Art. 25 
 
 
            Organismo preposto al benessere degli animali 
 
  1. Ciascun  allevatore,  fornitore  o  utilizzatore  istituisce  un
organismo preposto al benessere degli animali. 
  2. L'organismo di cui al comma 1 e' composto almeno dalla persona o
dalle persone responsabili del benessere e della cura degli  animali,
dal medico veterinario di cui all'articolo  24  e,  nel  caso  di  un
utilizzatore, da un membro scientifico. 
  3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono  affidare
i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante  in  uno
stabilimento diverso. 
  4. Nel caso in cui uno  stabilimento  utilizzatore  e'  autorizzato
anche come stabilimento allevatore o  fornitore,  i  compiti  di  cui
all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione  di  un
unico organismo preposto al benessere animale.