Art. 21 Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, qualora nel corso delle attivita' ispettive di cui all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dell'attivita' ovvero, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione. 2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.