati delle necessarie  controdeduzioni  per  i  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti da esprimere  entro
          trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
          entro  il  termine  indicato  le   Commissioni   competenti
          esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere  contrario  a
          maggioranza   assoluta   dei   componenti,   motivato   con
          riferimento alla mancata coerenza con il piano  di  impiego
          pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
          adottato. In ogni altro caso,  il  Governo  puo'  procedere
          all'adozione  dei  decreti.  Gli  schemi  di  decreto  sono
          trasmessi anche alle  Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari. 
              4.  I  piani   di   spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento  in  apposito  allegato  al  piano  di   impiego
          pluriennale di cui al comma 1. 
              5. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui  al  comma  4  e'
          svolta  dalle  competenti  strutture  del  Ministero  della
          difesa.".