Art. 22 
 
 
                Requisiti per impianti, attrezzature, 
                  sistemazione e cura degli animali 
 
  1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso
delle ispezioni di cui all'articolo  30,  che  ogni  stabilimento  di
allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di
cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione  II  a
partire dalle date ivi stabilite, nonche' di: 
  a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate  e
allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte; 
  b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la  cura
e  il  controllo  giornaliero  degli  animali  nonche'  il   corretto
funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature. 
  2. La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento
degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate
a garanzia di  uno  svolgimento  il  piu'  efficace  possibile  delle
attivita' e delle procedure, nonche' al fine  di  ottenere  risultati
affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor
grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. 
  3. La persona di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  h),  e'
responsabile  della  sistemazione  e  della  cura  degli  animali   e
assicura, in particolare, che: 
  a) gli animali dispongono,  in  conformita'  ai  requisiti  di  cui
all'allegato III del presente decreto, di alloggio  e  godono  di  un
ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla  loro
salute e al loro benessere; 
  b)  qualsiasi  limitazione  alla   possibilita'   dell'animale   di
soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali  e'  mantenuta  al
minimo; 
  c) le condizioni fisiche in cui  gli  animali  allevati,  tenuti  o
utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; 
  d)  sono  adottate  misure  intese  a   eliminare   tempestivamente
qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o  danno  prolungato
evitabili eventualmente rilevati; 
  e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate  tali  da
ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie,  alla
durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato. 
  4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla  salute  degli
animali,  l'autorita'  competente   secondo   gli   ambiti   di   cui
all'articolo   4   puo'   rilasciare   specifici   provvedimenti   di
autorizzazione adottati ai sensi  dell'articolo  20,  commi  1  e  2,
mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal  comma
3, lettera a).